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Provvedimento del 9 giugno 2022 [9789124]

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[doc. web n. 9789124]

Provvedimento del 9 giugno 2022

Registro dei provvedimenti
n. 216 del 9 giugno 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 27 luglio 2021 con il quale XX, rappresentato dall’avv. XX, ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo di alcuni URL collegati ad articoli giornalistici risalenti al XX e riguardanti una vicenda giudiziaria nella quale il medesimo è stato coinvolto, conclusasi con la propria assoluzione per insussistenza del fatto;

CONSIDERATO che l’interessato ha, in particolare, rilevato:

che l’articolo contestato riferisce di un provvedimento giudiziale con il quale è stata disposta nei propri confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari “a seguito della XX della XX” per fatti rispetto ai quali è stato successivamente assolto con formula piena per non aver commesso il fatto con sentenza divenuta irrevocabile;

la perdurante reperibilità di tali informazioni in associazione al proprio nominativo, alla luce del tempo decorso e tenuto conto dell’evoluzione giudiziaria successiva a sé favorevole, determina un grave pregiudizio per la propria sfera personale e professionale in quanto “forniscono una rappresentazione esterna distorta e non corrispondente a verità rispetto alla [propria] persona”;

di non ricoprire alcun ruolo pubblico, eccependo l’insussistenza di un interesse attuale della collettività a conoscere tali informazioni in esito a ricerche condotte con il proprio nominativo;

VISTA la nota del 18 agosto 2021 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota del 16 settembre 2021 con la quale Google LLC ha rilevato:

di non poter aderire alla richiesta di rimozione dell’interessato trattandosi di informazioni pubblicate nel XX da testate giornalistiche di rilevanza nazionale che riferiscono dell’intervenuto arresto di alcune persone, tra le quali il reclamante, “per la XX da XX”;

la sussistenza di un interesse pubblico a conoscere informazioni di cronaca relative a condotte di grave rilevanza penale poste in essere dall’interessato e delle quali “non è chiaro l’esito processuale” in quanto dalla lettura del dispositivo della sentenza allegata al reclamo proposto dal medesimo “non è possibile comprendere per quali reati (…) sarebbe stato assolto né, tantomeno, se la sentenza si riferisca alle vicende riportate negli articoli in esame”;

l’attinenza delle informazioni alla professione tuttora svolta dal reclamante e rispetto alla quale vi sono indubbi profili di interesse pubblico;

VISTA la nota del 24 settembre 2021 con la quale l’interessato ha ribadito le proprie richieste, rilevando:

di essere stato condannato in primo grado a quattro anni di reclusione in relazione “ai reati di XX di XX (…), di XX”;

di essere stato assolto in grado di appello con riferimento alla contestazione del reato di XX di XX, precisando che, con riguardo agli altri capi di imputazione, la sentenza di primo grado è stata annullata per incompetenza del Tribunale di XX, che si era pronunciato nel merito, ed è stata disposta la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di XX “che, ad oggi, non ha intrapreso alcuna azione nei confronti del reclamante”;

che, pertanto, gli articoli indicati nel reclamo fanno riferimento a vicende passate e non più attuali tenuto conto del fatto che gli stessi riguardano unicamente una misura cautelare disposta nei propri confronti dal giudice nel quadro degli accertamenti collegati al XX di XX – misura revocata immediatamente dopo – e considerata l’assoluzione intervenuta per tutti i capi di imputazione relativi a quel XX;

che quanto affermato da Google in ordine al rilievo pubblico della professione svolta dal medesimo non è condizione sufficiente per dedurre la sussistenza di un interesse collettivo  a conoscere le informazioni contenute negli articoli contestati in quanto, al fine di ritenere tale rispondenza, occorre che i fatti narrati siano di per sé rilevanti per l’opinione pubblica;

nel caso in esame le notizie delle quali è chiesta la rimozione “sono non più attuali e non aggiornate pertanto il trascorrere del tempo, unitamente all’esito della vicenda giudiziaria cui fanno riferimento, fanno propendere” per la prevalenza del diritto all’oblio invocato;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione degli URL indicati nell'atto introduttivo avanzata nei confronti di Google LLC, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’oblio ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, del Regolamento, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

RILEVATO che:

le informazioni contenute negli articoli oggetto di contestazione riguardano alcune vicende giudiziarie che hanno coinvolto il reclamante e che, sulla base di quanto emerso nel corso del procedimento, non risultano ancora integralmente definite;

l’interessato ha infatti riferito in termini generici di un’intervenuta assoluzione per i reati a lui addebitati, ed in relazione ai quali era stata originariamente disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari, salvo poi chiarire, a seguito delle eccezioni sollevate dal gestore del motore di ricerca, che detta assoluzione sarebbe in realtà intervenuta in grado di appello alla fine del 2020 con riguardo ad uno dei capi d’imputazione contestati – nello specifico quello di concorso in XX con riguardo al XX di XX – mentre per la restante parte la sentenza di condanna pronunciata a suo carico dal giudice di primo grado sarebbe stata annullata per incompetenza del Tribunale che l’aveva pronunciata con successiva trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica competente;

gli articoli oggetto di reclamo non riguardano solamente la vicenda relativa alla XX di XX, profilo sul quale si è concentrata in particolare la difesa del reclamante, ma anche ad altre contestazioni – quali quella di XX riguardo ad un finanziamento di diversi milioni ottenuto dal XX per un progetto didattico – rispetto alle quali il procedimento giudiziario non risulta ancora concluso posto che, come precisato, gli atti sono stati trasmessi in tempi recenti all’autorità giudiziaria competente;

le informazioni considerate nel loro complesso, anche in virtù della connessione con l’attività professionale tuttora svolta dall’interessato, risultano pertanto rispondenti ad un interesse pubblico da ritenersi ancora attuale;

RITENUTO, pertanto, di dover considerare il reclamo infondato; 

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento, dichiara il reclamo infondato.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 9 giugno 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei