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Parere sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico recante modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell’apparecchio di controllo, delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico - 20 ottobre 2022 [9823250]

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[doc. web n. 9823250]

Parere sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico recante modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell’apparecchio di controllo, delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico - 20 ottobre 2022

Registro dei provvedimenti
n. 332 del 20 ottobre 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito, Regolamento);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, Codice);

VISTO il Regolamento n. 165/2014/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e, in particolare, l’art. 24, ai sensi del quale: “1. Gli Stati membri autorizzano, sottopongono a controlli regolari e certificano gli installatori, le officine e i costruttori di veicoli che possono effettuare le installazioni, i controlli, le ispezioni e le riparazioni dei tachigrafi. 2. Gli Stati membri provvedono affinché gli installatori, le officine e i costruttori di veicoli siano competenti e affidabili. A tale scopo istituiscono e pubblicano un insieme di chiare procedure e provvedono affinché vengano soddisfatti i criteri minimi seguenti: a) il personale abbia ricevuto una formazione adeguata; b) le attrezzature necessarie per condurre i test e le mansioni rilevanti siano disponibili; c) gli installatori, le officine e i costruttori del veicolo godano di buona reputazione. (…) 4. Gli Stati membri e le rispettive autorità competenti prendono misure adeguate per evitare conflitti di interessi tra installatori, officine, e imprese di trasporto stradale. In particolare, in caso di rischio grave di conflitto di interessi, sono adottate ulteriori misure specifiche affinché l'installatore o l'officina rispetti il presente regolamento”;

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”;

VISTO il decreto del Ministro delle attività produttive del 31 ottobre 2003, n. 361, di concerto con i Ministri dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998, modificativo del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e, in particolare, l’articolo 3, comma 7, ove si prevede che le modalità e le condizioni per il rilascio delle omologazioni, delle autorizzazioni per le operazioni di montaggio e di riparazione sono stabilite con decreto del Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico);

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 agosto 2007, recante modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell’apparecchio di controllo, delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del citato decreto 31 ottobre n. 361;

VISTA la nota del 23 dicembre 2021 e, da ultimo, quella del 4 ottobre 2022 con cui il Ministero dello sviluppo economico, a seguito delle interlocuzioni intercorse, ha trasmesso all’Autorità, per il prescritto parere, lo schema di decreto ministeriale attuativo dell’articolo 3, comma 7, del citato decreto del 31 ottobre 2003, n. 361;

RILEVATO che lo schema di decreto in esame disciplina le modalità di omologazione dei tachigrafi, dei loro componenti e delle carte tachigrafiche, installati sui veicoli, nel settore dei trasporti su strada, nonché i requisiti che i centri tecnici devono possedere per l’installazione, l'attivazione, il controllo periodico, la calibratura e riparazione dei tachigrafi intelligenti, abrogando il citato decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 agosto 2007 e prevedendo, in particolare, che:

- siano tenuti a dichiarare l’assenza di situazioni di conflitto di interesse nell’esercizio delle attività cui si riferisce l’autorizzazione, ovvero l’eventuale partecipazione ad imprese dotate di mezzi soggetti all’obbligo di installazione di un tachigrafo, i titolari di imprese individuali, i soci amministratori delle società di persone, per le società di capitali, il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico, il legale rappresentante del soggetto socio del centro tecnico, gli amministratori della società di capitali socia del centro tecnico, il responsabile tecnico e i tecnici del centro tecnico (art. 6, comma 2);

- i soggetti che possono essere autorizzati ad operare quali centri tecnici siano autorizzati dal Ministero a condizione che siano iscritti nel registro delle imprese e che abbiano presentato la documentazione necessaria ai fini dell’accertamento del requisito di buona reputazione. A tal riguardo, l’Allegato 1 allo schema di decreto prevede che gli installatori e i centri tecnici rispondano a requisiti di affidabilità e buona reputazione e che, a tal fine, il centro tecnico produca, relativamente ad alcune categorie di soggetti – inclusi quelli sottoposti alle verifiche antimafia -  una dichiarazione ai sensi dell’articolo 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (recante il c.d. “Codice antimafia”), sottoscritta con le modalità di cui all’articolo 38 del d.P.R. n. 445/2000, con la quale l’interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del citato Codice antimafia (art. 7, comma 1 e All. 1, par. 1);

- l’istanza di autorizzazione ad operare come centro tecnico sia sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente e presentata, con modalità telematica, al Ministero dello sviluppo economico per il tramite della Camera di commercio competente la quale valuta i requisiti per la procedibilità dell’istanza e accerta la completezza della documentazione;  il Ministero, accertata la completezza documentale  e il possesso da parte del soggetto istante dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) n. 165/2014 e dallo schema di decreto, rilascia l’autorizzazione ad operare in qualità di centro tecnico, dandone informazione all’indirizzo PEC del richiedente (art. 8, commi 2, 4 e 7);

- la sorveglianza sul centro tecnico, finalizzata a verificare che siano adempiuti gli obblighi previsti nel provvedimento di autorizzazione, sia esercitata dalla Camera di commercio, mentre al Ministero competano le ispezioni straordinarie su un campione rappresentativo di centri tecnici, avvalendosi delle Camere di commercio (artt. 19 e 20);

- il Ministero effettui, nel corso delle fasi procedimentali di competenza (specificamente indicate) il trattamento dei dati personali necessari per le proprie determinazioni e per l’adozione dei rispettivi provvedimenti; la Camera di commercio territorialmente competente effettui il trattamento dei dati personali, ivi compresa la trasmissione degli stessi al Ministero, nella misura necessaria all’espletamento delle funzioni attribuite in relazione alle fasi procedimentali e ai procedimenti interamente delegati ai sensi dello schema di decreto (e ivi specificamente indicati), nonché per il rilascio delle carte tachigrafiche; mentre Unioncamere effettui il trattamento dei dati personali, ove presenti, al fine della gestione dell’elenco dei centri tecnici autorizzati (art. 23);

- il Ministero, le Camere di commercio territorialmente competenti e Unioncamere, nell’ambito dei procedimenti di propria competenza, agiscano in qualità di titolari del trattamento, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, par. 1, punto n. 7, del Regolamento e applichino le misure tecniche ed organizzative di sicurezza di cui all’allegato 7 allo schema di decreto e, in ogni caso, quelle necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi connessi al trattamento. Ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e), del Regolamento, i dati personali siano conservati dai titolari del trattamento per cinque anni dalla loro acquisizione, in funzione delle diverse finalità per cui sono trattati. Decorso tale termine i dati personali siano cancellati, fatti salvi ulteriori obblighi di conservazione nei limiti e secondo quanto previsto da disposizioni legislative o regolamentari (art. 24, commi 1 e 3);

- il Ministero dello sviluppo economico applichi i protocolli e le misure di sicurezza previsti in materia di trattamento dei dati personali da apposito disciplinare del Ministero, mentre le Camere di commercio utilizzino il sistema informativo erogato da InfoCamere S.c.p.a., indicando le misure di sicurezza tecniche e organizzative all’uopo adottate (All. 7);

CONSIDERATO che lo schema di decreto in esame tiene conto delle indicazioni fornite dall’Ufficio nel corso delle interlocuzioni intercorse, volte ad assicurare la conformità del trattamento in esame alla normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, a precisare i ruoli ricoperti dal Ministero e dalle Camere di commercio nell’ambito del trattamento in esame, a circoscrivere le categorie di interessati e le tipologie di dati personali trattati (anche con riferimento ai dati relativi a condanne penali e reati), nel rispetto del principio di liceità, correttezza e trasparenza, nonché di minimizzazione dei dati e proporzionalità del trattamento in rapporto alle finalità perseguite (artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 6, par. 1, lett. e) e par. 3, e 10 del Regolamento e art. 2-octies del Codice) e a specificare le misure di sicurezza adottate ai sensi dell’art. 32 del Regolamento, nonché nel rispetto del principio di integrità e riservatezza di cui all’art. 5, par. 1, lett. f), del Regolamento;

RITENUTO che lo schema di decreto in esame non presenti profili di criticità in materia di protezione dei dati personali;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;


TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico recante modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell’apparecchio di controllo, delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361.

Roma, 20 ottobre 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi