g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 26 marzo 2003 [1068292]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1068292]

Provvedimento del 26 marzo 2003

Il riscontro alle richieste dell´interessato dev´essere completo. In caso contrario, il ricorso dev´essere accolto in relazione agli specifici profili a cui il titolare del trattamento non ha fornito risposta (nel caso di specie, la richiesta tesa a conoscere le generalità del responsabile del trattamento).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Alessio Bellazzi

nei confronti di

La Locanda dei F.lli Rosafio Gianfranco, Adriano e Mauro s.n.c.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l´invio di un messaggio di posta elettronica avente contenuto promozionale, si era opposto al trattamento illecito dei dati che lo riguardano ed aveva chiesto di conoscere gli estremi identificativi del "responsabile legale" del trattamento.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 26 febbraio 2003 ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, nei confronti del soggetto identificato dal ricorrente come titolare del trattamento, la società resistente non ha fornito alcun riscontro.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996, all´art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all´art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

La ricerca e il successivo utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall´art. 1, comma 2, lett. b) e c), della legge n. 675/1996 e come più volte ribadito da questa Autorità (cfr. Provv. del Garante dell´11 gennaio 2001, in Bollettino 2001, n. 16, p. 39).

Le richieste dell´interessato, formulate ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675/1996, sono pertanto legittime.

Dalla documentazione in atti è emerso che il titolare del trattamento, cui l´invito ad aderire è stato inoltrato sia a mezzo posta prioritaria, sia con raccomandata a.r. (che risulta pervenuta il 7/3/2003), non ha fornito riscontro ad alcuna delle richieste dell´interessato. Il ricorso deve pertanto essere accolto.

La società resistente dovrà pertanto astenersi con effetto immediato, a decorrere dalla data di notificazione del presente provvedimento, dal trattare illecitamente i dati personali del ricorrente in contrasto con le norme sopraindicate e dovrà in particolare cancellarli in qualunque forma essi siano conservati.

In ordine alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi dell´eventuale responsabile del trattamento, la medesima società resistente dovrà comunicare all´interessato, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, l´eventuale designazione di uno o più responsabili del trattamento (art. 8 legge n. 675/1996). Nel caso in cui abbia proceduto a tale designazione il titolare dovrà fornirne anche i relativi estremi identificativi.

Con separato provvedimento è stato instaurato un autonomo procedimento in relazione all´assenza di un´idonea informativa agli interessati ai sensi dell´art. 10 della legge n. 675/1996 e per verificare le modalità di raccolta dei dati.

Per quanto concerne le spese va posto a carico del titolare del trattamento l´intero ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, per ciò che attiene all´opposizione al trattamento dei dati personali del ricorrente e ordina alla resistente di astenersi dal medesimo trattamento, con effetto immediato a decorrere dalla notificazione del presente provvedimento;

b) accoglie il ricorso per quanto concerne le richieste di conoscere il nominativo del/i responsabile/i del trattamento e ordina al titolare del trattamento di comunicare gli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento eventualmente designati, entro il termine di cui in motivazione, dandone comunicazione anche a questa Autorità entro la medesima data;

c) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto a carico di La Locanda dei F.lli Rosafio Gianfranco, Adriano e Mauro s.n.c., che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 26 marzo 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli