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Procedimento relativo ai ricorsi - Esistenza dei dati in archivio ed adeguato soddisfazione delle richieste avanzate - 22 settembre 2003 [1081844]

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 [doc. web. n. 1081844]

Procedimento relativo ai ricorsi - Esistenza dei dati in archivio ed adeguato soddisfazione delle richieste avanzate - 22 settembre 2003

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Maria De Chirico e Vincenzo Cagnetta rappresentati e difesi dall´ avv. Domenico Romito presso il cui studio hanno eletto domicilio;

nei confronti di

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

I ricorrenti affermano di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale avevano chiesto conferma dell´esistenza di propri dati personali presso gli archivi della resistente. Ciò con specifico riferimento ai dati relativi alla sottoscrizione di contratti di acquisto di obbligazioni, con indicazione di ogni documento correlato, chiedendo altresì la comunicazione in forma intelligibile dei dati stessi e di conoscerne l´origine.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, gli interessati hanno ribadito le proprie richieste.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 10 luglio 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente ha risposto con nota in data 21 luglio 2003, con la quale, pur sostenendo che la richiesta formulata dagli interessati ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 non risulterebbe mai pervenuta presso i propri uffici, ha indicato l´origine dei dati personali richiesti, comunicando tutti i dati personali mediante copia della predetta documentazione.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

La resistente ha fornito completo riscontro alle richieste degli interessati, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso, comunicando i dati in proprio possesso e precisando l´origine degli stessi.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Roma, 22 settembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli