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Provvedimento del 30 aprile 2003 [1075254]

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[doc. web n. 1075254]

Provvedimento del 30 aprile 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Agos Itafinco S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ottenuto idoneo riscontro da Agos Itafinco S.p.A. a due istanze proposte, il 21 febbraio e il 6 marzo 2003, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con le quali aveva chiesto alla società conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, di conoscerne il contenuto e l´origine e di ottenerne altresì la cancellazione dalla banca dati del Consorzio della tutela del credito (CTC) cui la resistente aveva comunicato i dati.

Nel riscontro fornito Agos Itafinco S.p.A. aveva inizialmente sostenuto di non poter procedere alla cancellazione dei dati del ricorrente ritenendo gli stessi trattati lecitamente presso i propri archivi e correttamente inseriti, altresì, nella banca dati del Consorzio tutela del credito (CTC) a seguito di ritardi nei pagamenti delle rate di finanziamento a suo tempo concesso dalla resistente e poi estintosi senza residui o pendenze nell´agosto 2001.

Il ricorrente ha poi ricevuto dal CTC, consorzio cui la resistente aderisce, ulteriore riscontro indicante i dati trattati e la relativa origine.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente ha ribadito le proprie istanze e ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 9 aprile 2003, la società resistente, con fax del 18 aprile 2003:

  • ha comunicato di aver già trasmesso anch´essa, con nota in data 19 marzo 2003, l´elenco dei dati personali relativi al ricorrente detenuti nei propri archivi;
  • ha precisato di conservarli in tali archivi "al fine di avere memoria della pratica in oggetto, del suo esito e senza che venga effettuato alcun ulteriore trattamento";
  • ha dichiarato di aver già disposto la cancellazione del nominativo del ricorrente dalla banca dati del CTC.

Con nota inviata via fax il 18 aprile 2003 il ricorrente ha replicato, prendendo atto del riscontro ricevuto solo dopo la presentazione del ricorso a questa Autorità.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento effettuato da una società finanziaria, con particolare riferimento alla comunicazione ad una "centrali rischi" privata dei dati personali dell´interessato relativi ad un finanziamento estinto da oltre un anno e per il quale si erano verificati ritardi nei pagamenti.

Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998. Il titolare del trattamento ha fornito, sia pure tardivamente, un idoneo riscontro alle richieste del ricorrente, comunicando i dati personali che lo riguardano ancora detenuti, la loro origine e di essersi attivata ottenendo la cancellazione dall´archivio del Consorzio per la tutela del credito dei dati relativi al finanziamento estinto nel 2001 senza debiti residui o pendenze.

Per quanto concerne le spese, l´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (previamente determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), va posto a carico del titolare del trattamento in misura pari a euro 100, stante la ritenuta necessità di disporre una compensazione della residua parte per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri forniti tardivamente, in particolare dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI, IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, nei termini di cui in motivazione, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari ad euro 100, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Agos Itafinco S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 30 aprile 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1075254
Data
30/04/03

Tipologie

Decisione su ricorso