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Procedimento relativo ai ricorsi -Prodotti finanziari: riscontro alle richieste dell'interessato - 25 settembre 2003 [1082104]

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[doc. web. n. 1082104]

Procedimento relativo ai ricorsi -Prodotti finanziari: riscontro alle richieste dell´interessato -  25 settembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Giuseppe Stea e Concetta Tota rappresentati e difesi dall´ avv. Domenico Romito presso il cui studio hanno eletto domicilio;

nei confronti di

Deutsche Bank S.p.A.

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

I ricorrenti affermano di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 in data 18 giugno 2003 con la quale avevano chiesto conferma dell´esistenza di dati personali che li riguardano presso gli archivi della resistente e di ottenerne comunicazione in forma intelligibile, nonché di conoscere l´origine dei dati medesimi. Ciò con specifico riferimento ai dati relativi alla sottoscrizione di contratti di acquisto di obbligazioni con indicazione di ogni altro documento o prospetto correlato.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, gli interessati hanno ribadito le proprie richieste.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 18 luglio 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente ha risposto con nota inviata via fax in data 25 luglio 2003, precisando di aver già fornito un iniziale riscontro all´istanza proposta dai ricorrenti mediante due missive datate rispettivamente 27 giugno e 17 luglio 2003 (allegate alla nota in questione), con le quali aveva fornito l´elenco completo dei dati relativi ai ricorrenti detenuti nei propri archivi con riferimento ai predetti strumenti finanziari, oltre alla copia dei relativi ordini di acquisto. Con la citata nota del 18 luglio 2003 la resistente ha inoltre fornito ulteriori informazioni omesse nelle precedenti note, concernenti il "profilo di rischio" relativo ai ricorrenti, ed ha anche indicato l´origine di tale dato.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento dei dati personali degli interessati da parte di un istituto di credito in relazione all´acquisto di alcuni strumenti finanziari da parte dei ricorrenti per il tramite dello stesso istituto.

Sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

La resistente ha infatti fornito adeguato riscontro alle richieste degli interessati, comunicando ai ricorrenti i dati detenuti nei propri archivi e precisandone l´origine.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Roma, 25 settembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli