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Provvedimento del 6 febbraio 2003 [1067926]

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[doc. web n. 1067926]

Provvedimento del 6 febbraio 2003

La mancata regolarizzazione, nei termini stabiliti, del ricorso presentato ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 comporta una declaratoria di inammissibilità.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dottor Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 28 ottobre 2002, presentato da Marco Stefani nei confronti di Banca Finconsumo S.p.A.;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota prot. n. 14498 del 5 novembre 2002 con la quale questa Autorità ha invitato il ricorrente a regolarizzare il ricorso;

CONSIDERATO che il ricorrente non ha provveduto a regolarizzare il ricorso nei termini precisati nella citata nota;

RITENUTA la necessità di dichiarare l´inammissibilità del ricorso;

VISTO l´art. 29 della legge n. 675/1996 e gli artt. 18 e 19 del d.P.R. n. 501/1998;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dottor Mauro Paissan;

DICHIARA:

l´inammissibilità del ricorso.

Roma, 6 febbraio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1067926
Data
06/02/03

Tipologie

Decisione su ricorso