g-docweb-display Portlet

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Made in Italy s.r.l.s. - 7 aprile 2022 [9771529]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

 

VEDI NEWSLETTER DEL 19 MAGGIO 2022

 

[doc. web n. 9771529]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Made in Italy s.r.l.s. - 7 aprile 2022

Registro dei provvedimenti
n. 126 del 7 aprile 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento (di seguito “Codice”);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

1. L’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA SVOLTA

1.1. Premessa

Con atto n. 56827/21 del 12 novembre 2021 (notificato in pari data mediante posta elet-tronica certificata), che qui deve intendersi integralmente riprodotto, l’Ufficio ha avviato, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, un procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento nei confronti di Made in Italy s.r.l.s. (di seguito “Made in Italy” o “la Società”), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede le-gale in Potenza, via Appia, n. 184, C.F. 01888640768.

Il procedimento trae origine da una istruttoria avviata dall’Autorità, a seguito della rice-zione di un reclamo con il quale un interessato ha lamentato l’omesso riscontro di Made in Italy ad una richiesta di esercizio dei diritti volta ad ottenere informazioni sui trattamenti dei propri dati (art. 15 del Regolamento – in particolare l’origine del dato relativo alla propria numerazione telefonica mobile), nonché la cancellazione degli stessi dagli archivi societari (art. 17) e ad esprimere opposizione ad ulteriori trattamenti da parte della Società (art. 21, par. 2).

Come emerge dall’atto di reclamo, l’interessato avrebbe ricevuto “una chiamata da parte di Made in Italy, nonostante una precedente chiamata in cui avessi chiaramente indicato di non essere interessato e non voler essere più disturbato. Su esplicita richiesta di comunicare come Made in Italy fosse venuta in possesso del mio contatto, l’operatrice sosteneva genericamente che l’azienda avesse ottenuto il mio numero da una banca dati di tele-marketing. Tuttavia il sottoscritto non ha mai ac-consentito ai sensi del Regolamento alla pubblicazione dei propri dati in liste o elenchi pubblici, né all’utilizzo dei propri contatti per finalità commerciali o di marketing”.

Il reclamante ha pertanto inviato a Made in Italy, il 9 maggio 2021 tramite mail, il modulo per l’esercizio dei diritti scaricabile nel sito del Garante, con il quale faceva richiesta di “indi-care il riferimento preciso dell’azienda di tele-marketing che ha fornito i dati personali”, si opponeva “al trattamento dai dati per qualsiasi finalità commerciale, e per collocamento e ricerca di personale” e chiedeva la cancellazione dei propri dati dai database della Società. A tali richieste la Socie-tà non ha fornito alcun riscontro, nonostante un sollecito inviato, sempre dall’interessato, l’8 giugno 2021.

1.2. La richiesta di informazioni formulata dall’Autorità

Non appena ricevuto l’atto di reclamo l’Ufficio ha avviato l’istruttoria richiedendo alla So-cietà, ai sensi dell’art. 157 del Codice, di esprimere le proprie osservazioni in ordine alle do-glianze del reclamante ed invitando la medesima a dichiarare se intendesse aderire alle sue richieste di esercizio dei diritti. Nell’atto si evidenziava che in caso di inottemperanza si sa-rebbe resa “applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 166, comma 2, del citato d.lgs. n. 196/2003”.  La richiesta di informazioni, notificata il 15 luglio 2021 mediante posta elettronica certificata, è rimasta priva di risposta.

1.3. Contestazione delle violazioni amministrative

L’Ufficio, preso atto dei reiterati mancati riscontri della Società, ha pertanto adottato il so-pra richiamato atto di avvio del procedimento amministrativo n. 56827/21 del 12 novembre 2021, con il quale ha contestato a Made in Italy le seguenti ipotesi di violazione:

a) artt. 157 e 166, comma 2, del Codice, per avere omesso di fornire riscontro ad una ri-chiesta di informazioni ed esibizione di documenti formulata dal Garante;

b) artt. 15, 17 e 21 del Regolamento, per aver omesso di fornire riscontro alle richieste di accesso ai dati personali, cancellazione e opposizione al trattamento per finalità di marketing diretto, formulate dal reclamante;

c) art. 130, comma 3, e 166, comma 2, del Codice, per aver effettuato due chiamate pro-mozionali all’utenza telefonica del reclamante, senza aver acquisito dal medesimo il prescritto consenso ai sensi degli artt. 6 e 7 del Regolamento.

2. VALUTAZIONI DELL’AUTORITÀ

Deve premettersi che la Società Made in Italy non ha esercitato il proprio diritto di difesa, in relazione agli addebiti contestati, e quindi non ha prodotto memorie difensive né ha richie-sto audizione ai sensi dell’art. 166, comma 6, del Codice e dell’art. 13 del Regolamento interno del Garante n. 1/2019.
Sebbene la Società abbia scelto di non avviare alcuna interlocuzione con l’Autorità e con lo stesso reclamante, deve ritenersi sufficientemente istruito il procedimento avviato con l’atto di reclamo ed acquisita piena prova della responsabilità di Made in Italy in ordine agli addebiti contestati.

Dall’esame del reclamo, che contiene dichiarazioni e documenti circa la cui veridicità e ge-nuinità il reclamante risponde anche penalmente ai sensi dell’art. 168 del Codice, è emerso quanto riportato nell’atto di contestazione in ordine all’omesso riscontro della Società all’esercizio dei diritti promosso dal reclamante: la stessa, infatti, a fronte di una richiesta di informazioni sui trattamenti, anche con riferimento all’origine del dato della numerazione te-lefonica mobile, di cancellazione dei dati e di registrazione della opposizione del reclamante a successivi trattamenti, sollecitata a distanza di 30 giorni, non ha inteso dare alcun tipo di ri-sposta all’interessato.

Inoltre, dalle dichiarazioni riportate nel reclamo, emerge che l’interessato, nella prima delle due chiamate promozionali effettuate dalla Società, ha espresso all’operatore che ha effettua-to il contatto la propria opposizione a ricevere ulteriori telefonate, ma ciò non è bastato affin-ché la Società tenesse conto della volontà del medesimo: questi, infatti, veniva fatto oggetto di un altro contatto indesiderato, sempre ad opera di Made in Italy.

Risulta pertanto comprovata la condotta della Società Italy che ha operato due contatti promozionali nei confronti dell’interessato senza aver acquisito dal medesimo il consenso al relativo trattamento dei dati e, successivamente, ha omesso di fornire riscontri in occasione del successivo esercizio, da parte dell’interessato stesso, dei diritti di cui agli artt. 15, 17 e 21 del Regolamento (diritto di accesso, di cancellazione dei dati e di opposizione al trattamento) rendendo pertanto impossibile l’esercizio medesimo e sottraendo al reclamante il controllo dei propri dati personali.

La Società, inoltre, ha omesso di fornire riscontro alle richieste di informazioni e di esibi-zione di documenti formulate dal Garante, determinando un appesantimento degli adempi-menti istruttori e un rallentamento dell’azione amministrativa. Anche tale circostanza emerge per tabulas, posto che l’Ufficio ha inviato una richiesta di informazioni specificando che un mancato riscontro avrebbe potuto determinare l’applicazione di sanzioni amministrative.

La richiesta di informazioni è stata inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata di Made in Italy così come risultante dal sistema informativo delle Camere di Commercio e, a ta-le riguardo, è utile ribadire che il d.l. 76/2020 (c.d. “decreto semplificazioni”), convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, ha qualificato, all’art. 37, l’indirizzo di posta elettronica cer-tificata delle aziende quale “domicilio digitale” valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.

Va inoltre osservato che l’indirizzo di posta elettronica certificata di Made in Italy è risulta-to pienamente funzionante poiché agli invii della richiesta di informazioni e del successivo at-to di contestazione il sistema ha restituito le attestazioni di accettazione e consegna, che han-no perfezionato la notifica degli atti.

3. CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto si ritiene accertata la responsabilità di Made in Italy in ordine alle seguenti violazioni:

a) artt. 157 e 166, comma 2, del Codice, per avere omesso di fornire riscontro ad una ri-chiesta di informazioni ed esibizione di documenti formulata dal Garante;

b) artt. 15, 17 e 21 del Regolamento, per aver omesso di fornire riscontro alle richieste di accesso ai dati personali, cancellazione e opposizione al trattamento per finalità di marketing diretto, formulate dal reclamante;

c) art. 130, comma 3, e 166, comma 2, del Codice, per aver effettuato trattamenti due chiamate promozionali all’utenza telefonica del reclamante, senza aver acquisito dal medesimo il prescritto consenso ai sensi degli artt. 6 e 7 del Regolamento.

Accertata altresì l’illiceità delle condotte della Società con riferimento ai trattamenti presi in esame, si rende necessario:

- rivolgere un avvertimento a Made in Italy, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. a), del Regola-mento, affinché non effettui trattamenti della medesima specie di quelli descritti nell’atto di reclamo, senza acquisire dagli interessati il prescritto consenso ai sensi degli artt. 6 e 7 del Regolamento;

- ingiungere a Made in Italy, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c), del Regolamento, di soddi-sfare e dare riscontro alle richieste del reclamante, con riferimento all’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15, 17 e 21 del Regolamento;

- imporre a Made in Italy, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) del Regolamento, il divieto di ogni ulteriore trattamento dei dati del reclamante;

- adottare un’ordinanza ingiunzione, ai sensi degli artt. 166, comma 7, del Codice e 18 della legge n. 689/1981, per l’applicazione nei confronti di Made in Italy della sanzio-ne amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, parr. 3 e 5, del Regolamento

4. ORDINANZA-INGIUNZIONE PER L’APPLICAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA

Le violazioni sopra indicate impongono l’adozione di un’ordinanza ingiunzione, ai sensi degli artt. 166, comma 7, del Codice e 18 della legge n. 689/1981, per l’applicazione nei confronti di Made in Italy della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, parr. 3 e 5, del Regolamento (pagamento di una somma fino a € 20.000.000);

Per la determinazione dell’ammontare della sanzione occorre tenere conto degli elementi indicati nell’art. 83, par. 2, del Regolamento.

Nel caso in esame, assumono rilevanza:

1) le condotte omissive da parte di Made in Italy che non ha fornito riscontro alle note inviate dall’interessato e dall’Autorità e ha trattato i dati dell’interessato per finalità promozionali senza aver acquisito dal medesimo il prescritto consenso (art. 83, par. 2, lett. a) del Rego-lamento);   

2) quale fattore aggravante, la durata delle condotte poste in essere (art. 83, par. 2, lett. a) del Regolamento), che hanno protratto i tempi di evasione del reclamo e del riscontro alle ri-chieste dell’interessato, che ancora non si è realizzato;

3) il fatto che la Società sia stata destinataria, in più fasi del procedimento, di comunicazioni il cui riscontro avrebbe potuto consentire una compiuta definizione della questione (art. 83, par. 2, lett. f) del Regolamento);

4) quali fattori ulteriori da tenere in considerazione per parametrare la sanzione (art. 83, par. 2, lett. k) del Regolamento), il fatturato, il contenuto utile registrato dalla Società nell’esercizio 2019 e il contesto socio-economico generale, caratterizzato da una profonda crisi economica a seguito della grave emergenza epidemiologica mondiale.

In base al complesso degli elementi sopra indicati, e ai principi di effettività, proporzionali-tà e dissuasività previsti dall’art. 83, par. 1, del Regolamento, e tenuto conto del necessario bi-lanciamento fra diritti degli interessati e libertà di impresa, in via di prima applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Regolamento, anche al fine di limitare l’impatto economico della sanzione sulle esigenze organizzative, funzionali ed occupazionali della Società, si ritiene debba applicarsi a Made in Italy la sanzione amministrativa del paga-mento di una somma di euro 20.000, pari allo 0,25 % della sanzione massima edittale.

Nel caso in argomento si ritiene che debba trovare applicazione la sanzione accessoria del-la pubblicazione sul sito del Garante del presente provvedimento, prevista dall’art. 166, comma 7 del Codice e art. 16 del Regolamento del Garante n. 1/2019, tenuto conto della na-tura dei trattamenti e delle condotte della Società, nonché degli elementi di rischio per l’esercizio dei diritti degli interessati che potrebbero essere coinvolti nei trattamenti presi in esame;

Ricorrono infine i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante, per l’annotazione del provvedimento nel regi-stro interno dell’Autorità previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento.

TUTTO CIO’ PREMESSO IL GARANTE

a) rivolge un avvertimento a Made in Italy, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. a), del Rego-lamento, affinché non effettui trattamenti della medesima specie di quelli descritti nell’atto di reclamo, senza acquisire dagli interessati il prescritto consenso ai sensi degli artt. 6 e 7 del Re-golamento;

b) ingiunge a Made in Italy, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c), del Regolamento, di soddi-sfare e dare riscontro alle richieste del reclamante, con riferimento all’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15, 17 e 21 del Regolamento;

c) impone a Made in Italy, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) del Regolamento, il divieto di ogni ulteriore trattamento dei dati del reclamante;

d) ingiunge a Made in Italy, ai sensi dell’art. 157 del Codice, di comunicare all’Autorità, nel termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative intraprese al fine di dare attuazione alle misure adottate; l’eventuale mancato adempimento a quanto disposto nel presente punto può comportare l’applicazione della sanzione amministrativa pe-cuniaria prevista dall’art. 83, paragrafo 5, del Regolamento

ORDINA

a Made in Italy s.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Potenza, via Appia, n. 184, C.F. 01888640768, di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila/00) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione, rappresentando che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice ha facoltà di definire la controversia, con l’adempimento alle prescrizioni impartite e il pagamento, entro il termine di trenta giorni, di un importo pari alla metà della sanzione irrogata.

INGIUNGE

alla predetta Società, in caso di mancata definizione della controversia ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila/00), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge n. 689/1981.

DISPONE

L’applicazione della sanzione accessoria della pubblicazione sul sito del Garante del presente provvedimento, prevista dagli artt. 166, comma 7 del Codice e 16 del Regolamento del Garante n. 1/2019, e l’annotazione del medesimo nel registro interno dell’Autorità - previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, nonché dall’art. 17 del Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante - relativo alle violazioni e alle misure adottate in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento stesso.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la sede il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Roma, 7 aprile 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei