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Diritti dell'interessato -Soddisfatte le richieste di cancellazione da una banca dati - 22 ottobre 2003 [1082737]

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[doc. web. n. 1082737]

Diritti dell´interessato -Soddisfatte le richieste di cancellazione da una banca dati - 22 ottobre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Crif S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

La ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad alcune istanze, ripetutamente formulate nei confronti di Crif S.p.A. ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con le quali aveva chiesto la cancellazione dei dati personali che la riguardano dalla banca dati della suddetta "centrali rischi" privata nella quale risultava segnalata per ritardi nei pagamenti in relazione ad un finanziamento concesso da Banco di Sicilia S.p.A..

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 la ricorrente ha ribadito la propria richiesta.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 16 settembre 2003, Crif S.p.A. ha risposto, con nota pervenuta via fax il 9 ottobre 2003, sostenendo che "la posizione avente ad oggetto un mutuo agevolato concluso dalla ricorrente con Banco di Sicilia, in data 19.02.1997, è stata cancellata dalla centrale rischi".

Con memoria pervenuta in data 16 ottobre 2003 la ricorrente, nel contestare la tardività del riscontro fornito dalla resistente, si è opposta alla richiesta di compensazione delle spese formulata da Crif S.p.A..

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento dei dati personali della ricorrente effettuato da una c.d. "centrale rischi" privata, con particolare riferimento alla permanenza di alcuni dati personali della ricorrente presso la banca dati della società.

Al riguardo va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, avendo la resistente fornito in proposito, seppure a seguito della presentazione del ricorso, un idoneo riscontro. La resistente ha dichiarato infatti di aver già provveduto a cancellare i dati personali della ricorrente relativi al predetto finanziamento dalla propria banca dati.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto a carico di Crif S.p.A. nella misura di 100 euro, previa parziale compensazione per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato, sia pure tardivamente, all´interessata.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, d.P.R. n. 501/1998;

b) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura complessiva di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che, previa parziale compensazione per giusti motivi, è posto nella misura di 100 euro a carico di Crif S.p.A. la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 22 ottobre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli