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Provvedimento del 6 febbraio 2003 [1067949]

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[doc. web n. 1067949]

Provvedimento del 6 febbraio 2003

L´idoneo riscontro offerto dal titolare del trattamento alle richieste dell´interessato determina la declaratoria di non luogo a provvedere sul ricorso presentato al Garante (fattispecie nella quale il titolare ha provveduto a cancellare l´indirizzo e-mail del ricorrente utilizzato per l´invio di un messaggio a contenuto promozionale senza avere preventivamente acquisito il suo consenso informato).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Angelo Salice

nei confronti di

Buongiorno S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto alcun riscontro ad una istanza con la quale, nel contestare l´invio di un messaggio di posta elettronica a contenuto promozionale, aveva chiesto al responsabile del trattamento di Buongiorno S.p.A., ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intelligibile, l´origine e la cancellazione degli stessi, opponendosi altresì al loro trattamento.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 23 gennaio 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con nota pervenuta in data 4 febbraio 2003, nel comunicare di aver detenuto quale dato personale dell´interessato il solo indirizzo e-mail, ha dichiarato:

  • che tale indirizzo "risultava regolarmente iscritto (il 15/12/2002 alle ore 13:40) alla newsletter intitolata "suoneriericsson" attraverso la pagina internet http://www.tuttoericsson.com/newsletters.htm, sulla quale lo stesso indirizzo e-mail (...) si è iscritto anche alla newsletter "the net". Infatti, sulla citata pagina internet l´iscrizione alle due newsletter è richiesta contestualmente, essendo tale pagina ospitata da Buongiorno";
  • di avere "cancellato dalle mailing-list relative alle newsletters "suonerieicsson" e "the net" in data 17 dicembre 2002" l´indirizzo e-mail in questione, "non appena il customer-care ha ricevuto la sua richiesta di cancellazione";
  • di non aver tempestivamente risposto per iscritto per dare conferma dell´avvenuta cancellazione "per un disguido legato alla prossimità delle ferie natalizie".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica.

In merito alle richieste formulate ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 la società resistente ha fornito all´interessato idonei riscontri sul trattamento dei dati che lo riguardano, sulla loro origine e sull´avvenuta cancellazione dell´indirizzo e-mail dell´interessato dalle mailing list delle due newsletter alle quali lo stesso risulta agli atti della società essersi iscritto in data 15 dicembre 2002.

In relazione a tali dichiarazioni, della cui veridicità l´autore che le ha rilasciate risponde ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante", va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 50 euro a carico della società resistente, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato, sia pure tardivamente, nel corso del procedimento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di euro 50 l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento posto a carico di Buongiorno S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 6 febbraio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1067949
Data
06/02/03

Tipologie

Decisione su ricorso