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Provvedimento del 31 marzo 2003 [1068341]

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[doc. web n. 1068341]

Provvedimento del 31 marzo 2003

La mancata risposta ad alcune delle richieste avanzate dal ricorrente determina l´accoglimento parziale del ricorso (nel caso in questione, la società resistente non ha fornito al dipendente tutti i dati concernenti il rapporto di lavoro in atto e, in particolare, non ha indicato l´origine dei medesimi).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da XY  nei confronti di  Maf Diskettes s.r.l.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente, dipendente di Maf Diskettes s.r.l., afferma di non avere ricevuto alcun riscontro ad un´istanza formulata in data 14 febbraio 2003 ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, (ed a varie istanze formulate con note del 28 gennaio e dell´11 febbraio 2003, richiamando la legge n. 675/1996) con le quali aveva chiesto di accedere a taluni dati personali che lo riguardano, riferiti al rapporto di lavoro subordinato con la suddetta società, e di conoscerne l´origine. L´istanza dell´interessato comprendeva i dati riferiti alla lettera di assunzione, al documento "ufficiale" sulle presenze al lavoro e ad altri «documenti riguardanti malattie ed assenze».

Con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675 l´interessato ha ribadito le proprie richieste.

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il titolare del trattamento ha risposto con nota anticipata via fax il 18 marzo 2003 con la quale ha sostenuto di aver trasmesso all´interessato la documentazione riguardante l´attestato di lavoro, la lettera di assunzione, l´estratto del libro presenze e copia dei certificati di malattia.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne una richiesta di accesso al complesso dei dati personali concernenti il rapporto di lavoro subordinato di un dipendente, formulata nei confronti di un datore di lavoro.

Va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 limitatamente ai dati personali forniti con la documentazione indicata in premessa.

Al riguardo, il titolare del trattamento ha infatti messo a disposizione dell´interessato alcuni dati richiesti mediante copia dei relativi documenti.

La società resistente non ha però fornito pieno riscontro all´istanza ex art. 13 a suo tempo proposta dall´interessato, che era generale e volta ad accedere a tutti i dati personali del ricorrente riferiti al rapporto di lavoro con la società in questione, nonché alla loro origine.

Per questa parte il ricorso va quindi accolto.

La resistente dovrà pertanto integrare i riscontri già forniti comunicando all´interessato tutti i rimanenti dati allo stesso riferiti comunque detenuti da Maf Diskettes s.r.l., nonché l´origine degli stessi. Ciò entro il termine di quaranta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 100 euro a carico di Maf Diskettes s.r.l., previa parziale compensazione per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato, sia pure tardivamente ed in modo incompleto.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, limitatamente ai dati del ricorrente contenuti nella documentazione fornita con nota del 18 marzo 2003;

b) accoglie parzialmente il ricorso in ordine alla richiesta di accedere a tutti i restanti dati relativi al rapporto di lavoro comunque detenuti dal datore di lavoro e alla relativa origine, ordinando a Maf Diskettes s.r.l. di corrispondere a tali richieste, nel termine di cui in motivazione, dando comunicazione di tale adempimento entro la stessa data anche a questa Autorità;

c) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di 100 euro l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento posto a carico di Maf Diskettes s.r.l., la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 31 marzo 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1068341
Data
31/03/03

Tipologie

Decisione su ricorso