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Provvedimento del 9 aprile 2003 [1075195]

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[doc. web n. 1075195]

Provvedimento del 9 aprile 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da Vittorio Albertini

nei confronti di

Diners Club Italia S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente, il quale, già a seguito della revoca del contratto e della successiva restituzione di una carta di credito emessa da Diners Club Italia S.p.A., aveva richiesto senza esito la cancellazione dei propri dati personali ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, afferma che tale società non avrebbe fornito riscontro neanche a due successive istanze con le quali aveva chiesto conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile e di conoscere l´origine dei dati e la logica del trattamento, oltre agli estremi identificativi delle società cui i dati medesimi erano stati eventualmente comunicati.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente ha ribadito le richieste già espresse nelle citate istanze.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità il 14 marzo 2003, il titolare del trattamento, con nota inviata via fax il 21 marzo 2003, ha sostenuto di aver dato riscontro alle richieste del ricorrente con missive del 5 e 14 marzo 2003 con le quali aveva precisato che:

  • i dati detenuti dalla società corrispondono a quelli indicati dal ricorrente nel modulo di richiesta della carta di credito Diners;
  • le finalità del trattamento sono riportate nell´informativa sul trattamento dei dati personali, pubblicata sul portale www.dinetclub.com ed inviata in allegato alla missiva del 5 marzo 2003;
  • copia del modulo di richiesta della carta di credito a suo tempo sottoscritto dal ricorrente e contenente i dati personali del medesimo era parimenti allegata alla missiva del 14 marzo 2003.

Con comunicazione del 26 marzo 2003 il ricorrente, data la tardività del riscontro fornito dalla società resistente, ha chiesto che le spese del procedimento vengano poste a carico di Diners Club Italia S.p.A.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento dei dati personali dell´interessato da parte di una società che emette carte di credito in relazione ad un pregresso rapporto contrattuale intercorso con il ricorrente.

In ordine alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi delle società terze cui i dati sono stati comunicati, va rilevato che tale istanza, per il modo con il quale è formulata, non rientra tra i diritti previsti dall´art. 13 della legge n. 675/1996. In relazione a tale aspetto il ricorso è quindi inammissibile.

In ordine alla richiesta di cancellazione dei dati, il ricorso è infondato. L´art. 13 della legge n. 675/1996 riconosce all´interessato il diritto di ottenere la cancellazione dei soli dati trattati in violazione di legge. Dalla documentazione in atti non risulta che la resistente abbia trattato i dati dell´interessato in modo illecito, avendo il ricorrente manifestato il proprio consenso informato in relazione al contratto in questione. Di ciò la società resistente ha fornito prova allegando copia della richiesta di emissione di carta di credito sottoscritta dal ricorrente, nella quale è riportata l´informativa ex art. 10 della legge n. 675/1996.

Inoltre, per quanto concerne l´attuale conservazione dei dati, la permanenza degli stessi risulta, allo stato e in base agli elementi di valutazione prodotti, non eccedente in relazione agli scopi per i quali gli stessi sono stati raccolti e trattati. Ciò con riferimento agli obblighi previsti dalla normativa sulla conservazione delle scritture contabili e dalle disposizioni antiriciclaggio.

In ordine alle ulteriori richieste formulate dall´interessato, va invece dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/98, avendo il titolare del trattamento fornito al riguardo un adeguato riscontro.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 125 euro a carico di Diners Club Italia S.p.A., previa parziale compensazione per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato, sia pure tardivamente.

PER QUESTI MOTIVI, IL GARANTE DICHIARA:

a) inammissibile il ricorso, nei termini di cui in motivazione, in ordine alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi delle società cui i dati dell´interessato sono stati comunicati;

b) infondato il ricorso, nei termini di cui in motivazione, in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati;

c) non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in ordine alle ulteriori richieste del ricorrente;

d) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di 250 euro di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento posto in misura di 125 euro, previa parziale compensazione, a carico di Diners Club Italia S.p.A., la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 9 aprile 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1075195
Data
09/04/03

Tipologie

Decisione su ricorso