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Provvedimento del 21 luglio 2022 [9813846]

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[doc. web n. 9813846]

Provvedimento del 21 luglio 2022

Registro dei provvedimenti
n. 257 del 21 luglio 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 22 ottobre 2020 con il quale XX ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo di diversi URL (elencati nell’atto introduttivo) collegati a notizie relative a fatti risalenti al 2017 relativi ad una grave crisi finanziaria che ha coinvolto il gruppo societario di cui è proprietario e amministratore (XX, di seguito “Gruppo societario”);

CONSIDERATO che il reclamante ha, in particolare:

lamentato il pregiudizio derivante alla propria reputazione personale e professionale dalla perdurante associazione del suo nominativo ad una vicenda iniziata nel 2017 e che «si è conclusa il 9 maggio nel 2019 mediante procedura di licenziamento collettivo andata a buon fine, attraverso la collaborazione di tutte le parti sociali»;

precisato che molti degli articoli nei quali è presente il suo nominativo non si limitano a descrivere la crisi economica subita dal Gruppo societario di cui è proprietario, ma insinuano sospetti sulla sua figura professionale, provocando discredito alla sua immagine; altri articoli invece riguardano la prematura scomparsa dell’amministratore delegato del Gruppo;

evidenziato che le circostanze descritte, unitamente al decorso del tempo, rendono legittimo da parte sua invocare il diritto all’oblio, quale riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione, e disciplinato dall’art. 17 del Regolamento;

rappresentato di aver chiesto a Google, in data 5 giugno 2020 la deindicizzazione degli articoli reperibili attraverso i citati URL in associazione al proprio nominativo, ricevendo tuttavia risposta negativa (comunicazione del 15 giugno 2020);

VISTA la nota del 27 aprile 2021 (prot. 23308/21) con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota del 18 maggio 2021 con la quale Google LLC ha rilevato:

con riferimento agli URL da n.1 a n. 59 (secondo la numerazione utilizzata dal motore di ricerca), di non poter adottare alcun provvedimento in quanto le relative pagine web non risultano essere visualizzate tra i risultati di ricerca di Google associati al nome del reclamante:

con riferimento all’URL n. 60, di adottare misure manuali per impedire il posizionamento della stessa tra i risultati associati al nome del reclamante nelle versioni europee del motore di ricerca Google, non avendo individuato il nome del reclamante nei contenuti della relativa pagina;

con riferimento agli URL. da n.61 a n.64 (relativi al decesso dell’amministratore delegato del Gruppo societario) di provvedere a bloccare tali URL dalle versioni europee dei risultati di ricerca di Google per le query correlate al nome del reclamante «in ragione del tempo trascorso dall’interpello preventivo e alla luce dei nuovi elementi forniti con il reclamo in esame»;

con riferimento agli URL da n. 65 a n. 108 di non poter aderire alla richiesta del reclamante non sussistendo i presupposti per il diritto all’oblio; ciò in quanto:

a) gli URL in esame rimandano ad articoli relativi a fatti risalenti a epoca recente (2014-2019) rispetto ai quali non risulta maturato il requisito del trascorrere del tempo ai fini del riconoscimento del diritto invocato;

b) l'interesse generale alla reperibilità della notizia risiede nella circostanza che «la maggioranza degli URL sopra indicati riportano informazioni relative a vicende particolarmente rilevanti e di particolare importanza nel dibattito politico-sociale italiano, che hanno interessato il gruppo societario XX di proprietà del reclamante. Infatti, le difficoltà finanziarie attraversate dal gruppo hanno coinvolto numerosi lavoratori in tutta Italia, portando a numerose iniziative da parte dei maggiori sindacati nazionali e all'istituzione di un tavolo con il Ministero dello Sviluppo Economico; alcuni degli URL oggetto di reclamo, inoltre, fanno riferimento a operazioni commerciali poste in essere dalle società del gruppo imprenditoriale facente capo al reclamante, di rilievo nazionale, tanto da essere oggetto anche   di un’interrogazione parlamentare, come si evince da uno degli URL oggetto di reclamo (https://...) »;

c) l’interesse della collettività alla reperibilità va valutato anche alla luce del ruolo pubblico ricoperto dal reclamante, quale proprietario e amministratore di un Gruppo societario che opera in tutto il territorio italiano nel settore della grande distribuzione organizzata, in linea con le indicazioni fornite al riguardo dalla Corte di Giustizia e dalle Linee Guida del WP29;

d) gli articoli di cui il reclamante richiede la rimozione hanno un indubbio contenuto giornalistico (essendo pubblicati da quotidiani di rilevanza nazionale), circostanza rilevante ai fini della conferma del sussistente interesse pubblico alla notizia, secondo quanto indicato nelle citate Linee Guida del WP29;

con riferimento all’URL n.109, di non prendere provvedimenti in quanto conduce ad una pagina web che riporta informazioni relative ad un omonimo del reclamante;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione degli URL indicati nell'atto introduttivo avanzata nei confronti di Google LLC, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’oblio ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, del Regolamento, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

PRESO ATTO di quanto rappresentato da Google LLC con riferimento agli URL da n. 1 a 59 e n. 109, nonché delle misure adottate con riferimento agli URL da n. 60 a n.64 e ritenuto pertanto che rispetto a questi URL non sussistano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;

RILEVATO,

a) con riferimento agli URL da n.65 a n.99  e nn. 102, 106 e 108 :

le informazioni ivi contenute si riferiscono a fatti recenti (2017-2018) relativi alle difficoltà finanziarie attraversate dal Gruppo societario di cui il reclamante è proprietario e amministratore e che hanno portato ad iniziative sindacali e istituzionali di ampio risalto (portate anche all’attenzione del Parlamento), ovvero si riferiscono ad informazioni relative ad operazioni commerciali del Gruppo stesso;

l'interessato svolge tuttora attività imprenditoriale, ricoprendo sempre la medesima carica nel Gruppo societario a cui si riferiscono le pagine oggetto di reclamo, il quale, peraltro, risulta essere nuovamente all’attenzione delle cronache per altre recenti problematiche di natura finanziaria e sindacale (https://... );

il breve lasso di tempo trascorso dai fatti riportati negli URL oggetto di reclamo, nonché il ruolo imprenditoriale svolto dal reclamante, quale soggetto strettamente legato all’entità societaria protagonista dei fatti stessi, evidenziano la permanenza di un interesse attuale della collettività alla conoscibilità delle informazioni riportate nelle pagine rinvenibili ai predetti URL;

b) con riferimento agli URL 100, 101 e 105 essi si limitano a fornire un profilo professionale del reclamante e dell’azienda da egli rappresentata, accennando anche ad iniziative di carattere sociale e culturale di interesse generale assunte dal medesimo;

c) con riferimento all’URL n.103, in esso non risulta presente alcun dato relativo al reclamante;

d) con riferimento all’ URL n.107, esso risulta riferirsi ad un omonimo del reclamante;

RITENUTO pertanto di dover considerare il reclamo infondato in relazione alla richiesta di rimozione dei predetti URL (da n.65 a n.103 e da n. 105 a n.108 secondo la numerazione contenuta nel riscontro fornito da Google LLC nel presente procedimento);

RILEVATO, d’altra parte, con riferimento all’URL n. 104 XX, che:

esso rinvia ad una pagina contenente descrizioni e commenti critici relativi a personaggi che hanno, o hanno avuto, un ruolo di rilievo in altri settori – prevalentemente sportivo e del calcio – e nella quale pagina il nome del reclamante figura solo alla fine, all’interno di un post di un lettore (che si interroga su un eventuale collegamento tra i fatti e i personaggi descritti nell’articolo e il reclamante);

il riferimento al reclamante in tale contesto non fornisce alcun contributo informativo di interesse e attualità;

RITENUTO, pertanto, di dover considerare il reclamo fondato in ordine alla richiesta di rimozione del predetto URL;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento,

a) prende atto di quanto dichiarato da Google LLC in ordine al fatto che gli URL da n. 1 a n. 59 e n. 109 nella prima pagina del riscontro fornito dalla Società nel corso del procedimento non risultano reperibili in associazione al nominativo dell’interessato e in ordine alle misure adottate con riferimento agli URL  da n. 60 a n. 64, per impedire il posizionamento degli stessi  tra i risultati associati al nome del reclamante nelle versioni europee del motore di ricerca Google, e ritiene pertanto che non sussistano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;

b) dichiara il reclamo infondato con riferimento agli URL da n.65 a n.103 e da n.105 a n.108 per le ragioni di cui in premessa;

c) dichiara il reclamo fondato con riferimento all’URL n.104 per le ragioni di cui in premessa e, per l’effetto, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, ingiunge a Google LLC di rimuovere lo stesso quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo dell'interessato, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

d) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Google LLC in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo. senza tuttavia attribuire a tale annotazione – per le ragioni di cui in premessa – valore di precedente in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, ai fini previsti dall’art. 83, par. 2), lett. c) del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 157 del Codice, si invita Google LLC a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 166 del Codice

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 21 luglio 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei