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Reti telematiche e Internet - Diffusione su internet di indirizzi di posta elettronica - 1 ottobre 2003 [1082635]

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[doc. web. n. 1082635]

Reti telematiche e Internet - Diffusione su internet di indirizzi di posta elettronica -  1 ottobre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Antonio Fragola;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale si era opposto all´ulteriore diffusione dei propri indirizzi di posta elettronica pubblicati, senza il proprio consenso, su una pagina del sito internet "www.mrshark.it" indicante persone ritenute "antipatiche", il cui dominio risulta intestato al resistente.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessato ha ribadito la richiesta volta ad ottenere la cancellazione dalla citata "pagina internet" dei dati che lo riguardano, chiedendo di porre a carico del resistente le spese del procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 il 24 luglio 2003, il titolare del trattamento, con nota inviata via fax il 26 luglio, ha dichiarato di aver modificato i due indirizzi di posta elettronica in questione, che non comparirebbero più "nella loro forma originale".

Con fax del 10 agosto 2003, il ricorrente si dichiarava insoddisfatto del riscontro ottenuto, lamentando che il resistente si sarebbe "limitato a ritoccare" gli indirizzi e-mail in questione che addirittura "prima comparivano nella forma XY@usa.net e XY@bigfoot.com ed ora compaiono nella forma per altro canzonatoria XY_sti_cazzid@usa.net e XY_sti_cazzid@usa.net".

Con fax del 20 settembre 2003, il resistente ha replicato, ribadendo di aver rimosso gli indirizzi di posta elettronica relativi al ricorrente e sostenendo che quelli attualmente presenti nella pagina Internet contestata, non appartenendo al ricorrente, non sarebbero allo stesso "riconducibili".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne la diffusione su Internet di due indirizzi di posta elettronica del ricorrente attraverso la pubblicazione degli stessi sulla pagina web del resistente.

Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, avendo il resistente fornito, sia pure da ultimo, un riscontro all´opposizione formulata dall´interessato, cancellando gli indirizzi in questione.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento va previamente determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare va posto in misura pari a 50 euro a carico di Antonio Fragola, stante la necessità di disporre una parziale compensazione per giusti motivi legati al riscontro sia pure tardivo.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di 250 euro l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che è posto in misura pari a 50 euro, previa compensazione della residua parte, a carico di Antonio Fragola, il quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 1° ottobre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli