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Parere sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, ai sensi dell’art. 1-quater, comma 3, del d,l. 228/2021 - 19 maggio 2022 [9774696]

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[doc. web n. 9774696]

Parere sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, ai sensi dell’art. 1-quater, comma 3, del d,l. 228/2021 - 19 maggio 2022

Registro dei provvedimenti
n. 188 del 19 maggio 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito, Regolamento);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, Codice);

VISTO l’art. 1-quater del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, il cui comma 3, in particolare, prevede che “Tenuto conto dell'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano erogano, nei limiti delle risorse di cui al comma 4, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi. Il contributo è stabilito nell'importo massimo di 600 euro per persona ed è parametrato alle diverse fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE più basso. Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione sono stabiliti, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2022, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le risorse determinate al comma 4 per le finalità di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano come indicato nella tabella C allegata al presente decreto”;

VISTA la richiesta di parere pervenuta in data 27 aprile 2022, come integrata e modificata in data 17 maggio 2022, con la quale il Ministero della salute ha sottoposto all’Autorità lo schema di decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, ai sensi del citato art. 1-quater, comma 3, del d.l. 228/2021, comprensivo di due allegati e corredato della relazione illustrativa e dell’assenso del Ministero dell’economia e delle finanze;

RILEVATO che il suddetto schema di decreto stabilisce, in particolare:

- i beneficiari ammessi alla fruizione del contributo, i requisiti reddituali richiesti e l’importo dello stesso (con un tetto per seduta e un tetto massimo complessivo) (artt. 2 e 4);

- le modalità di richiesta e attribuzione del contributo (art. 5), prevedendo, tra le altre cose, che:

• l’INPS mette a disposizione la prestazione “Contributo sessioni psicoterapia” sulla sua piattaforma informatica, fruibile anche mediante il contact center dell’Istituto, per gestire l’intera procedura per conto delle Regioni e delle Province autonome;

• l’autenticazione informatica alla prestazione da parte dei richiedenti avviene mediante SPID, CIE o CNS;

• all'atto della presentazione della domanda, il sistema, sulla base del codice fiscale del richiedente, acquisisce la regione o la provincia autonoma di residenza e, laddove richiesto dall’interessato, i dati di contatto presenti negli archivi istituzionali dell’INPS; il richiedente dichiara, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso di una DSU valida, in relazione ai requisiti ISEE previsti; l’INPS rende disponibili i dati necessari per la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti e informa il richiedente circa la presenza o meno di una DSU valida, acquisendo la domanda se la DSU è presente, ovvero, in caso negativo, informando il richiedente della necessità di presentare la medesima dichiarazione a fine di poter presentare la domanda di accesso al beneficio;

• concluso il periodo di presentazione delle domande (non inferiore a sessanta giorni rispetto alla data di annuncio da parte di Ministero e INPS), l’INPS redige le graduatorie, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, individua i beneficiari sulla base dell’ammontare delle risorse disponibili, e comunica a questi ultimi l’accoglimento della domanda nonché il codice univoco associato e l’importo del beneficio a scalare;

- le modalità di adesione all’iniziativa (nonché di autenticazione informatica alla piattaforma) da parte dei professionisti iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti, nell’ambito dell’albo degli psicologi, e dei relativi flussi di dati, con il coinvolgimento del Consiglio nazionale degli ordini degli psicologi (di seguito, CNOP) e la pubblicazione dell’elenco dei professionisti aderenti nella sezione riservata della piattaforma dell’INPS (artt. 3 e 6);

- le modalità di utilizzo del contributo, mediante comunicazioni di dati personali tra beneficiario, professionista e INPS (art. 7);

- le funzioni di monitoraggio della fruizione del beneficio in capo al Ministero della salute e alle Regioni e Province autonome, cui l’INPS trasmette una relazione con informazioni in forma aggregata in modo che non sia possibile identificare, anche indirettamente, l’interessato (art. 9);

- i ruoli, nei trattamenti di dati personali previsti, rivestiti da Regioni e Province autonome, INPS e CNOP (art. 10);

- le misure tecniche e organizzative, ulteriori specificazioni in relazione alle tipologie di dati personali trattate, alle descrizioni dei flussi e ai tempi di conservazione (allegato disciplinare tecnico);

CONSIDERATO che la versione dello schema di decreto in esame tiene conto delle osservazioni fornite dall’Ufficio nel corso delle interlocuzioni informali intercorse al fine di rendere conforme i trattamenti ivi disciplinati alla normativa in materia di protezione dei dati personali, che hanno riguardato, nello specifico:

- l’individuazione dei dati personali oggetto dei trattamenti in questione, con particolare riferimento alle informazioni da fornire al momento di presentazione della domanda di accesso al beneficio – con la possibilità di acquisire le informazioni già detenute presso gli archivi dell’INPS (dati di contatto) su indicazione del richiedente medesimo – nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, minimizzazione dei dati e privacy by design e by default di cui agli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), e 25 del Regolamento;

- ll’individuazione dei flussi di dati personali, con particolare riguardo ai quelli dei professionisti, nel rispetto dei principi di minimizzazione dei dati, e privacy by design e by default di cui agli artt. 5, par. 1, lett. c), e 25 del Regolamento;

- l’invio al Ministero della salute e alle Regioni e Province autonome, per finalità di monitoraggio della fruizione del beneficio, di informazioni in forma aggregata, in modo che non sia possibile identificare, anche indirettamente, l’interessato, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati di cui all’art. 5, par. 1, lett. c), del Regolamento;

- la puntuale definizione dei ruoli e dei compiti di tutti i soggetti coinvolti nel trattamento, in ossequio al principio di liceità, correttezza e trasparenza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), e a quanto stabilito dagli artt. 24 e 28 del Regolamento, nonché il rispetto del principio di limitazione della finalità di cui all’art. 5, par. 1, lett. b;

- la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati da effettuarsi, prima dell’avvio del trattamento ai sensi dell’art. 35, par. 10, del Regolamento, da parte del Ministero della salute, con il coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome e dell’INPS;

- l’individuazione, all’interno del disciplinare tecnico, dei tempi di conservazione, delle modalità del trattamento e delle misure appropriate e specifiche, anche tecniche e organizzative, per la protezione dei dati personali, nel rispetto dei principi di limitazione della conservazione, integrità e riservatezza e privacy by design e by default di cui agli artt. 5, par. 1, lett. e) e f), 25 e 32 del Regolamento, nonché di quanto stabilito dall’art. 9, par. 2, lett. g), del medesimo Regolamento e dell’art. 2-sexies del Codice, stante il trattamento di categorie particolari di dati personali;

RITENUTO, alla luce di quanto osservato, che lo schema di decreto in esame non presenti criticità in ordine ai profili di protezione dei dati personali;

RITENUTO di intervenire, in via d’urgenza, in quanto il Ministero della salute ha rappresentato, per le vie brevi, la necessità di adottare lo schema di d.m. in esame, al fine di porre in essere, in tempi rapidi, interventi a protezione e promozione del benessere mentale delle persone che versano in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, come evidenziato nella relazione illustrativa;

RITENUTO, quindi, che ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 5, comma 8, del regolamento n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante, il quale prevede che, "Nei casi di particolare urgenza e di indifferibilità che non permettono la convocazione in tempo utile del Garante, il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza dell'organo, i quali cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno”;

TUTTO CIO’ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, ai sensi dell’art. 1-quater, comma 3, del d.l. 228/2021.

Roma, 19 maggio 2022

IL PRESIDENTE
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