g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 16 maggio 2003 [1128890]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1128890]

Provvedimento del 16 maggio 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Maria Rita Muzi

nei confronti di

Banca Toscana S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

La ricorrente afferma di non aver ricevuto alcun riscontro da parte di Banca Toscana S.p.A. ad un´istanza proposta ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale ha chiesto di accedere al complesso dei dati personali trattati dall´istituto di credito del quale è correntista e di conoscere le finalità del trattamento effettuato.

Con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 la ricorrente ha ribadito le proprie istanze ed ha chiesto di porre a carico del titolare le spese del procedimento.

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 24 aprile 2003 da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente ha risposto con note anticipate via fax in data 6 e 15 maggio e nell´audizione del 9 maggio 2003, indicando le finalità del trattamento effettuato e allegando copia della documentazione "dalla quale sono stati desunti i dati" personali relativi alla ricorrente detenuti dalla società.

Con nota pervenuta via fax il 15 maggio 2003, la ricorrente ha lamentato di aver ricevuto solo a seguito di ricorso un riscontro dalla resistente e ha ribadito la propria richiesta relativa alle spese.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sull´accesso ai dati personali relativi all´interessata detenuti da un istituto di credito.

Sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998. Il titolare del trattamento ha provveduto ad indicare le finalità del trattamento effettuato e ha comunicato alla ricorrente i dati personali che la riguardano secondo modalità che appaiono conformi al disposto dell´art. 17 del d.P.R. n. 501/1998.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250 (di cui euro 25,82 per diritti di segreteria), tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 100 euro a carico della resistente, previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri forniti nel corso del procedimento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina in misura forfettaria, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, in euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari a 100 euro a carico di Banca Toscana S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.


Roma, 16 maggio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1128890
Data
16/05/03

Tipologie

Decisione su ricorso