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Provvedimento del 15 dicembre 2022 [9844744]

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[doc. web n. 9844744]

Provvedimento del 15 dicembre 2022

Registro dei provvedimenti
n. 433 del 15 dicembre 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 20 luglio 2020 - e successivamente integrato con l’allegazione degli interpelli preventivi rivolti ai titolari del trattamento contenenti gli URL oggetto di istanza - con il quale XX ha chiesto di ordinare a:

Google LLC, in qualità di gestore dell’omonimo motore di ricerca;

Italiaonline S.p.A., in qualità di gestore del portale Virgilio;

Tiscali S.p.A., in qualità di titolare del sito www.notizie.tiscali.it;

Microsoft Corporation, in qualità di gestore del motore di ricerca Bing;

Verizon Media Emea Limited, in qualità di gestore dei motori di ricerca Yahoo! e Aol;

Yandex Oy, in qualità di gestore del motore di ricerca Yandex;

Visable S.A., in qualità di gestore della piattaforma Europages;

Ecosia GmbH, in qualità di gestore del motore di ricerca Ecosia;

IAC Search and Media Europe Limited, in qualità di titolare del sito excite.com (collegato a sua volta ad Ask Media Group LLC)

la rimozione, dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo, di alcuni URL collegati a contenuti che riportano informazioni relative ad una vicenda giudiziaria che si è conclusa da tempo e rispetto alla quale non si reputa più sussistente un interesse pubblico attuale tenuto conto che il medesimo non riveste alcun ruolo pubblico; 

CONSIDERATO che l'interessato ha, in particolare, lamentato il pregiudizio derivante dalla perdurante reperibilità di informazioni molto risalenti che non rispecchiano più la propria identità personale attuale e rispetto alle quali la pena che gli è stata inflitta risulta interamente espiata;

VISTE le note del 8 gennaio 2021 con le quali l’Autorità ha:

chiesto a Google LLC, ad Italiaonline S.p.A. e a Tiscali S.p.A. di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto di reclamo e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

inviato una richiesta di informazioni a Microsoft Corporation, Verizon Media Emea Limited (per Yahoo e Aol), Ecosia GmbH, Visable SA, IAC Search and Media Europe Limited e Yandex Oy al fine di attivare un contatto preliminare con le predette società diretto alla raccolta di elementi utili alla gestione della procedura di cooperazione di cui agli artt. 56 ss. del Regolamento per i casi nei quali sia stato possibile identificare un trattamento transfrontaliero di dati, nonché individuare uno stabilimento principale eletto per l’Unione europea o comunque per valutare la sussistenza, nei restanti casi, degli elementi necessari a valutare l’eventuale apertura di detta procedura;

VISTA la nota del 14 gennaio 2021 con la quale Verizon Media Emea Limited ha rappresentato che la competenza alla decisione del reclamo presentato nei propri confronti risiede in capo all’Autorità irlandese in qualità di autorità capofila posto che la società ha eletto in Irlanda il proprio stabilimento principale per l’Unione europea;

VISTA la nota del 19 gennaio 2021 con la quale Tiscali S.p.A. ha comunicato di aver già effettuato una verifica in merito alle richieste dell’interessato anteriormente alla presentazione del reclamo, confermando di non ospitare “alcuno dei link oggetto del reclamo” e precisando che “non è stato pubblicato alcun contenuto relativo a vicende personali del sig. XX”;

VISTA la nota del 27 gennaio 2022 con la quale Italiaonline S.p.A., in qualità di gestore del portale Virgilio, ha:

comunicato che, attraverso il predetto portale, “si limita a rendere accessibile, senza poter eseguire alcun tipo di intervento e nel rispetto del contratto sottoscritto (…), la lista dei risultati di ricerca forniti ed elaborati da Google”, precisando di non poter  intervenire sull’esito di tali risultati, né sui criteri di visualizzazione degli stessi;

precisato di aver comunque indirizzato il reclamante verso il canale con il quale sono gestite le richieste riguardanti Virgilio e, per il tramite di esso, all’apposita procedura predisposta da Google per ottenere la rimozione di specifici risultati di ricerca, rilevando che “l’eventuale rimozione di risultati di ricerca dall’indice di Google verrà recepita automaticamente anche su Virgilio”;

VISTA la nota del 28 gennaio 2021 con la quale Google LLC ha comunicato che:

con riguardo agli URL indicati con i nn. da 1 a 82 riportati nelle prime tre pagine del proprio riscontro, i contenuti ad essi collegati non risultano visualizzati tra i risultati di ricerca di Google associati al nome del reclamante;

con riferimento agli URL indicati con i nn. da 1 a 4 nella terza pagina del medesimo riscontro, sta adottando misure manuali per impedire il posizionamento delle relative pagine tra i risultati associati al nome dell’interessato non avendo individuato quest’ultimo al loro interno;

di non poter invece accogliere la richiesta con riguardo agli URL indicati con i nn. da 1 a 20 nella terza e quarta pagina del riscontro tenuto conto del fatto che gli stessi risultano collegati ad informazioni riguardanti un procedimento penale che ha avuto grande risonanza mediatica a livello nazionale al termine del quale l’interessato è stato condannato a XX di reclusione per un reato grave e che, pur se il medesimo ha dichiarato di aver espiato la pena che gli è stata inflitta, non ha tuttavia fatto alcun cenno all’eventualità di aver ottenuto il beneficio della riabilitazione che necessita di particolari requisiti per essere concesso;

con riguardo infine agli ulteriori URL oggetto di richiesta, di non poter adottare provvedimenti in merito in quanto conducono a pagine web che non attengono alla vicenda giudiziaria che ha coinvolto il reclamante, ma riportano informazioni riguardanti, tra le altre cose, opere letterarie pubblicate dal medesimo rispetto alle quali sussiste un chiaro interesse pubblico ad averne conoscenza;

VISTA la nota del 12 febbraio 2021 con la quale Visable S.A. ha dichiarato di aver effettuato una verifica nei propri sistemi e di aver rilevato che nessun dato riferibile all’interessato – in particolare nome, cognome ed indirizzo e-mail – sia detenuto dalla società, né presente in alcuna versione del sito Europages;

VISTA la nota del 17 febbraio 2021 con la quale Microsoft Corporation, rappresentata dagli avvocati XX e XX, ha comunicato:

preliminarmente, l’inammissibilità dell’interpello preventivo inviato dall’interessato a Microsoft Italia S.r.l., in quanto società estranea alla gestione del motore di ricerca Bing;

di avere disposto il blocco degli URL indicati con i nn. da 1 a 42 nella seconda e terza pagina del riscontro trattandosi di pagine non disponibili;

di avere disposto altresì il blocco degli URL indicati con i nn. da 1 a 15 nella terza pagina del riscontro in applicazione dei parametri utilizzati in tema di diritto all’oblio;

di non poter invece adottare provvedimenti con riferimento ai restanti URL in quanto questi ultimi, a vario titolo, non risultano disponibili su Bing in associazione al nominativo del reclamante o sono riferiti a contenuti che non riguardano quest’ultimo o non contengono il suo nominativo, precisando che due degli URL indicati (i nn. 10 e 18) riguardano pagine Google sulle quali Microsoft non ha alcun potere di intervento;

VISTA la nota del 22 febbraio 2021 con la quale Ecosia GmbH, rappresentata da LOH Rechtsanwalte, ha comunicato che i risultati visibili tramite Ecosia sono forniti da Bing e che per le richieste di delisting gli utenti vengono indirizzati ad utilizzare l’apposito form reso disponibile da Microsoft;

VISTA la nota del 2 marzo 2021 con la quale Yandex Oy ha comunicato di non aver ricevuto alcuna preventiva richiesta da parte dell’interessato e che, sulla base di quanto riportato nel reclamo, non risulta possibile individuarne l’oggetto, invitando pertanto il medesimo ad utilizzare per le istanze di delisting l’apposito form presente nel sito;

VISTA la nota del 1° luglio con la quale l’Autorità ha inviato all’interessato copia dei riscontri forniti dai titolari del trattamento, comunicando anche informazioni inerenti lo stato del procedimento ed in particolare che:

Microsoft Corporation ha parzialmente aderito alle richieste contenute nel reclamo  dichiarando, quanto agli ulteriori URL, di non poter adottare provvedimenti in merito non risultando le relative pagine reperibili in associazione al nominativo del reclamante o riferibili al medesimo;

analogo esito riguarda le richieste avanzate nei confronti di Ecosia, in virtù del rapporto di fornitura intercorrente con Microsoft con riferimento al servizio di motore di ricerca;

Tiscali e Visable S.A. hanno confermato di non detenere alcun dato personale riferibile al reclamante:

Yandex Oy ha evidenziato che, sulla base di quanto indicato nell’atto di reclamo, non è possibile individuare la richiesta avanzata dal reclamante non risultando peraltro pervenuto alcun preventivo interpello, analogamente a quanto avvenuto con riferimento al gestore di Excite.com, soggetti ai quali l’interessato dovrebbe pertanto preliminarmente rivolgersi;

Google LLC ha invece manifestato un parziale diniego all’accoglimento di alcune delle richieste contenute nel reclamo, dichiarando, quanto alla restante parte, di aver disposto un blocco manuale riguardo ad alcuni degli URL in quanto collegati a pagine non contenenti il nome dell’interessato e di non poter invece adottare alcun provvedimento con riferimento agli ulteriori URL i quali non risultano reperibili in associazione al nominativo del medesimo;

Italionline ha comunicato di non poter intervenire sui risultati di ricerca resi visibili tramite il portale Virgilio in quanto gestiti in via esclusiva da Google LLC sulla base di un rapporto contrattuale esistente tra le due società;

con riferimento a Verizon Media Emea Limited, in qualità di gestore di Yahoo! e di Aol, l’Autorità avrebbe inviato alla società una nuova richiesta indirizzandola ad uno specifico canale di contatto comunicato dalla medesima proprio al fine di gestire le istanze in materia di delisting;

VISTA la nota del 1° luglio 2022 con la quale l’Autorità ha inviato a Verizon Media Emea Limited una nuova richiesta di osservazioni in merito al reclamo presentato dall’interessato;

VISTA la nota del 2 agosto 2022 con la quale Verizon Media Emea Limited ha comunicato al Garante di aver inviato una nota al reclamante al fine di chiedere elementi integrativi utili alla valutazione del reclamo, tra cui, in particolare, le specifiche ragioni poste a fondamento della richiesta di rimozione, nonché copia degli interpelli preventivi inviati dal medesimo con riguardo a Yahoo! e ad Aol;

VISTA la nota del 5 ottobre 2022 con la quale l’Autorità ha trasmesso a Verizon Media Emea Limited, per conto dell’interessato, gli interpelli preventivi inviati dal medesimo, precisando che le ragioni a fondamento dell’istanza di rimozione sono quelle contenute nel testo del reclamo allegato alla richiesta di osservazioni inoltrata alla società;

VISTA la nota del 14 ottobre 202 con la quale Verizon Media ha comunicato all’Autorità di avere necessità di ulteriori elementi per i quali ha provveduto ad inviare una nuova richiesta al reclamante con l’obiettivo di confermare l’identità di quest’ultimo e di individuare le ragioni della richiesta di rimozione, tenuto conto del fatto che gli interpelli preventivi che l’interessato dichiara di aver inviato con riguardo a Yahoo! e ad Aol non risultano ricevuti dalla società;

VISTA la nota del 18 novembre 2022 con la quale Verizon Emea Media Limited, in esito alla valutazione effettuata, ha comunicato che:

con riferimento agli URL indicati nel riscontro con i nn. da 1 a 4, gli stessi sono stati rimossi quali risultati di ricerca reperibili in associazione al nome e cognome dell’interessato, precisando che alcuni degli URL indicati nella richiesta sono dei duplicati;

di non potere invece aderire con riferimento agli URL indicati con i nn. da 1 a 12 nella prima pagina del riscontro non ritenendo sussistenti i presupposti per il riconoscimento del diritto all’oblio trattandosi di contenuti riferiti ad un grave reato commesso dal reclamante e per il quale il medesimo è stato condannato a XX di reclusione;

di non poter adottare alcuna misura con riferimento agli URL indicati con i nn. da 1 a 99 nella seconda, terza e quarta pagina del riscontro trattandosi di contenuti non reperibili in associazione al nome dell’interessato;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

PRESO ATTO di quanto emerso nel corso del procedimento ed in particolare:

delle dichiarazioni rese da Microsoft Corporation in ordine agli interventi effettuati e del fatto che analogo esito, riguardo agli URL oggetto di richiesta, si è prodotto con riguardo al motore di ricerca Ecosia in virtù del rapporto di servizio intercorrente tra le due società;

che Tiscali S.p.A. e Visable S.A. hanno rappresentato di non detenere alcun dato riferibile all’interessato;

che alcun interpello preventivo risulta essere stato previamente avanzato nei confronti di Yandex Oy e del gestore di Excite.com e che pertanto appare necessario che il medesimo si rivolga previamente ai titolari del trattamento, come già rappresentato dall’Autorità con apposita nota;

che Verizon Media Emea Limited ha parzialmente aderito alle richieste dell’interessato nei termini sopra indicati;

RITENUTO, pertanto, che con riferimento alle relative richieste non si reputano sussistenti i presupposti per l’adozione di provvedimenti da parte dell’Autorità;

CONSIDERATO, con riferimento agli URL per i quali Verizon Media Emea Limited ha opposto un diniego alla rimozione, l’Autorità provvederà ad attivare la procedura di cooperazione di cui agli art. 56 ss. del Regolamento trasmettendo gli atti all’Autorità irlandese in qualità di Autorità capofila;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

PRESO ATTO di quanto dichiarato da Google nel corso del procedimento e in particolare che:

con riguardo agli URL indicati con i nn. da 1 a 82, riportati nelle prime tre pagine del riscontro, i contenuti ad essi collegati non risultano visualizzati tra i risultati di ricerca di Google associati al nome del reclamante;

con riferimento agli URL indicati con i nn. da 1 a 4 nella terza pagina del medesimo riscontro ha adottato misure manuali per impedire il posizionamento delle relative pagine tra i risultati associati al nome del medesimo non avendo individuato quest’ultimo al loro interno;

RITENUTO pertanto che, con riguardo ad essi, non vi siano i presupposti per l’adozione di provvedimenti da parte dell’Autorità;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione degli ulteriori URL indicati nell'atto introduttivo avanzata nei confronti di Google LLC, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’oblio ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, del Regolamento, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

RILEVATO, con riguardo agli URL indicati con i nn. da 1 a 20 nella terza e quarta pagina del riscontro, che:

i contenuti ad essi collegati si riferiscono a fatti che, seppur gravi, si sono verificati in epoca ormai risalente (circa XX fa) e rispetto ai quali l’interessato, che non ricopre alcun ruolo pubblico, ha espiato la pena che gli è stata inflitta;

alcuni dei contenuti presenti in rete – in particolare interviste a suo tempo rese dal medesimo – evidenziano un percorso riabilitativo anche interiore seguito dal reclamante che appare in linea con la finalità rieducativa che la pena dovrebbe avere a norma dell’art. 27 della Costituzione; 

nel caso in esame, la facile reperibilità delle informazioni collegate agli URL di cui sopra  in associazione al nome dell’interessato ed a distanza di così tanti anni dai fatti, può effettivamente costituire un ostacolo al reinserimento sociale del medesimo, circostanza che non si ritiene, allo stato, bilanciata da un interesse pubblico attuale ad averne conoscenza con modalità tali da determinare un impatto rilevante sulla vita del medesimo (cfr. punto 8 parte II delle Linee guida del 26 novembre del 2014), tenendo comunque conto del fatto che le notizie riguardanti la vicenda restano comunque disponibili, eventualmente anche a fini di ricerca storica, all’interno dei siti che le hanno pubblicate;

con riguardo poi agli ulteriori URL rispetto ai quali Google non ha accolto la richiesta del reclamante ritenendo gli stessi relativi a questioni diverse da quella evidenziata nel reclamo – ovvero quelli indicati con i nn. da 1 a 12 nella quinta pagina del riscontro – la maggior parte di essi non appare riconducibile a contenuti relativi al reclamante (in particolare quelli indicati con i nn. 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11 e 12) o, pur contenendo un riferimento ad esso, non risultano significativi (cfr. URL n. 5) o, infine, riguardano riflessioni condivise dal medesimo, sotto forma di racconto, riferibili più o meno direttamente alla vicenda giudiziaria che lo ha coinvolto;

con particolare riferimento a questi ultimi possono quindi estendersi valutazioni analoghe a quelle sopra riportate con riferimento agli URL collegati a pagine più direttamente riferite ai fatti di cronaca dei quali l’interessato è stato protagonista ritenendosi prevalenti, nel caso di specie, le istanze rivolte all’Autorità del reclamante;

RITENUTO, pertanto, di dover considerare il reclamo fondato in ordine alla richiesta di rimozione degli URL sopra indicato e di dover, per l’effetto, ingiungere a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, di disporne la rimozione quali risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo del medesimo, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

RILEVATO che le misure adottate da Google, sulla base di quanto dichiarato nel corso del procedimento da Italiaonline S.p.A., determineranno quale conseguente effetto l’inibizione della visibilità degli stessi anche per il tramite del portale Virgilio, gestito dalla predetta società;

RITENUTO, ai sensi dell’art, 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di Google LLC in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo

RILEVATO, tuttavia, che la misura adottata nel caso in esame nei confronti della predetta società discende da una valutazione effettuata dall’Autorità sulla base delle specificità del singolo caso e che, pertanto, l’iscrizione di essa nel registro interno sopra citato non potrà essere ritenuta, in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, quale precedente pertinente ai fini previsti dall’art. 83, par. 2) lett. c), del Regolamento;

RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento; 

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

a) prende atto:

di quanto dichiarato da Microsoft Corporation in ordine agli interventi effettuati e del fatto che analogo esito, riguardo agli URL oggetto di richiesta, si è prodotto con riguardo al motore di ricerca Ecosia in virtù del rapporto di servizio intercorrente tra le due società:

di quanto dichiarato da Tiscali S.p.A. e Visable S.A. in ordine al fatto che le medesime non detengono alcun dato riferibile all’interessato;

che nessun interpello preventivo risulta essere stato previamente avanzato nei confronti di Yandex Oy e del gestore di Excite.com e che pertanto appare necessario che il medesimo si rivolga previamente ai titolari del trattamento;

della parziale adesione di Verizon Media Emea Limited alle richieste dell’interessato nei termini indicati nel corpo del provvedimento;

di quanto dichiarato da Google LLC in ordine al fatto che i contenuti collegati agli  URL indicati con i nn. da 1 a 82 riportati nelle prime tre pagine del riscontro non risultano visualizzati tra i risultati di ricerca di Google associati al nome del reclamante e di aver adottato misure manuali atte ad impedire che gli URL indicati con i nn. da 1 a 4 nella terza pagina del medesimo riscontro siano reperibili in associazione al nome del medesimo non avendo individuato quest’ultimo al loro interno;

e ritiene pertanto che rispetto ad essi non vi siano i presupposti per l’adozione di provvedimenti da parte dell’Autorità;

b) dichiara il reclamo fondato nei confronti di Google LLC in ordine alla richiesta di  rimozione degli ulteriori URL indicati in motivazione e, per l’effetto, ingiunge alla società, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, di disporne la rimozione quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo del medesimo, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

c) prende atto che le misure adottate da Google, sulla base di quanto dichiarato da Italiaonline S.p.A., determineranno quale conseguente effetto l’inibizione della visibilità degli stessi anche per il tramite del portale Virgilio, gestito dalla predetta società;

d) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Google LLC in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo. senza tuttavia attribuire a tale annotazione – per le ragioni di cui in premessa – valore di precedente in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, ai fini previsti dall’art. 83, par. 2), lett. c) del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 157 del Codice, si invita Google LLC a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 166 del Codice.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 15 dicembre 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei