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Provvedimento del 9 dicembre 2003 [1085075]

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  [doc. web n. 1085075]

Provvedimento del 9 dicembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Crif S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

La ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro da parte di Crif S.p.A. ad un´istanza formulata, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva revocato espressamente il consenso al trattamento dei dati personali che la riguardano relativi ad un finanziamento, opponendosi all´ulteriore trattamento dei dati stessi da parte della predetta "centrale rischi" privata e chiedendone altresì la cancellazione.

Nel ricorso proposto a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 la ricorrente ha ribadito le proprie istanze.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità, la società resistente, con nota anticipata via fax il 10 novembre 2003, ha dichiarato che "nella centrale rischi gestita da Crif non risultano (…) dati censiti" relativi alla ricorrente.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento effettuato da una cd. "centrale rischi" privata, con particolare riferimento alla permanenza di alcuni dati personali della ricorrente presso la banca dati della società.

Il titolare del trattamento ha fornito nel corso del procedimento un riscontro idoneo alle richieste della ricorrente, comunicando di non detenere dati personali che la riguardano.

In relazione a tale dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Roma, 9 dicembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1085075
Data
09/12/03

Tipologie

Decisione su ricorso