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Provvedimento del 12 maggio 2022 [9781982]

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[doc. web n. 9781982]

Provvedimento del 12 maggio 2022

Registro dei provvedimenti
n. 182 del 12 maggio 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 14 luglio 2021 con il quale XX e XX, rappresentati dall’avv. XX, hanno chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione dai risultati di ricerca reperibili in associazione ai propri nominativi di un URL collegato ad un articolo giornalistico del 6 ottobre 2020, rilevando che lo stesso risulta riferito a fatti lontani nel tempo e contiene altresì informazioni inesatte;

CONSIDERATO che gli interessati hanno, in particolare, rilevato:

che l’articolo contestato riferisce di rapporti professionali, risalenti al 2014, intercorrenti tra una società della quale è amministratore delegato il fratello del reclamante ed un comune italiano, informazione alla quale fa seguito “una escalation di nomi di società attribuite, indebitamente oppure erroneamente, alla gestione/titolarità” di XX e, nello specifico, società anonime svizzere;

che quest’ultimo non gestisce alcuna società e che l’anonimato non è più consentito in Svizzera ormai da diversi anni;

che il predetto articolo affianca, senza che sia dato comprenderne le ragioni, il nome dell’odierna reclamante a quello di XX nell’organigramma di “una sfilza di società”, tra cui XX, XX, XX e XX, cercando di “supportare la presunta intraneità dei predetti nelle società indicate mediante screenshot di dubbia provenienza che offrono sicuramente una ricostruzione fuorviante per il lettore”;

di non svolgere alcun ruolo all’interno di tali società - circostanza quest’ultima che sarebbe estremamente difficile per loro dimostrare – né altro ruolo pubblico, contestando altresì l’accostamento effettuato tra il reclamante ed altri soggetti, citati nel medesimo articolo, coinvolti a vario titolo in procedimenti giudiziari, e con i quali egli non ha mai avuto alcun rapporto professionale;

che la reclamante non risulta essere mai stata indagata in relazione ai fatti costituenti oggetto delle notizie riportate nell’articolo e che pertanto, con specifico riguardo alla relativa posizione, occorre tenere conto dell’impatto sproporzionato prodotto dalla reperibilità di tali informazioni in associazione al proprio nominativo;

VISTA la nota del 16 agosto 2021 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste dei reclamanti;

VISTA la nota del 17 settembre 2021 con la quale Google LLC ha rilevato:

di non poter aderire alla richiesta di rimozione degli interessati trattandosi di informazioni di recente pubblicazione che sono originate da una specifica dichiarazione resa pochi giorni prima da una consigliera di un comune italiano interessato da alcune delle vicende riferite nell’articolo;

che il contenuto contestato è di natura giornalistica e che, come chiarito all’interno di esso, “non [ha] a oggetto fatti illeciti né vicende giudiziarie di alcun tipo, trattandosi, per l'appunto, di un'inchiesta giornalistica che tramite diversi organigrammi delinea i rapporti intercorrenti tra svariati professionisti - inclusi i Sig.ri XX e XX - e società operanti prevalentemente tra l'Italia e la Svizzera”;

che, pertanto, la circostanza che la reclamante non sia mai stata indagata per i fatti riportati non ha alcuna rilevanza nel caso in esame tenuto conto del fatto che “l'URL contestato non riguarda in alcun modo vicende di natura giudiziaria, né tantomeno formula accuse nei confronti dei reclamanti, ma anzi riferisce della loro "indiscutibile capacità imprenditoriale" relativamente a "società alla luce del sole"”;

che l’articolo riguarda la vita professionale dei reclamanti ed il loro “ruolo di imprenditori a capo di numerose società, aventi sede, tra le altre, in Italia, Svizzera, Regno Unito e Malta”;

che, peraltro, l’Autorità ha già avuto modo di esaminare la natura pubblica del ruolo ricoperto dal sig, XX “quando ha rigettato la richiesta di rimozione da questi presentata in relazione a URL diversi da quello oggetto del presente reclamo, ma comunque inerenti alla sua vita professionale” (cfr. provvedimento del 1° ottobre 2020, n. 188, doc. web n. 9572125);

VISTA la nota del 30 settembre 2021 con la quale gli interessati hanno ribadito le proprie richieste, rilevando:

la totale assenza di “riscontri o documentazione posta a fondamento delle asserite illazioni in ordine alla partecipazione dei reclamanti alle diverse società elencate” per dimostrare la quale sono stati pubblicati screenshot riferiti a società, quali XX, XX, XX e XX, in cui i medesimi non svolgono alcun ruolo, circostanza quest’ultima per loro impossibile da dimostrare;

che l’associazione dei propri nominativi con persone sottoposte a procedimento penale e con le quali i medesimi non hanno avuto alcun rapporto professionale alimenta dubbi sulla propria onestà determinando un rilevante danno reputazionale aggravato dalla indimostrata affermazione della propria partecipazione in società anonime con sede in vari Paesi del mondo ritenuti “Paradisi fiscali”;

di non essere, contrariamente a quanto asserito da Google, imprenditori a capo di società, ma di avere da sempre svolto la professione di commercialisti dipendenti di una società di servizi;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi  trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione degli URL indicati nell'atto introduttivo avanzata nei confronti di Google LLC, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’oblio ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, del Regolamento, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

RILEVATO che:

le informazioni contenute nell’articolo reperibile tramite l’URL oggetto di reclamo si collocano nell’ambito di un’inchiesta giornalistica che si dipana attraverso diversi articoli, facenti capo alla medesima testata, riguardanti anche altre vicende che hanno coinvolto gli odierni reclamanti, tra i quali un articolo, risalente al 2017, riguardo al quale l’Autorità si è pronunciata ritenendo infondata la richiesta di rimozione (cfr. provvedimento del 1° ottobre 2020, n. 188, doc. web n. 9572125) e nel quale la titolarità di alcune delle società menzionate anche nel primo, in particolare XX e XX, è ricondotta ai reclamanti, in particolare al sig. XX;

le medesime società, alle quali i reclamanti hanno dichiarato di essere estranei, sono peraltro indicate nella biografia pubblicata dal sig. XX all’interno di diversi siti web a lui facenti capo – e nella quale viene indicato quale Presidente della XX, e come direttore XX – oltreché in spazi informativi presenti nei predetti siti e nei quali viene descritta anche la sua attività nell’ambito di XX, nella quale risulta ricoprire un ruolo anche la reclamante;

la finalità dell’articolo indicato nel reclamo, benché prenda l’avvio dagli accertamenti disposti riguardo all’attività svolta da una società di consulenze istituita da un comune italiano, è quello di evidenziare i collegamenti esistenti tra le società e gli enti operanti nell’ambito degli affari di un determinato territorio ed i soggetti ai quali le stesse fanno capo e che risultano collegati da rapporti di tipo familiare, senza con ciò avere l’intenzione di evidenziare profili di illiceità riguardanti i predetti affari;

in considerazione di tale ultimo aspetto non risulta conferente l’eccezione sollevata dalla signora XX relativamente alla circostanza di non essere mai stata indagata per i fatti riportati nell’articolo tenuto conto del fatto che le pendenze giudiziarie esistenti in merito alle vicende narrate appaiono riferite in via esclusiva ai soli soggetti effettivamente coinvolti;

alla luce di quanto sopra esposto, i contenuti dell’articolo, peraltro di recente pubblicazione, appaiono tuttora rispondenti all’interesse pubblico tenuto anche conto dell’attività professionale svolta dai reclamanti;

RITENUTO, pertanto, di dover considerare il reclamo infondato;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento, dichiara il reclamo infondato.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 12 maggio 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei