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Provvedimento del 10 febbraio 2022 [9750647]

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[doc. web n. 9750647]

Provvedimento del 10 febbraio 2022

Registro dei provvedimenti
n. 55 del 10 febbraio 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, l’avv. Guido Scorza, componente ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 25 maggio 2020, con il quale XX, rappresentato dall’avvocato Costantino Serra, ha chiesto di ordinare la rimozione dei dati che lo riguardano riportati su alcuni articoli reperibili in rete e riguardanti una vicenda giudiziaria che lo ha interessato nel 2017;

CONSIDERATO che il reclamante ha indicato nel reclamo i seguenti URL:

1. http://...;

2. https://...;

3. https://...;

4. https://... 

precisando di aver preventivamente formulato, senza successo, una richiesta di rimozione ai relativi titolari;

CONSIDERATO altresì che il reclamante ha rappresentato di aver formulato preventivamente anche una richiesta di deindicizzazione dei relativi URL a Google, ricevendo tuttavia risposta negativa;

CONSIDERATO che l’interessato ha lamentato, in particolare, il pregiudizio derivante alla propria reputazione personale e professionale dalla perdurante reperibilità, in associazione al proprio nominativo, di tali notizie, riferibili ad una vicenda risalente a diversi anni prima e che ora ne ledono la dignità e gli pregiudicano nuove opportunità di lavoro;

RILEVATA la non reperibilità dell’URL di cui al punto 4 in associazione al nominativo del reclamante e l’assenza di contenuti riferibili a quest’ultimo nella relativa pagina;

VISTE le note del 14 ottobre 2020 con le quali l’Autorità ha chiesto ai titolari indicati dal reclamante, Il Populista di M.C. S.r.l. (prt- n.38211), DBInformation S.p.A.-la Nuova Sardegna (prot. n.38215) e Google LLC (prot. n. 38219), di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota del 30 ottobre 2020 con cui DBInformation S.p.A. ha comunicato di aver aderito alla richiesta del reclamante e di aver provveduto a rimuovere l’articolo indicato nell’istanza;

VISTA la nota del 3 novembre 2020 con la quale Google LLC ha rilevato:

con riguardo all’URL indicato con il nn. 1 e 2, di non poter aderire alla richiesta non reputando sussistenti i presupposti per l’esercizio del diritto all’oblio, trattandosi di articoli recenti (2017), relativi ad un fatto di rilevanza penale − arresto in flagranza del reclamante per i reati di usura ed esercizio abusivo di attività finanziaria − di particolare gravità;

che, in considerazione del breve lasso di tempo decorso dalla pubblicazione dell’articolo, nonché del ruolo ricoperto dall’interessato, quale imprenditore, risulta sussistente l’interesse del pubblico ad avere conoscenza di tale informazione riguardo alla quale, peraltro, l’interessato non ha fornito alcun aggiornamento;

che gli articoli di cui il reclamante richiede la rimozione hanno un indubbio contenuto giornalistico, circostanza rilevante ai fini della conferma del sussistente interesse pubblico alla notizia, secondo quanto indicato nelle Linee Guida del WP29 (p.19);

con riferimento agli ulteriori due URL oggetto di richiesta (nn. 3 e 4), di non poter adottare alcun provvedimento in quanto le stesse non risultano essere visualizzate tra i risultati di ricerca di Google associati al nome del reclamante;

VISTA la nota del 5 novembre 2020 con cui il reclamante ha replicato a Google che:

non essendo titolare del trattamento originario e neppure Editore «non può opporre quelle che sono le eccezioni inerenti il diritto all’ informazione (ex art. 17.3 lett.a GDPR)»;

l’URL di cui al punto 2 fa riferimento ad un articolo tratto dall’ANSA che tuttavia quest’ultima, su sua richiesta, ha già provveduto ad eliminare; inoltre è pubblicato su un sito che non è una testata giornalistica;

la Società, seppur tenuta, non ha fornito prova dell’interesse pubblico sotteso al rigetto della richiesta di deindicizzazione e quindi alla diffusione di suoi dati sensibili – anche associati a termini dispregiativi (“strozzino”) – interesse non rinvenibile in un asserito ruolo pubblico ricoperto dal reclamante in quanto egli, contrariamente a quanto sostenuto dalla stessa, non è una figura di rilievo nella società;

CONSIDERATA l’assenza di riscontro da parte de Il Populista di M.C. S.r.l. e rilevata la difficoltà di individuare contatti validi con riferimento al sito “il populista.it” indicato nel reclamo che, peraltro, allo stato non sembra essere più attivo (come si evince anche da una comunicazione presente nella relativa pagina facebook);

RILEVATO d’altra parte che l’URL ad esso riconducibile (n. 3) non risulta più reperibile in rete in associazione al nominativo del reclamante (né viene restituito nella relativa pagina facebook) e l’URL stesso non conduce ad alcun contenuto;

CONSIDERATO, preliminarmente, con riferimento a Google LLC, che:

nei confronti della Società trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

RITENUTO che con riguardo alla richiesta di rimozione degli URL nn.1, 3 e 4 non sussistano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità, non risultando più reperibili in rete in associazione al nominativo del reclamante;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione dell’ URL n.2 avanzata nei confronti di Google LLC, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’oblio ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, del Regolamento, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

RILEVATO che il predetto URL:

si riferisce ad un articolo, risalente al 2017, concernente la fase inziale della vicenda giudiziaria che ha riguardato il reclamante ed è l’unico, allo stato, che viene restituito dal motore di ricerca in associazione al suo nominativo;

riproduce un articolo tratto dal sito dell’Agenzia ANSA di cui riporta il collegamento il quale, tuttavia, conduce ad una pagina non più disponibile;

risulta pubblicato in un sito che non riporta alcun riferimento in ordine al relativo responsabile o ai contatti attraverso cui esercitare i diritti di cui agli artt. 15- 22 del Regolamento;

RITENUTO, pertanto, di dover considerare il reclamo fondato in ordine alla richiesta di deindicizzazione dell’URL di cui supra al n. 2 e di dover, per l’effetto, ingiungere a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, di disporne la rimozione quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo del reclamante, nel termine di trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

RITENUTO di dover invece dichiarare inammissibile la domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni, trattandosi di un profilo che non rientra tra i compiti demandati al Garante;

RITENUTO, ai sensi dell’art, 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di Google LLC in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

RILEVATO, tuttavia, che la misura adottata nel caso in esame nei confronti della predetta società discende da una valutazione effettuata dall’Autorità sulla base delle specificità del singolo caso e che, pertanto, l’iscrizione di essa nel registro interno sopra citato non potrà essere ritenuta, in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, quale precedente pertinente ai fini previsti dall’art. 83, par. 2) lett. c), del Regolamento;

RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento dichiara:

a) con riguardo agli URL

http://...;

https://...

https://...

che non sussistono i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità per le ragioni di cui in motivazione;

b) il reclamo fondato con riguardo all’ulteriore URL oggetto di richiesta https://... e, per l’effetto, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, ingiunge a Google LLC di rimuovere lo stesso quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo del reclamante, nel termine di trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

c) inammissibile la domanda rivolta al Garante di ottenere il risarcimento dei danni;

d) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Google LLC in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo. senza tuttavia attribuire a tale annotazione – per le ragioni di cui in premessa – valore di precedente in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, ai fini previsti dall’art. 83, par. 2), lett. c) del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 157 del Codice, si invita Google LLC a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 166 del Codice.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 10 febbraio 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei