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Provvedimento del 24 marzo 2022 [9767743]

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[doc. web n. 9767743]

Provvedimento del 24 marzo 2022

Registro dei provvedimenti
n. 105 del 24 marzo 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, l’avv. Guido Scorza, componente e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 16 aprile 2021 con il quale XX, rappresentato dall’avv. XX, ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo di URL collegati ad alcuni articoli giornalistici contenenti il riferimento a vicende giudiziarie dalle quali è stato assolto, nonché informazioni che lo collegano ad associazioni di tipo criminale insinuando un suo coinvolgimento in attività di stampo mafioso delle quali non sussiste alcuna prova;

CONSIDERATO che l’interessato ha in particolare rilevato:

il pregiudizio subìto dalla propria reputazione personale e professionale per effetto della reperibilità di informazioni dal contenuto gravemente diffamatorio e lesivo della propria identità personale e della propria immagine;

di non essere mai stato indagato per i fatti riportati negli articoli reperibili tramite gli URL indicati, né condannato con riguardo ad essi come risultante dal certificato del casellario giudiziario prodotto e ciò con particolare riferimento alle indagini che hanno coinvolto la XX;

di essere stato assolto per insussistenza del fatto con riguardo ad un procedimento penale avviato nel XX del quale narrano alcuni degli articoli reperibili in associazione al proprio nominativo;

che all’interno dei predetti articoli viene collegato indebitamente ed ingiustificatamente, mediante l’utilizzo di espedienti narrativi, a soggetti variamente coinvolti in attività criminose determinando a suo carico importanti danni economici dovuti alla perdita di numerose occasioni lavorative, oltreché danni reputazionali;

VISTA la nota del 27 maggio 2021 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota del 22 luglio 2021 con la quale Google LLC ha rilevato:

con riferimento all’URL https://w..., che il relativo contenuto non risulta visualizzato tra i risultati di ricerca associati al nome del reclamante e di non poter pertanto adottare alcuna misura in merito;

con riferimento all’URL https://... di non aver individuato il nome del reclamante all’interno della relativa pagina e di aver pertanto adottato misure manuali idonee ad impedire l’indicizzazione di esso per ricerche condotte per il tramite di esso;

di non poter aderire alla richiesta dell’interessato con riguardo agli ulteriori URL trattandosi di informazioni contenute in articoli pubblicati tra il XX ed il XX, riferiti ad alcuni gravi reati asseritamente commessi nell’esercizio della sua professione e rispetto ai quali il medesimo è stato in parte condannato;

che gli URL oggetto di richiesta riportano informazioni relative al coinvolgimento del reclamante in due indagini legate a reati di stampo mafioso, nonché alla riconducibilità ad esso di alcune società offshore asseritamente legate alla mafia;

che, sulla base di quanto riportato negli articoli pubblicati nel XX, il reclamante sarebbe stato coinvolto in un’indagine “condotta dalla Direzione distrettuale antimafia che avrebbe rivelato come parte dei soldi utilizzati per l’acquisto della XX”, mente nel XX egli sarebbe stato nuovamente indagato “XX”;

che l’interessato ha dichiarato nell’atto di reclamo di non essere mai stato indagato con riguardo ai fatti oggetto degli URL contestati, pur ammettendo poi, nello stesso atto, di essere stato imputato “in un procedimento penale conclusosi nel XX e riguardante proprio le indagini condotte dai XX” e di essere stato assolto per insussistenza del fatto al termine di tale procedimento;

che, tuttavia, la decisione allegata all’atto di reclamo dimostra il contrario in quanto il dispositivo include la condanna del medesimo alla pena di un anno e quattro mesi per alcuni dei reati contestati, assolvendolo con riguardo ai restanti capi d’imputazione;

che la circostanza che la condanna subìta non sia stata riportata nel casellario giudiziale è irrilevante ai fini della valutazione della richiesta di rimozione essendo una conseguenza dei benefici concessi dal giudice che di per sé non escludono le responsabilità dell’imputato e che “inoltre, come ribadito anche dalla giurisprudenza di merito, considerare congiuntamente gli effetti sanzionatori della sentenza penale e gli effetti dell'esposizione mediatica dovuta al legittimo esercizio del diritto di cronaca si traduce in un'indebita sovrapposizione di piani. Non può infatti ritenersi che ogni qualvolta il giudice penale disponga il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale ex art. 175 c.p. debba, per ciò solo, ritenersi insussistente il diritto di cronaca con riguardo alla divulgazione del fatto accertato in detta sentenza (Tribunale di Milano, 14.4.2020, n.1416)”;

che deve ritenersi tuttora sussistente l’interesse del pubblico alla conoscibilità delle predette informazioni tenuto anche conto del ruolo pubblico ricoperto dal reclamante il quale, stando agli URL contestati e al contenuto del reclamo, ha svolto la professione di XX fino al XX, anno in cui è intervenuta la condanna in relazione a reati commessi nell’esercizio di tale attività, e che da allora, come dal medesimo dichiarato, presta attività di XX;

VISTA la nota del 28 giugno 2021 con la quale l’interessato ha ribadito le proprie richieste ed ha rilevato che:

l’URL che Google afferma non essere reperibile in associazione al proprio nominativo, risulta invece disponibile;

con riguardo alla richiesta di rimozione degli ulteriori URL, occorre considerare che il fattore temporale sia senz’altro un elemento da valutare, ma occorre tenere conto anche di altri elementi e, in particolare, dell’esattezza dei dati trattati negli articoli indicizzati;

le notizie relative al proprio coinvolgimento in attività mafiose sono false e gli articoli reperibili tramite gli URL contestati lo associano indiscriminatamente ad organizzazioni criminali insinuando una sua partecipazione a tali attività;

non è mai stato coinvolto nelle vicende che hanno riguardato nel XX la XX presso la quale lavorava, mentre, con riferimento al procedimento penale risalente al XX di cui è stato parte, ha ribadito di essere stato assolto dal reato di associazione per delinquere per insussistenza del fatto e di essere stato condannato con riguardo ad altre fattispecie di reato non connesse con il vincolo associativo descritto negli articoli;

l’attività professionale svolta, contrariamente a quanto affermato da Google, non vale a renderlo personaggio pubblico;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi  trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

PRESO ATTO che, con riferimento all’URL https://..., Google ha dichiarato di  non aver individuato il nome del reclamante all’interno della relativa pagina e di aver pertanto adottato misure manuali idonee ad impedirne l’indicizzazione per ricerche condotte per il tramite di esso e ritenuto pertanto che non sussistano i presupposti  per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;

CONSIDERATO che, con riferimento all’URL https://..., Google ha dichiarato che il relativo contenuto non risulta visualizzato tra i risultati di ricerca associati al nome del reclamante e di non poter pertanto adottare alcuna misura in merito, mentre l’interessato ha affermato che lo stesso risulti invece visibile e che pertanto le valutazioni dell’Autorità dovranno ritenersi estese anche al predetto URL;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione degli ulteriori URL indicati nell'atto introduttivo avanzata nei confronti di Google LLC, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’oblio ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, del Regolamento, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

RILEVATO che:

le informazioni contenute nella maggior parte degli articoli oggetto di contestazione riguardano una vicenda giudiziaria nella quale l’interessato è stato coinvolto in tempi recenti, definito nei confronti del medesimo con una sentenza di condanna alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione con beneficio della sospensione condizionale della stessa e della non menzione della condanna nel casellario giudiziale per disposizione del giudice che ha tenuto conto anche della condotta adottata nel corso di svolgimento del giudizio;

l’interessato e gli altri coimputati, sulla base delle risultanze della sentenza prodotta, risultano assolti da diversi dei capi d’imputazione riportati negli articoli reperibili tramite gli URL oggetto di reclamo – alcuni dei quali particolarmente gravi come il reato associativo – determinando con ciò la sopravvenuta inesattezza di parte delle informazioni ivi contenute e dunque la non corrispondenza di esse alla situazione effettiva;

tale circostanza, unitamente al fatto che gli effetti del beneficio della non menzione nel casellario giudiziale concessi al reclamante sarebbero vanificati dalla facile reperibilità delle predette informazioni in associazione al nominativo del medesimo, induce a ritenere che nel caso in esame le ragioni dedotte da quest’ultimo siano da ritenersi nel loro complesso prevalenti;

con riferimento all’URL collegato ad un articolo del XX nel quale vengono ripercorse le vicende connesse all’apertura della XX presso la quale l’interessato prestava la propria attività lavorativa, si tratta di una ricostruzione attinente per lo più a soggetti diversi ai quali egli viene associato in virtù del vincolo di parentela ed in ragione dell’attività svolta all’interno di essa;

l’interessato non svolge più tale attività, né appaiono riportate nell’articolo altre informazioni rilevanti riferite ad esso tali da far ritenere prevalente l’interesse pubblico alla reperibilità dell’articolo in associazione al nominativo del medesimo;

RITENUTO, pertanto, di dover considerare il reclamo fondato in ordine alla richiesta di rimozione dei sopra indicati URL e di dover, per l’effetto, ingiungere a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, di disporne la rimozione quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo dell’interessato nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

RITENUTO, ai sensi dell’art, 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di Google LLC in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

RILEVATO, tuttavia, che la misura adottata nel caso in esame nei confronti della predetta società discende da una valutazione effettuata dall’Autorità sulla base delle specificità del singolo caso e che, pertanto, l’iscrizione di essa nel registro interno sopra citato non potrà essere ritenuta, in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, quale precedente pertinente ai fini previsti dall’art. 83, par. 2) lett. c), del Regolamento;

RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento;

a) prende atto di quanto dichiarato da Google in ordine al fatto di non aver individuato il nome del reclamante all’interno della pagina collegata all’URL https://... e di aver pertanto adottato misure manuali idonee ad impedirne l’indicizzazione per ricerche condotte per il tramite di esso e ritiene pertanto che non sussistano i presupposti  per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;

b) dichiara il reclamo fondato con riguardo alla richiesta di rimozione degli ulteriori URL indicati nell’atto di reclamo e, per l’effetto, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, ingiunge a Google LLC di disporne la rimozione quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo dell'interessato nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

c) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Google LLC in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo, senza tuttavia attribuire a tale annotazione – per le ragioni di cui in premessa – valore di precedente in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, ai fini previsti dall’art. 83, par. 2), lett. c), del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 157 del Codice, si invita Google LLC a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 166 del Codice.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 24 marzo 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei