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Provvedimento del 2 luglio 2003 [1079895]

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[doc. web n. 1079895]

Provvedimento del 2 luglio 2003

Non fornisce adeguata risposta alla richiesta dell’interessato di conoscere i dati che lo riguardano la sola conferma da parte del titolare del trattamento dell’esistenza, nei propri archivi, di informazioni relative agli intercorsi rapporti contrattuali ed ai contenziosi che ne erano scaturiti, senza comunicazione, nel dettaglio, di tutti i dati detenuti.

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Maria Pelella

nei confronti di

Morenos s.a.s;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

La ricorrente sostiene di non aver ricevuto alcun riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale aveva chiesto di accedere ai dati personali che la riguardano detenuti da Morenos s.a.s. riferiti all´impresa individuale "Cotton Pub" di cui la ricorrente era titolare e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile.

Con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675 la ricorrente ha ribadito la propria richiesta con particolare riferimento alla "fattura n. 596 del 16/12/1996, ai documenti relativi alla (…) dichiarazione di cessione della merce (…) scaduta intestata" alla ricorrente medesima, chiedendo altresì di porre le spese del procedimento a carico del titolare del trattamento che ha quantificato in 100 euro.

All´invito ad aderire a tali richieste, formulato da questa Autorità in data 11 giugno 2003 ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il titolare del trattamento ha risposto con nota inviata via fax il 18 giugno 2003 nella quale sostiene di aver "provveduto a riscontrare positivamente le richieste (…)" dell´interessata "con lettera raccomandata (…) che risulta regolarmente ricevuta", ma ha allegato copia della stessa con la quale ha fornito solo gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento ed ha unicamente sostenuto che "le formalità del trattamento sono riferite:

  • alle transazioni di natura commerciale;
  • alla tutela legale e giudiziale".

Con la medesima nota di risposta del 18 giugno 2003 la resistente ha inoltre dichiarato, con specifico riferimento "alla fattura 596 (…)":

  • di aver "depositato ed ottenuto ricorso per decreto ingiuntivo (…) al fine di ottenere il pagamento del proprio credito";
  • che all´esito del giudizio di opposizione è stato "confermato integralmente il menzionato opposto decreto, con condanna al pagamento delle spese di lite a carico" della ricorrente;
  • che "detti titoli sono stati (…) notificati" all´interessata.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne una richiesta di accesso ai dati personali formulata dalla titolare di un´impresa individuale nei confronti di una società con la quale aveva intrattenuto in precedenza rapporti commerciali.

Il ricorso deve essere accolto.

Il titolare del trattamento non ha infatti fornito un riscontro adeguato alla richiesta dell´interessata volta ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che la riguardano, né in sede di istanza dalla stessa proposta ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675 del 1996, né dopo la presentazione del ricorso.

La resistente ha infatti comunicato alcune informazioni -che non costituivano, però, oggetto della specifica richiesta ai sensi del citato art. 13- relativamente al titolare e al responsabile del trattamento, nonché alle finalità del trattamento medesimo; ha poi confermato l´esistenza di dati della ricorrente riferiti ai pregressi rapporti contrattuali con la stessa ed ai contenziosi che si erano determinati in merito, ma non ha riscontrato, però, la richiesta della ricorrente di conoscere l´insieme dei dati stessi in qualunque forma detenuti dalla società resistente.

Quest´ultima dovrà pertanto comunicare all´interessata, entro un termine che appare congruo fissare al 31 luglio 2003, tutti i dati personali che la riguardano in proprio possesso nei modi previsti dall´art. 17 del d.P.R. n. 501/1998, dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la stessa data.

L´ammontare di 100 euro delle spese richieste (di cui euro 25,82 per diritti di segreteria), è posto in misura pari alla metà a carico di Morenos s.a.s. previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro comunque fornito, sia pure in modo inidoneo e tardivamente.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina alla resistente di comunicare all´interessata tutti i dati personali che la riguardano entro il 31 luglio 2003, dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la stessa data;

b) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, in 100 euro di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone per metà, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, a carico di Morenos s.a.s., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 2 luglio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1079895
Data
02/07/03

Tipologie

Decisione su ricorso