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Parere sullo schema di decreto legislativo recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1153, che reca disposizioni per agevolare l’uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati" - 26 agosto 2021 [9717779]

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[doc. web n. 9717779]

Parere sullo schema di decreto legislativo recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1153, che reca disposizioni per agevolare l’uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati" - 26 agosto 2021

Registro dei provvedimenti
n. 307 del 26 agosto 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, l’avvocato Guido Scorza e il dott. Agostino Ghiglia, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero dell’economia e delle finanze;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito Regolamento) e, in particolare, l’articolo 36, par. 4;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio” e, in particolare, l’articolo 24, comma 2;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito: “Codice”) e, in particolare, l’articolo 154, comma 5;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni del segretario generale, formulate ai sensi dell’articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Pasquale Stanzione;

PREMESSO

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha richiesto, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, della legge n. 53 del 2021, il parere del Garante su di uno schema di decreto legislativo di recepimento delle disposizioni della direttiva (UE) n. 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, recante misure volte ad agevolare l’accesso alle informazioni/analisi finanziarie e alle informazioni sui conti bancari e il loro utilizzo per fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di “reati gravi” [come individuati dall’allegato I del Regolamento (UE) n. 2016/794] nonché a favorire la cooperazione tra le unità di informazione finanziaria (FIU) e a consentire a queste ultime l’accesso alle informazioni “in materia di contrasto” per lo svolgimento delle proprie attività.
Tale scambio di informazioni avviene –come precisato nella Relazione illustrativa - “attraverso appositi meccanismi di interscambio, nel pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati personali, come assicurato dai vigenti strumenti eurounitari e nell’osservanza delle ulteriori garanzie e condizioni dettagliatamente disciplinate dalla direttiva stessa”.

Per le suddette finalità di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati gravi, le autorità competenti designate dagli Stati membri devono essere abilitate ad accedere ai rispettivi “registri centralizzati dei conti bancari”, già istituiti ai sensi dell’articolo 32-bis della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

In proposito la direttiva, al fine di garantire un accesso proporzionato alle informazioni, sottolinea l’esigenza che gli Stati membri designino le autorità e gli organismi abilitati ad accedere ai registri centralizzati dei conti bancari e legittimati a chiedere informazioni alle FIU, tenendo conto “della natura, dello status organizzativo, dei compiti e delle prerogative di tali autorità e organismi stabiliti dal rispettivo diritto nazionale, compresi i meccanismi esistenti per proteggere i sistemi finanziari dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo” [considerando (9)].

Ai fini dell’esercizio del potere legislativo delegato, la legge di delegazione indica, quali principi e criteri direttivi ulteriori rispetto a quelli generali di cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti:

- il rispetto “del vigente assetto istituzionale e di competenze stabilito dall’ordinamento nazionale, al fine di tenere conto della natura, dello status organizzativo, dei compiti e delle prerogative delle autorità e degli organismi interessati, ivi compresi i meccanismi esistenti per proteggere il sistema finanziario dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo”, in quanto la legislazione interna già contempla diverse delle previsioni recate dalla direttiva (UE) 2019/1153;

- l’identificazione nel procedimento penale e in quello per l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia), delle attività dirette alla prevenzione, all’accertamento, all’indagine e al perseguimento dei reati gravi (cui si riferisce la direttiva) in relazione alle quali sono consentiti l’accesso al registro centralizzato dei conti bancari e la richiesta di informazioni/analisi finanziarie all’Unità di informazione finanziaria per l’Italia istituita presso la Banca d'Italia  (UIF);

- l’individuazione, nei soggetti di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a) e c), del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269 nonché nell’Ufficio nazionale per il recupero dei beni (ARO), istituito presso il Ministero dell’interno, delle autorità abilitate ad accedere al registro nazionale centralizzato dei conti bancari;

- la designazione, quali organismi competenti a richiedere informazioni e analisi finanziarie alla UIF, del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e della Direzione investigativa antimafia (DIA);

- l’agevolazione, in attuazione dell’articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, della cooperazione tra le Forze di polizia, secondo modalità definite d’intesa tra le stesse.

Tra gli aspetti più rilevanti dello schema di decreto in analisi (oltre alla disciplina del trattamento dei dati personali, di cui si dirà infra) si richiamano, in particolare, quelli inerenti: la designazione delle autorità nazionali competenti, abilitate ad accedere al registro nazionale centralizzato dei conti bancari (Ufficio nazionale per il recupero dei beni istituito presso il Ministero dell’interno, autorità giudiziaria e ufficiali di polizia giudiziaria delegati dal pubblico ministero, servizi centrali e interprovinciali per il contrasto della criminalità organizzata, Ministro dell’interno, Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, questori, direttore della Direzione investigativa antimafia); la designazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e della Direzione investigativa antimafia quali autorità nazionali competenti a richiedere e a ricevere informazioni finanziarie o analisi finanziarie dalla UIF, qualora necessario per lo svolgimento di un procedimento penale o nell’ambito di un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali.

RILEVATO

L’articolo 1 del provvedimento, oltre ad enunciarne l’obiettivo, ne definisce i rapporti con la disciplina vigente in materia.

L’articolo 2 introduce le definizioni rilevanti, tra le quali quelle relative al “registro nazionale centralizzato dei conti bancari” (identificato nella sezione dell’Anagrafe tributaria di cui all’articolo 7, comma sesto, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605), alle “informazioni finanziarie” e “analisi finanziarie”, nonché alle “informazioni sui conti bancari” e “informazioni in materia di contrasto”, riferite a tutte le informazioni o i dati già detenuti dalle “autorità competenti” individuate nell’articolato o alle stesse accessibili, in particolare a fini di polizia, accertamento o prevenzione dei reati. Tali dati possono essere oggetto di comunicazione, da parte delle autorità competenti individuate dal provvedimento, nelle ipotesi in cui la UIF non possa accedervi direttamente sulla base delle disposizioni vigenti.

Quanto all’oggetto della definizione, l’articolo 2, n. 6), della direttiva ricomprende nell’ambito della nozione di “informazioni in materia di contrasto” anche le informazioni rilevabili dai casellari giudiziali, quelle su indagini, sul congelamento o sul sequestro di beni o su altre misure di carattere investigativo o, comunque, provvisorio, nonché informazioni su condanne e confische.

L’articolo 3 individua, nel rispetto del su descritto criterio di delega, le “autorità nazionali competenti abilitate ad accedere al registro nazionale centralizzato dei conti bancari”, tra le quali annovera : l’Ufficio nazionale per il recupero dei beni (ARO) istituito presso il Ministero dell’interno, l’autorità giudiziaria e gli ufficiali di polizia giudiziaria su delega del Pubblico Ministero, i servizi centrali e interprovinciali per il contrasto della criminalità organizzata di cui all’articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, il Ministro dell’interno, il Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, i questori e il direttore della Direzione investigativa antimafia.

Al comma 2 del medesimo articolo si stabilisce, inoltre, che l’accesso e la consultazione dell’archivio dei rapporti sono consentiti esclusivamente quando necessari per lo svolgimento di un procedimento penale o di un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 371-bis del codice di procedura penale circa le prerogative riservate al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.  L’accesso e la consultazione possono avvenire sulla base di convenzioni stipulate tra le Autorità competenti e l’Agenzia delle entrate, la quale gestisce - nell’ambito dell’Anagrafe Tributaria – tale registro, con le modalità di cui all’articolo 47 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 comprensive, come tali, del parere conforme del Garante.
L’articolo 4 disciplina l’accesso alle informazioni sui conti bancari da parte delle autorità designate come competenti, tra le quali – novellando l’articolo 7, comma 11, del d.P.R. n. 605 del 1973- si introduce anche l’Ufficio ARO, il quale potrà accedervi per lo svolgimento dei propri compiti, come sanciti dall’articolo 1 della decisione 2007/845/GAI.

La disposizione prevede, inoltre, che possono essere autorizzati all’accesso alle informazioni sui conti bancari i soli ufficiali di polizia giudiziaria, conformemente a quanto stabilito dall’articolo 4, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale n. 269/2000, richiamato dall’articolo 21 della legge di delegazione.

L’articolo 5 -con salvezza delle competenze e delle funzioni di coordinamento e impulso investigativo attribuite alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo- designa quali “autorità nazionali competenti che possono richiedere e ricevere informazioni finanziarie o analisi finanziarie dalla UIF” il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la DIA, come previsto dai criteri direttivi specifici contenuti nella legge di delegazione.

L’articolo 6 attua l’articolo 10 della direttiva, relativo ai rapporti tra autorità competenti di diversi Stati membri. Il Nucleo speciale di polizia valutaria e la DIA dovranno, in particolare, riscontrare le richieste presentate da autorità competenti di altro Stato membro, trasmettendo, a condizioni di reciprocità, le informazioni finanziarie e le analisi finanziarie ottenute dalla UIF, necessarie per prevenire, accertare o contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo, conformemente alle finalità per cui esse sono state richieste o fornite, salvo che la UIF ne consenta la trasmissione ad altri organi a fini diversi, nel rispetto del principio di limitazione della finalità di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento.

L’articolo 7, nell’attuare l’articolo 8 della direttiva- relativo al potere di richiesta, da parte delle FIU alle autorità designate come competenti, delle “informazioni in materia di contrasto” – precisa che l’accesso a tali informazioni avviene nel rispetto del segreto investigativo.

L’articolo 8 recepisce il disposto di cui all’articolo 9 della direttiva, relativo allo scambio, con le FIU di altri Stati membri, di informazioni o analisi finanziarie suscettibili di rilevare per il trattamento o l’analisi di informazioni connesse al terrorismo o alla criminalità organizzata associata al terrorismo. Sul punto, lo schema di decreto disciplina anche l’ambito circolatorio delle informazioni così acquisite, prevedendo in particolare che la UIF, fermo restando l’obbligo di denuncia ex articolo 331 del codice di rito penale e di acquisizione del consenso della FIU dello Stato fornente le informazioni, nel rispetto dei limiti eventualmente da quest’ultima indicati, trasmetta tempestivamente tali informazioni alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (DNAA) e, per il tramite del Nucleo speciale di polizia valutaria e della DIA, al Comitato di analisi strategica antiterrorismo (CASA). Tale organo è, infatti, già destinatario delle segnalazioni relative al terrorismo trasmesse al Nucleo speciale di polizia valutaria dalla UIF nonché degli esiti delle analisi della stessa su specifiche anomalie da cui emergano condotte riconducibili al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.

L’articolo 9 – attuando gli articoli 11 e 12 della direttiva – disciplina le modalità di trasmissione delle informazioni sui conti bancari e sulle analisi finanziarie all’Europol, per l’adempimento delle proprie funzioni.

Di particolare interesse risulta l’articolo 10 (attuativo dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva), relativo al trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività disciplinate dal decreto.

L’articolo precisa, al comma 1, che al trattamento dei dati personali svolto per le finalità del decreto si applica la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (dizione conforme a quella utilizzata nel d.lgs. 231 del 2007 e che include, dunque, il Regolamento, il Codice e il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, ciascuno in relazione ai rispettivi ambiti applicativi).

Il comma 2 precisa, inoltre, che in relazione agli scambi informativi previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, comma 2, si applica, relativamente al trattamento dei dati appartenenti a categorie particolari, il disposto di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 51 del 2018, trattandosi in ogni caso di comunicazioni inerenti autorità di contrasto.

Ne consegue, dunque, che il trattamento può svolgersi solo se strettamente necessario e assistito da garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell’interessato e specificamente previsto dal diritto dell’Unione europea o da legge o, nei casi previsti dalla legge, da regolamento, ovvero, ferme restando le garanzie dei diritti e delle libertà, se necessario per salvaguardare un interesse vitale dell’interessato o di un’altra persona fisica o se ha a oggetto dati resi manifestamente pubblici dall’interessato.

Il comma 3, infine, nel precisare che gli accessi di cui all’articolo 3 e gli scambi di cui all’articolo 5 avvengono con modalità idonee a garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, consente, a tal fine, il ricorso - con clausola d’invarianza finanziaria- a specifiche convenzioni tra le Amministrazioni interessate, sentito il Garante.

L’articolo 11 disciplina le modalità di registrazione delle richieste di informazioni trasmesse, prevedendo che il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, la DIA e la UIF, per quanto di rispettiva competenza, registrino in appositi file di log le richieste di informazioni e analisi finanziarie, da conservare per i cinque anni successivi alla loro creazione. Vengono, inoltre, indicate le informazioni minime che tali registrazioni devono consentire di conoscere e si prevede che, in caso di richiesta del Garante, il titolare e il responsabile del trattamento mettano le registrazioni a disposizione dell’Autorità.

In attuazione dell’articolo 18 della direttiva, l’articolo 12 disciplina le limitazioni dell’esercizio dei diritti dell’interessato, con riferimento agli scambi di informazioni e analisi previsti dal decreto, in ragione del riferimento ampio ai “dati personali […] trattati nell’ambito della presente direttiva”, contenuto nell’articolo 18 della direttiva stessa.

Ai fini della disciplina delle limitazioni si richiamano le disposizioni interne complementari alle (o attuative delle) norme unionali richiamate dall’articolo 18 della direttiva (artt. 23 del Regolamento e 15, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680), ovvero:

- gli articoli 2-undecies e 2-duodecies del Codice, concernenti, rispettivamente, le limitazioni dei diritti dell’interessato nella generalità dei trattamenti nonché in relazione a quelli effettuati per ragioni di giustizia;

- l’articolo 14 del decreto legislativo n. 51 del 2018, riguardante, in particolare, i trattamenti svolti nel contesto di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, l’esecuzione di sanzioni penali, l’applicazione delle misure di prevenzione e di sicurezza.

L’articolo 13 prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze trasmetta annualmente (oltre che alla Commissione europea), al Ministero dell’interno, ai fini della presentazione al Parlamento della relazione sull’attività delle Forze di polizia e sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale, i dati statistici relativi all’efficacia dei sistemi di lotta contro i reati gravi forniti dalle autorità competenti di cui agli articoli 3 e 5 del provvedimento e dalla UIF..

L’articolo 14 prevede che la Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza condividano tempestivamente, attraverso modalità tecniche definite congiuntamente, le informazioni finanziarie e le analisi finanziarie, sulla base dei rispettivi comparti di specialità.

Naturalmente, anche questo tipo di condivisione di informazioni – nella misura in cui interessi dati personali – avverrà nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 51 del 2018, in virtù della clausola generale di disciplina di cui all’articolo 10 dello schema di decreto legislativo.

RITENUTO

Il testo su cui si esprime il parere recepisce le indicazioni rese dall’Ufficio - anche su aspetti di particolare rilevanza - nell’ambito di un approfondito confronto con il Ministero e le altre Amministrazioni interessate.

In particolare, tali indicazioni hanno riguardato i seguenti profili:

a) la necessità di ricondurre i trattamenti non svolti dalle autorità incaricate di specifiche funzioni di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali (ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 51 del 2018) nell’ambito di applicazione del Regolamento e, quindi, del Codice, con particolare riguardo agli obblighi di sicurezza ivi previsti (cfr. artt. 6, c.4. lett.b) e 10, in particolare comma 1, ove il riferimento inserito alla “normativa vigente in materia di protezione dei dati personali” ricomprende tutte le fonti vigenti in materia);

b) l’esigenza di garantire una definizione della nozione di “informazioni finanziarie” (oggetto principale dei trattamenti disciplinati) e “informazioni in materia di contrasto” strettamente aderente alle disposizioni della direttiva (art. 2, c.1, lett.c) e g);

c) la necessità di circoscrivere il novero delle autorità legittimate agli scambi informativi alle sole effettivamente incaricate, nell’ordinamento interno, di funzioni corrispondenti a quelle previste dalla direttiva (cfr., in particolare, artt. 3 e 5);

d) l’opportunità di definire in maniera puntuale e conforme alla disciplina unionale le tipologie di delitti per la prevenzione dei quali si legittimano gli scambi informativi, rendendo in tal modo i presupposti per l’attivazione degli stessi pienamente funzionali e rispondenti ai requisiti sanciti dalla direttiva (art. 2, c.1, lett.h), i), l). In particolare, le definizioni di riciclaggio, reati presupposto associati e finanziamento del terrorismo- valevoli ai fini degli scambi informativi con le autorità competenti degli altri Stati membri- riproducono quelle contenute nelle disposizioni unionali richiamate dalla direttiva 2019/1153. In particolare, la definizione di riciclaggio di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h) - che riproduce quella contenuta nell’articolo 3 della direttiva (UE) 2018/1673, in fase di recepimento – ricomprende tutte le condotte riconducibili ai cd. “reati di riciclaggio”, già contemplati, anche se con diversa denominazione, dal nostro ordinamento (si pensi al delitto di ricettazione di cui all’articolo 648 del codice penale);

e) l’opportunità di disciplinare le modalità di accesso e consultazione delle informazioni sui conti bancari, da parte delle autorità competenti, con apposite convenzioni da stipularsi secondo la specifica procedura di cui all’articolo 47 del decreto legislativo n. 51 del 2018, dunque con la previsione anche del parere conforme del Garante (cfr. art. 3, c.3, ma anche, sotto un profilo solo in parte diverso, art. 10, c. 3).

CONSIDERATO

Anche alla luce delle modifiche apportate su indicazione dell’Autorità, lo schema di decreto prevede trattamenti conformi alla disciplina di protezione dati complessivamente intesa, delineando garanzie adeguate al rispettivo livello di rischio e sottendendo, dunque, un congruo bilanciamento tra esigenze investigativo-giudiziarie e diritto alla protezione dei dati personali.

Quale unico aspetto suscettibile di perfezionamento, residua la previsione di cui all’articolo 6, comma 4, lettera b). Essa-  nel disciplinare la comunicazione ad organi diversi dalle autorità designate come competenti e l’utilizzo, per finalità ulteriori rispetto a quelle di contrasto, delle informazioni e delle analisi finanziarie ottenute da autorità di altri Stati- richiama, quale presupposto di legittimità ulteriore rispetto al consenso della FIU dello Stato cedente, anche il principio di limitazione della finalità di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento.

Il riferimento a tale principio è certamente corretto, nella misura in cui riconduce i trattamenti di dati personali funzionali a scambi informativi non aventi, per definizione, finalità di accertamento, prevenzione o repressione dei reati, nell’ambito applicativo del Regolamento stesso, rilevante ratione materiae, anche in base a quanto disposto dall’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 51 del 2018.

E tuttavia, se il Regolamento disciplina il segmento del trattamento che ha origine con l’acquisizione delle informazioni da parte dell’autorità terza, il segmento precedente, consistente nella comunicazione dei dati stessi da parte delle autorità competenti di cui al comma 3- in quanto svolto appunto da autorità di contrasto che detengono le medesime informazioni per fini di accertamento, prevenzione o repressione dei reati- è riconducibile alla disciplina del d.lgs. 51 del 2018.

Ciò comporta anche la necessità di una previsione normativa (unionale o interna) che consenta il trattamento dei dati, raccolti per fini di accertamento, prevenzione e repressione dei reati, per scopi diversi, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del medesimo decreto legislativo. 

L’applicabilità (anche ai trattamenti in esame) di tale disposizione deriva dalla previsione generale di cui all’articolo 10, comma 1, dello schema, che nella dizione lata “normativa vigente in materia di protezione dei dati personali” comprende anche il d.lgs. n. 51 del 2018 nella sua interezza. E tuttavia il richiamo, contenuto nell’articolo 6, comma 4, lettera b), dello schema di decreto al solo Regolamento, potrebbe apparire come speciale rispetto alla più generale previsione dell’articolo 10 e tale, dunque, da assorbirla, escludendo l’applicabilità del d.lgs. 51 del 2018 al primo segmento di trattamento, come sopra descritto,

Al fine di evitare ogni possibile dubbio interpretativo in tal senso, valuti dunque l’Amministrazione l’opportunità di integrare la previsione di cui all’articolo 6, comma 4, lettera b), aggiungendo, in fine, le seguenti parole: “ e del disposto di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51”

IL GARANTE

ai sensi degli articoli 36, paragrafo 4, e 57, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento, nonché 21, comma 1, della legge n. 53 del 2021, esprime parere favorevole sullo schema di decreto legislativo recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1153, che reca disposizioni per agevolare l’uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI”, con la seguente osservazione, esposta nel “Considerato”:

- valuti l’Amministrazione l’opportunità di integrare la previsione di cui all’articolo 6, comma 4, lettera b) aggiungendo, in fine, le seguenti parole: “ e del disposto di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51”.

Roma, 26 agosto 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei