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Provvedimento del 26 gennaio 2023 [9867661]

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[doc. web n. 9867661]

Provvedimento del 26 gennaio 2023

Registro dei provvedimenti
n. 29 del 26 gennaio 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo ai sensi dell’art. 77 del Regolamento presentato al Garante in data 15 maggio 2020 con il quale il sig. XX, tramite il proprio legale, Avv. Roberto Immediata, ha invocato il diritto all’oblio ai sensi dell’art. 17 del Regolamento, con riferimento a due articoli risalenti al 2014, reperibili in associazione al proprio nome e cognome, attinenti ad una vicenda giudiziaria definita con sentenza di assoluzione del 2019 passata in giudicato (http://... e https://... );

CONSIDERATO che l’interessato ha chiesto al Garante di ingiungere alle Società  titolari del trattamento (Il Sole 24 Ore S.p.a. e Società Editoriale Il Fatto - di seguito “SEIF” - S.p.a.) di «soddisfare le richieste di esercizio del diritto di cui all’art.17 del Regolamento» rappresentando, in particolare, che:

─ «nonostante il notevole lasso di tempo trascorso, tuttora, sul citato motore, eseguendo una ricerca sul nome e cognome dell'istante, risultano ancora gli esposti abbinamenti, mai aggiornati con i fatti concernenti il proscioglimento e, dunque, obsoleti e fuorvianti», con grave pregiudizio per la sua immagine professionale e sociale:

─ in data 2 dicembre 2019, sono state formulate alle testate giornalistiche di riferimento «istanze formali di cancellazione dei dati personali ai sensi dell’art. 17 Reg. 679/2016» nelle quali, in particolare, «invitava le testate medesime alla deindicizzazione o delisting delle url indicate», istanze che sono rimaste «senza esito alcuno»;

─ il diritto all’oblio invocato, quale diritto «a rientrare nell'anonimato è, [pertanto], ricollegabile,  da un lato, al diritto all'identità personale - cioè a non veder travisata la propria immagine sociale - e dall'altro, al diritto alla protezione dei dati personali, tal che l'inesatta ripubblicazione di notizie appartenenti al passato determina la possibilità di ottenerne la cancellazione» e, d’altra parte, «solo il titolare del trattamento dei dati - avendo la piena gestione del sito su cui è pubblicata la notizia - può rimuovere completamente dal web la notizia»;

─ il trattamento dei dati del reclamante descritto nel reclamo «è illegittimo in quanto gli stessi sono conservati (in maniera obsoleta e fuorviante) in una forma che consente la sua identificazione per un periodo ben superiore a quello necessario agli scopi per i quali erano stati raccolti e trattati (ossia all'interesse pubblico all'informazione)»;

─ «inizialmente legittime le modalità di pubblicazione e diffusione dell'articolo in rete, come quelle di conservazione ed archiviazione relative, si sono poi trasformate in un illecito trattamento dei dati personali allorché, decorso più di un mese dal ricevimento della richiesta di cancellazione, si sia mantenuto l'accesso al quel servizio giornalistico pubblicato molto tempo prima e diffuso sul web»; con conseguente manifesta la violazione dell'art. 17 del Regolamento UE n. 679/2016;

VISTE la nota del 9 aprile 2021 con le quali l’Autorità ha chiesto a Il Sole 24 Ore S.p.a (prot. 18998) e a SEIF S.p.a. (prot. 18995) di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto di reclamo e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA le note del 28 aprile 2021 con cui il Sole 24 Ore S.p.a. e SEIF S.p.a., in termini analoghi, hanno rappresentato che:

─ in data 2 dicembre 2019 perveniva “istanza di cancellazione dati personali”, nell’interesse del reclamante, nella quale il suo legale invocava il diritto all’oblio, per una vicenda menzionata in un articolo del 21 maggio 2014, che tuttavia si era definita con sentenza pronunciata il 13 giugno 2019, quindi solo sei mesi prima della richiesta;

─ gli articoli oggetto di reclamo sono stati aggiornati riportando l’avvenuta assoluzione del reclamante;

─ «la scelta di procedere al suo aggiornamento, piuttosto che alla sua rimozione - non avendo il reclamante mai chiesto la sua deindicizzazione, come si desume leggendo l’istanza 2 dicembre 2020, in cui parla sempre e solo di cancellazione, pur citando en passant, la deindicizzazione - attiene al momento in cui la situazione, descritta nell’articolo de quo, aveva avuto il suo epilogo, cioè nel giugno 2019, anzi con il decorso del termine per l’impugnazione della Pubblica accusa, spirato nel settembre di quell’anno»;

─ l’aggiornamento non è stato comunicato al reclamante, ritenendo che non sussista un obbligo in tal senso, «che vige solo quando il titolare dei dati chieda informazioni non reperibili aliunde»;

─ la reperibilità dell’articolo - in cui il reclamante peraltro «è citato fra i soggetti, coinvolti nelle indagini ed attinti dalla medesima misura cautelare, in sole due righe, in cui compare con nome e cognome e con le sue qualifiche» - si giustificava in ragione della complessità e peculiarità della vicenda giudiziaria che, all’epoca delle istanze del reclamante, era ancora pendente per alcuni imputati;

─ «il trattamento è avvenuto, originariamente, nel legittimo esercizio del diritto di cronaca giudiziaria, come lo stesso reclamante conferma e nessuna richiesta, avente ad oggetto l’esercizio del diritto, di cui al citato art. 17, è rimasta inevasa»;

─ «il reclamante si definisce noto e stimato professionista, impegnato nel campo dell’intermediazione societaria, finanziaria e d’investimento in progetti nell’ambito della moda, dunque egli è ancora presente ed operante nel settore economico e mantiene una sua evidenza pubblica e sociale, il che conferma la legittimità della scelta della Società»;
e, inoltre, con specifico riferimento al profilo relativo all’esercizio dei diritti, Il Sole 24 Ore S.p.a. ha specificato che:

─alla PEC  contenente “istanza di cancellazione” pervenuta il 2 dicembre 2019 alle ore 18,46, la Società forniva tempestivo riscontro il 3 dicembre 2019 alle ore 11, 07 chiedendo copia della sentenza di assoluzione, in seguito alla quale ha provveduto all’aggiornamento della notizia; informazione che - eseguendo una ricerca in rete digitando il nome e cognome del reclamante - risultava già in evidenza nello “snippet”; il reclamante ha quindi interpellato l’Autorità senza prima effettuare le necessarie verifiche, al fine di accertare se l’invio della sentenza all’Editore avesse sortito un qualche effetto, così da poter omettere «almeno la doglianza, relativa al mancato aggiornamento, con i dati concernenti il suo proscioglimento»;

VISTA la nota del 20 maggio 2021 nella quale il reclamante ha ribadito la propria pretesa di veder riconosciuto il diritto all’oblio e la deindicizzazione degli articoli sopraindicati, invocando l’art. 17, paragrafo 1, lett. c del Regolamento, la giurisprudenza della Corte di Giustizia e le Linee Guida Linee guida 5/2019, sui criteri del diritto all’oblio nei casi riguardanti i motori di ricerca, elaborate dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), rappresentando in particolare che:

─  le Società interpellate non hanno fornito «prova di elementi prevalenti e cogenti rispetto al diritto soggettivo dell’interessato di rientrare nell'anonimato (diritto all’oblio), a non veder travisata la propria immagine sociale (diritto dell’identità personale) ed al diritto alla protezione dei dati personali»;

─ il continuo accostamento alla vicenda giudiziaria che lo ha coinvolto fa apparire la vicenda come “ancora attuale” trasformandosi, di conseguenza, in un ingiusto pregiudizio;

─ pur essendo uno stimato professionista, non ha né una notorietà, né una particolare posizione nella vita pubblica;

─ altri editori di testate giornalistiche, cui lo stesso reclamante si è rivolto con medesima istanza, hanno provveduto ad interdire l’indicizzazione tramite i comuni motori di ricerca degli articoli pubblicati sulla vicenda in oggetto nei rispettivi siti on-line;

CONSIDERATO che, rispetto a SEIF S,p,a., si è resa necessaria un’integrazione istruttoria in merito al profilo dell’esercizio dei diritti, all’esito della quale la Società specificava (nota del 1° dicembre 2022) che:

─ «a seguito di un’accurata attività di controllo della casella di posta elettronica della Società da una verifica effettuata ...è emerso che l’istanza di cancellazione inviata dal reclamante non è mai arrivata al destinatario naturale», come specificamente attestato dal rappresentante legale della Società e che, nonostante risulti documentata la regolare consegna della PEC, evidentemente per un “disguido tecnico” la citata istanza non è giunta effettivamente alla redazione e all’ufficio legale della Società ;

─ il mancato riscontro al reclamante non è pertanto dovuto a malafede o a volontà ostruzionistica, essendo consuetudine della Società rispondere regolarmente alle richieste provenienti dagli interessati;

─ in ogni caso l’articolo è stato opportunamente aggiornato, come rappresentato nella memoria inviata all’Autorità il 28 aprile 2021

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

PREMESSO che il reclamante, nell’invocare il diritto all’oblio, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento, richiama i principi statuiti dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, con sentenza del 13 maggio 2014 (causa C-131/12) e dalle citate Linee Guida 5/20169, i quali tuttavia forniscono i criteri per le determinazioni in tema di delisting ad opera dei motori di ricerca, quali autonomi titolari del trattamento, laddove il reclamo in esame investe invece gli editori degli articoli indicati nell’atto, Il Sole 24 Ore Sp.a. e SEIF S.p.a., quali titolari del trattamento;

RILEVATO pertanto che, con riferimento alla disciplina applicabile a tali titolari:

il trattamento dei dati personali dell’interessato risulta essere stato effettuato, all’epoca della pubblicazione originaria della notizia, nell’esercizio del diritto di cronaca giornalistica in quanto rispondente all’interesse del pubblico a conoscere le vicende riportate all’interno del relativo articoli anche in considerazione dell’attività professionale svolta dall’interessato (artt. 136 e ss. del Codice e art. 6 Regole deontologiche);

rispetto alle istanze formulate dal reclamante (dicembre 2019) la vicenda processuale si era definita da pochi mesi (giugno 2019) e che pertanto l’oblio invocato dal reclamante nei confronti degli editori non poteva fondarsi sull’asserito “notevole lasso di tempo trascorso” e che una misura congrua poteva quindi rinvenirsi nell’aggiornamento della notizia, in ossequio ai principi espressi dalla giurisprudenza (a partire dalla nota sentenza della Cassazione Civile, sez. III, n. 5525/2012) quale è stata effettuata da parte degli Editori coinvolti dal reclamo;

CONSIDERATO d’altra parte che, come asserito anche dagli Editori resistenti, all’interno degli articoli oggetto di reclamo, il riferimento al coinvolgimento del reclamante nella vicenda giudiziaria si limitava ad essere di «sole due righe, in cui compare con nome e cognome e con le sue qualifiche» e che nelle more del procedimento la stessa vicenda risulta essersi complessivamente definita, alla luce anche degli esiti processuali in termini assolutori riguardo ad altri imputati maggiormente coinvolti nella vicenda stessa, sì da determinare un affievolimento dell’interesse pubblico al reperimento degli articoli medesimi;

RITENUTO pertanto che, allo stato attuale, l’adozione di specifiche misure tecniche volte ad interdire l’indicizzazione degli articoli sopra indicati in associazione al nome e cognome del reclamante dai motori di ricerca esterni ai siti dei rispettivi quotidiani possa ritenersi idonea a soddisfare l’esigenza di bilanciamento tra il diritto all’oblio invocato dal reclamante e la salvaguardia delle finalità di informazione invocate dagli Editori; ciò, in linea anche con l’orientamento espresso dal legislatore italiano in tema di diritto all’oblio, la cui disposizione (art. 64-ter del Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.150) è entrata in vigore il 1° gennaio 2023;

RITENUTO pertanto di dover ingiungere a Il Sole 24 Ore e a SEIF S.p.a. di adottare siffatte misure in ottemperanza alle richieste del reclamante;

RILEVATO, in merito all’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 -21 del Regolamento, che:

a) il Sole 24 Ore ha rappresentato (e documentato) di aver fornito un primo tempestivo riscontro all’istanza del reclamante del 2 dicembre 2019, richiedendo la documentazione necessaria all’aggiornamento (che risulta disposto il successivo 7 gennaio 2020), senza tuttavia comunicare formalmente l’adozione di tale misura e le ragioni per non dare accoglimento alle ulteriori richieste del reclamante;

b) SEIF S.p.a. ha rappresentato che la PEC contenente l’istanza del reclamante, seppur formalmente consegnata, non è pervenuta alla redazione del quotidiano e all’Ufficio legale della Società – deputati a fornire il dovuto riscontro - per un “disguido tecnico”, non imputabile a mala fede del titolare del trattamento, considerata l’attitudine della Società a garantire di regola un riscontro alle istanze riconducibili all’esercizio dei diritti sopra citato;

CONSIDERATO che tali condotte, pur con le peculiarità del caso, evidenziano comunque elementi astrattamente idonei ad integrare gli estremi di una violazione dell’art. 12 del Regolamento;

RITENUTO pertanto di dover rivolgere a Il Sole 24 Ore S.p.a. ea SEIF S.p.a. un avvertimento, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. a), del Regolamento, in relazione alla circostanza che il mancato o incompleto riscontro e tardivo ad una richiesta riconducibile all’esercizio di uno dei diritti previsti dagli articoli 15-21 del Regolamento configura una condotta contra legem, passibile anche di sanzione (art. 83, par. 5. lett. b), invitando le Società ad individuare, in relazione a future fattispecie analoghe, alla luce dei noti principi di responsabilizzazione e privacy by design introdotti dal Regolamento (artt. 24 e 25), misure adeguate a garantire l’effettivo esercizio dei diritti degli interessati nei termini e con le modalità previste dal citato art. 12 del Regolamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

a) dichiara il reclamo fondato e, per l’effetto, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, ingiunge a Il Sole 24 Ore e a SEIF S.p.a. di adottare specifiche misure tecniche volte ad interdire, dai motori di ricerca esterni ai siti dei rispettivi quotidiani, l’indicizzazione degli articoli indicati in premessa in associazione al nome e cognome del reclamante;

b) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. a), del Regolamento, dispone la misura dell’avvertimento nei confronti de Il Sole 24 Ore S.p.a. e a SEIF S.p.a. in relazione alla circostanza che il mancato o incompleto riscontro ad una richiesta riconducibile all’esercizio di uno dei diritti previsti dagli articoli 15 - 21 del Regolamento configura una condotta contra legem, passibile anche di sanzione amministrativo-pecuniaria (art. 83, par. 5. lett. b), invitando la Società ad individuare, in relazione a future fattispecie analoghe, alla luce dei noti principi di responsabilizzazione e privacy by design introdotti dal Regolamento (artt. 24 e 25), misure adeguate a garantire l’effettivo esercizio dei diritti degli interessati nei termini e con le modalità previste dal citato art. 12 del Regolamento.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 26 gennaio 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei