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Parere sullo schema di decreto del MEF, di modifica del decreto del MEF del 1° settembre 2016, con il quale si prevedono, nell’ambito della trasmissione al Sistema TS dei dati relativi alle spese sanitarie a fini di elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, nuove modalità di verifica degli esercenti l’arte ausiliaria di ottico - 20 ottobre 2022 [9825728]

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[doc. web n. 9825728]

Parere sullo schema di decreto del MEF, di modifica del decreto del MEF del 1° settembre 2016, con il quale si prevedono, nell’ambito della trasmissione al Sistema TS dei dati relativi alle spese sanitarie a fini di elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, nuove modalità di verifica degli esercenti l’arte ausiliaria di ottico - 20 ottobre 2022

Registro dei provvedimenti
n. 333 del 20 ottobre 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito, Regolamento);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, Codice);

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e ss.mm., e, in particolare, l´art. 1, comma 1, che prevede che, a decorrere dal 2015, in via sperimentale, l’Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all´articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della repubblica 22 luglio 1998, n. 322, renda disponibile la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell´anno precedente, che può essere accettata o modificata;

VISTO, inoltre, l’art. 3, comma 3, del richiamato d.lgs. 175/2014, in base al quale, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché le strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con riferimento ai dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate a partire dal 1° gennaio 2016, inviano al Sistema Tessera sanitaria (di seguito, Sistema TS), secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, i dati relativi alle prestazioni erogate dal 2015, ad esclusione di quelle già previste nel comma 2, ai fini della loro messa a disposizione dell’Agenzia delle entrate;

VISTO, infine, il comma 4 del medesimo art. 3, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso decreto legislativo;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° settembre 2016, il quale prevede, tra l’altro, che, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate, inviano al Sistema TS i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016, diverse da quelle già previste dal menzionato art. 3, comma 3, del d.lgs. 175/2014, compresi gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli artt. 11, comma 7, e 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46;

VISTI i decreti del Ministero dell’economia e delle finanze 31 luglio 2015, 16 settembre 2016 e 27 aprile 2018, recanti le specifiche tecniche e le modalità operative di trasmissione telematica dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie al Sistema TS, anche da parte degli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la predetta comunicazione al Ministero della salute di cui al citato d.lgs. 46/1997, da rendere disponibili all’Agenzia delle entrate ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, nonché la compilazione agevolata e consultazione da parte del cittadino – sui quali il Garante si è espresso favorevolmente con i pareri, rispettivamente, del 30 luglio 2015 (provv. n. 450, consultabile su www.garanteprivacy.it, doc. web n. 4160058), del 28 luglio 2016 (provv. n. 335, doc. web n. 5407732) e del 26 aprile 2018 (provv. n. 248, doc. web n. 8641178);

VISTO, altresì, il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 ottobre 2020, recante l’adeguamento del tracciato del Sistema TS ai fini della trasmissione al medesimo Sistema TS dei dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini dal 1° gennaio 2020, in relazione alla tracciabilità del pagamento, e di quelle sostenute dal 1° gennaio 2021, in relazione ai dati fiscali dei corrispettivi e delle fatture, comprendenti anche i dati relativi alle spese sanitarie trasmesse dagli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico – sul quale il Garante si è espresso favorevolmente con il parere del 9 luglio 2020 (provv. n. 132, doc. web n. 9441223);

VISTO il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, il quale, nello specifico modifica l’inquadramento della fattispecie dei dispositivi medici “su misura” – facendo decadere la possibilità di far rientrare in tale categoria le lenti a contatto e gli occhiali da vista, generalmente venduti presso gli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico, inquadrabili invece come “dispositivi adattabili” – e, conseguentemente, incidendo anche sull’obbligo di iscrizione degli ottici nel citato elenco istituito presso il Ministero della salute;

VISTA la richiesta di parere del 13 settembre 2022 sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, corredata della relativa relazione illustrativa, che modifica il richiamato d.m. 1° settembre 2016, con il quale – al fine di dare attuazione alla predetta novella normativa – si prevedono, nell’ambito della trasmissione al Sistema TS dei dati relativi alle spese sanitarie a fini di elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, nuove modalità di verifica degli “esercenti l’arte ausiliaria di ottico di cui alla lettera f) ovvero iscritti nell’archivio anagrafico tenuto dall’Agenzia delle entrate, con codice attività – primario o secondario – della classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat – Ateco 2007 47.78.20 “Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia” (art. 1);

RILEVATO che il suddetto schema di decreto, nel modificare il richiamato d.m. 1° settembre 2016, stabilisce, in particolare, che:

- il Ministero della salute rende disponibili al Sistema TS, fino al 30 settembre 2022, gli elenchi degli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la richiamata comunicazione al Ministero della salute, e, a partire dal 1° ottobre 2022, al momento della richiesta al Sistema TS, formulata dagli esercenti l’attività di ottico, delle credenziali necessarie all’invio dei dati delle spese sanitarie, il Sistema TS medesimo acquisisce dall’Agenzia delle entrate “l’informazione puntuale che il richiedente sia registrato in Anagrafe tributaria con il codice attività – primario o secondario – della classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat Ateco 2007 47.78.20 “Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia” (art. 2, comma 1, lett. b) e c));

- la trasmissione dei dati da parte di soggetti tra cui gli esercenti l’attività di ottico, limitatamente alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nell’anno 2022, è effettuata entro il 31 gennaio 2023, mentre per gli anni successivi la medesima trasmissione è effettuata “entro la scadenza prevista dall’articolo 7 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 ottobre 2020, così come modificato dall’articolo 2 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 31 gennaio 2022” (art. 2, comma 1, lett. d));

- gli elenchi degli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico acquisiti dal Ministero della salute fino al 30 settembre 2022 sono mantenuti nel Sistema TS “Per le finalità di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° settembre 2016” (art. 2, comma 2);

CONSIDERATO che lo schema di decreto in esame si inserisce all’interno di un quadro consolidato di garanzie a protezione dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, vagliato anche dal Garante, restando in ogni caso fermo che, in relazione a quanto stabilito dal richiamato art. 2, comma 2, dello schema medesimo, i dati personali devono essere conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati, tenendo conto dello specifico quadro normativo di settore, per un arco di tempo non superiore a quello strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le quali devono essere trattati (art. 5, par. 1, lett. e), del Regolamento);

RITENUTO, su tale base, di non dover formulare ulteriori rilievi sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sottoposto ad esame, a condizione che, all’art. 2, comma 2, vengano indicati i tempi di conservazione dei dati personali nel rispetto del principio di limitazione della conservazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. e), del Regolamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore l’avv. Guido Scorza;

TUTTO CIO’ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di modifica del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° settembre 2016, con il quale si prevedono, nell’ambito della trasmissione al Sistema TS dei dati relativi alle spese sanitarie a fini di elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, nuove modalità di verifica degli esercenti l’arte ausiliaria di ottico, a condizione che, all’art. 2, comma 2, vengano indicati i tempi di conservazione dei dati personali nel rispetto del principio di limitazione della conservazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. e), del Regolamento.

Roma, 20 ottobre 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi