g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 30 dicembre 2003 [1084492]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1084492]

Provvedimento del 30 dicembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Giuseppe Santaniello, che presiede la riunione, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Paolo Emidio Baruffa

nei confronti di

Autovisper S.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza formulata il 26 agosto 2003 ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale, nel contestare la ricezione di posta a contenuto promozionale (offerta per la revisione di motoveicoli), aveva chiesto conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile degli stessi e della loro origine, opponendosi al loro trattamento per fini promozionali e pubblicitari e sollecitandone la cancellazione. Con la medesima istanza l´interessato aveva, altresì, chiesto di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato, nonché le modalità e le finalità del trattamento.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessato ha ribadito le proprie istanze ed ha chiesto di porre a carico di controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 19 novembre 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente ha risposto, con nota anticipata via fax il 2 dicembre 2003, comunicando:

  • che il titolare del trattamento è "la società stessa nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore";
  • di non aver designato alcun responsabile del trattamento dei dati personali;
  • quali tipi di dati erano stati trattati;
  • che gli stessi dati erano stati acquisiti da "società specializzate del settore" ed utilizzati per inviare la lettera nell´ambito di una campagna pubblicitaria relativa all´attività di revisione di veicoli svolta dalla resistente;
  • di aver cancellato tutti i dati relativi all´interessato "fin dal ricevimento della (..) comunicazione del 26 agosto 2003";
  • che il ricorrente "non riceverà più alcuna comunicazione di natura commerciale/pubblicitaria" dalla società.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su una richiesta dell´interessato rivolta nei confronti di una società di revisione di veicoli a motore al fine di ottenere conferma dell´esistenza dei dati personali che riguardano il ricorrente, la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscerne l´origine, le modalità e finalità del trattamento. Con la medesima istanza l´interessato si era opposto al trattamento dei dati per fini promozionali ed aveva chiesto di conoscere gli estremi identificativi del responsabile, nonché di ottenere la cancellazione dei dati medesimi.

Anche se solo a seguito della presentazione del ricorso, la resistente ha fornito un sufficiente riscontro a tutte le richieste dell´interessato, fatta eccezione di quella relativa all´origine dei dati, confermando, altresì, l´avvenuta cancellazione dei dati che lo riguardano.

Sulla base di tali dichiarazioni, della cui veridicità l´autore risponde sul piano penale (art. 37-bis legge n. 675/1996: "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 relativamente a tutte le richieste diverse da quella relativa all´origine dei dati.

Per quest´ultimo aspetto il ricorso deve essere invece accolto in quanto il resistente si è limitato ad indicare genericamente la non meglio precisata provenienza dei dati da non individuate "banche dati esterne di marketing acquisite presso società specializzate del settore".

La mancata specificità del riscontro su questo profilo priva l´interessato della facoltà di tutelare ulteriormente i propri diritti presso altri titolari che possono aver utilizzato illecitamente i dati in questione e presso i quali deve essere reso concretamente possibile esercitare i diritti medesimi.

La società resistente dovrà quindi integrare il riscontro relativo all´origine dei dati, indicando puntualmente la società che ha fornito le informazioni personali, entro un termine che appare congruo fissare al 28 febbraio 2004, data entro la quale dovrà essere confermato a questa Autorità l´avvenuto adempimento.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento va previamente determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a euro 150 a carico di Autovisper s.r.l., previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato dalla resistente, seppur dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso limitatamente alla richiesta di conoscere l´origine dei dati e ordina alla resistente di integrare il riscontro già fornito nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 per tutti gli altri profili;

c) determina in misura forfettaria ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari a 150 euro a carico di Autovisper s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 30 dicembre 2003

IL PRESIDENTE
Santaniello

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1084492
Data
30/12/03

Tipologie

Decisione su ricorso