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Provvedimento del 13 maggio 2021 [9720362]

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[doc. web n. 9720362]

Provvedimento del 13 maggio 2021

Registro dei provvedimenti
n. 303 del 13 maggio 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTE le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (G.U. del 4 gennaio 2019, n. 3, di seguito “Regole deontologiche”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 1° luglio 2020 con il quale XX, rappresentato e difeso dall’avvocato XX, ha chiesto di ordinare a Domenico Sanfilippo editore S.p.A., in qualità di titolare del quotidiano “La Sicilia”, la rimozione delle proprie generalità contenute all’interno di un articolo pubblicato il 20 agosto 2018 riguardante un fatto di cronaca nel quale il medesimo è stato coinvolto ed in relazione al quale è stato tratto in arresto nell’immediatezza del fatto;

CONSIDERATO che l'interessato ha, in particolare:

lamentato il pregiudizio derivante alla propria reputazione personale e professionale dalla diffusione delle proprie generalità complete in connessione con un fatto negativo, quale la guida in stato di ebbrezza riportato nell’articolo sebbene non menzionato nel decreto di giudizio direttissimo;

rilevato che l’arresto inizialmente disposto a suo carico è stato revocato in data anteriore alla pubblicazione dell’articolo nel quale tuttavia non si dava atto di questa circostanza;

eccepito che la diffusione di informazioni giudiziarie si pone in contrasto con le norme in materia di trattamento per fini giornalistici ed in particolare con il principio di essenzialità dell’informazione non essendo giustificata dalla sussistenza di ragioni di interesse pubblico, quali la notorietà della persona coinvolta nei fatti descritti;

VISTA la nota del 26 agosto 2020 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota del 19 settembre 2020 con la quale la società resistente ha:

eccepito la liceità del trattamento posto in essere osservando che “i fatti narrati nell’articolo corrispondono a verità sia nell’identificazione dei dati che nei fatti successivi”, rilevando che il giudice competente non ha dato corso all’udienza di convalida rimettendo in libertà l’interessato “non perché innocente, ma semplicemente perché vi era stato un difetto di notifica al difensore dell’imputato” e che quindi il relativo trattamento sia avvenuto nel legittimo perseguimento di finalità di cronaca giornalistica;

manifestato la propria disponibilità ad inserire una nota di integrazione all’interno dell’articolo al fine di dare atto di tale circostanza, precisando di non aver mai ricevuto, anteriormente all’atto di reclamo, alcuna richiesta di rettifica, aggiornamento o cancellazione;

dichiarato che l’articolo in questione risulta deindicizzato, e pertanto non reperibile tramite i motori di ricerca esterni al sito del quotidiano, rilevando di non poter invece accogliere la richiesta di rimozione dell’articolo, o di dati identificativi contenuti all’interno di esso, in quanto ciò comprometterebbe l’integrità dell’archivio del giornale ed il perseguimento delle relative finalità, tutelate in modo particolare dal Regolamento che prevede, nell’articolo 17, par. 3, lett, d), delle specifiche limitazioni all’esercizio dei diritti degli interessati;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

RILEVATO che – come più volte sostenuto dall’Autorità – al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice) e sempreché si svolgano nel rispetto del principio dell’essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 6 delle Regole deontologiche);

RILEVATO che, nel caso in esame:

l’articolo oggetto di contestazione, di recente pubblicazione, riferisce di un fatto di cronaca nel quale è stato coinvolto l’interessato e per il quale il medesimo è stato tratto in arresto nell’immediatezza del fatto;

la pubblicazione di informazioni relative al reclamante, ivi incluso il suo nome e cognome, risulta avvenuto nell’ambito del legittimo esercizio del diritto di cronaca, in relazione al quale non è richiesto il consenso del medesimo;

in considerazione di ciò il relativo trattamento non appare in contrasto con le norme applicabili ai trattamenti in ambito giornalistico ed in particolare con il principio di essenzialità dell’informazione di cui agli artt.  137, comma 3, del Codice e 6, comma 1, delle Regole deontologiche;

l’articolo in questione è stato deindicizzato dall’editore ed è pertanto ad oggi reperibile solo all’interno dell’archivio on line del giornale nel quale è legittimamente conservato per una finalità di tipo documentaristico che, pur differente dall’originaria finalità di cronaca giornalistica, risulta compatibile con essa come espressamente previsto dall’art. 5, par. 1, lett. b), del Regolamento che infatti contempla specifici limiti all’esercitabilità del diritto di cancellazione con riguardo a tali ipotesi (art. 17, par. 3, lett. d), del Regolamento) tenuto conto del fatto che l’archivio on line di un giornale, così come l’equivalente cartaceo, presenta in sé un’importante funzione ai fini della ricostruzione storica degli eventi che si sono verificati nel tempo (cfr. in merito Cass. Civ. Sez. III n. 5525 del 5 aprile 2012 e Cass. Civ. Sez. I n. 7559 del 27 marzo 2020);

le asserite inesattezze riportate nell’articolo relativamente alla circostanza dell’arresto del reclamante – effettivamente avvenuto nell’immediatezza dei fatti, ma che sarebbe stato superato dalla mancata convalida già al tempo della pubblicazione del predetto articolo – non hanno formato oggetto di una specifica richiesta da parte dell’interessato (né nell’atto di reclamo, né anteriormente ad esso) il quale si è limitato a domandare la rimozione delle proprie generalità

quest’ultimo pertanto, laddove ne abbia l’interesse, potrà rivolgere specifica istanza all’editore – che peraltro ha manifestato la propria disponibilità in tal senso nel corso del procedimento – al fine di chiedere l’inserimento di una nota integrativa relativamente alla circostanza del suo arresto;

PRESO ATTO del fatto che l’editore, al fine di bilanciare le esigenze di cronaca giornalistica con i diritti dell’interessato, ha comunque disposto la disabilitazione dell’accessibilità all’articolo sia tramite i motori di ricerca esterni al proprio sito che attravers0 il motore di ricerca interno utilizzabile dagli abbonati e ritenuto pertanto che, in ordine a tale profilo, non sussistano i presupposti per l'adozione di provvedimenti da parte dell'Autorità;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover considerare infondata la richiesta di cancellazione e/o oscuramento del contenuto dell’articolo indicato nell’atto di reclamo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

a) prende atto di quanto dichiarato dal titolare del trattamento in ordine alla disposta deindicizzazione dell’articolo da motori di ricerca esterni al sito web del medesimo e ritiene pertanto che non vi siano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;

b) dichiara il reclamo infondato in ordine alla richiesta di cancellazione e/o di oscuramento del predetto articolo.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 13 maggio 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei