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Provvedimento dell'8 luglio 2021 [9704173]

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[doc. web n. 9704173]

Provvedimento dell'8 luglio 2021

Registro dei provvedimenti
n. 267 dell'8 luglio

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo ai sensi dell’art. 77 del Regolamento presentato al Garante in data 19 settembre 2019 dalla sig.ra XX, la quale ha lamentato una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali in relazione alla pubblicazione, sul sito “XX”, di un estratto di un libro (“XX”, scritto da XX ed edito da Lit Edizioni S.r.l), nel quale risultano presenti i dati anagrafici del figlio minorenne, chiedendo al Garante di adottare i provvedimenti di competenza;

CONSIDERATO che la reclamante ha, in particolare, rappresentato che:

- il libro contiene una «narrazione in maniera romanzata di scorci di vita realmente vissuti dal minore» al cui nome, peraltro, «viene impropriamente abbinato il cognome della madre»;

- tale pubblicazione è avvenuta «in assenza della necessaria ed indispensabile autorizzazione nonché consenso della madre»;

- nessun riscontro ha avuto la comunicazione da lei inviata all’editore e all’autore della pubblicazione, in data 15 aprile 2019, nella quale formulava le proprie rimostranze, chiedendo la sospensione delle vendite e il ritiro del libro dal mercato editoriale;

VISTA la richiesta di informazioni inviata formulata dall’Ufficio (nota del 27 febbraio 2020, prot. 8378), reiterata il 6 giugno 2020 (prot.20793), e la nota di risposta del 30 giugno 2020 con cui l’autore della pubblicazione e curatore del sito “XX”, per il tramite del proprio legale, ha replicato che:

- il libro XX nasce dall’idea di creare un luogo di aggregazione per confrontarsi sul tema della genitorialità e di far emergere le doglianze dei papà, in particolare di quelli separati. «La realtà e la fedeltà dei racconti, quindi, sono stati giustificati dalla necessità di arrivare al cuore della questione, la tutela del minore».

- «il libro... ha inteso offrire al lettore la testimonianza vera di padri che hanno condiviso la loro storia personale, con particolare riferimento al rapporto con i figli minori... Anche nel capitolo “XX”, l’intento dell’autore è stato quello di evidenziare il buon rapporto che il padre ha espresso nei confronti del figlio minore, il quale è stato impersonalmente individuato con l’espressa autorizzazione del padre»;

- «nessun elemento fornito dal racconto permette una precisa individuazione del minore, come d’altronde evidenziato nello stesso reclamo presentato, nel quale si afferma che “al minore viene impropriamente abbinato il cognome della madre”»;

- il minore è affidato ad entrambi i genitori e l’autore ha agito con il consenso di uno di loro (il padre), con l’intento di perseguire esclusivamente l’interesse di tutelare il rapporto di questi con il padre, senza fornire elementi chiari idonei ad individuarlo;

- «la pubblicazione in questione deve essere intesa, ai sensi della normativa vigente, in ogni caso come una pubblicazione cd di settore ove l'interesse per la tutela dei papà nel loro rapporto con i figli diventa un interesse di cronaca di interesse pubblico»;

VISTA la nota dell’Ufficio del 5 novembre 2020 (prot. n. 41729/20) con la quale, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, è stato comunicato all’Autore della pubblicazione l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento e notificate le possibili violazioni di legge in rapporto:

- all’art. 12, commi 3 e 4 del Regolamento alla luce del mancato riscontro all’istanza del reclamante;

- al principio generale di “liceità e correttezza” del trattamento di cui all’art. 5 par. 1, lett. a), del Regolamento;

- alle specifiche disposizioni applicabili al caso in esame individuate negli artt. 136 e ss. del Codice che disciplinano il trattamento dei dati per finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero, anche nell’espressione artistica e letteraria, nonché nell’art. 7 delle Regole deontologiche e nella Carta di Treviso che individuano le garanzie a tutela dei minori;

- all’art. 2 quater del Codice che dispone che il rispetto delle Regole deontologiche costituisce «condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento»;

VISTA la nota del 3 dicembre 2020 con cui il predetto autore, nel richiamare le precedenti difese, ha inteso precisare che:

- la pubblicazione del passo in contestazione non può essere interpretata come dannosa per la figura del minore o per quella del suo rapporto con i genitori;

- non vi era alcuna dolosa volontà di arrecare danno al minore bensì l’intento, nel riportare un racconto reso dal genitore, «di tutelare e informare quella fetta di lettori che si trovano in situazioni simili»;

RILEVATA l’assenza, nel corso dell’istruttoria, di specifiche argomentazioni, da parte dell’autore della pubblicazione, in ordine al mancato riscontro all’istanza formulata dalla reclamante in data 15 aprile 2019 e rilevato, d’altra parte, che la predetta istanza era stata rivolta dalla reclamante più specificamente all’Editore;

VISTA la nota dell’Ufficio del 29 marzo 2021 (prot. 16685) con cui, stante l’assenza di risposta alle note inviate dall’Ufficio, è stata rinnovata alla LIT Edizioni S.r.l. la richiesta di fornire osservazioni al reclamo, anche in riferimento all’omesso riscontro alla citata istanza della reclamante del 15 aprile 2019;

VISTA la risposta fornita in data 3 aprile 2021 dal predetto Editore (ora LIT Edizioni S.a.s.) il quale, con riferimento al lamentato mancato riscontro alla predetta istanza della reclamante, dichiara che «all’epoca Lit edizioni s.r.l. era amministrata da altro amministratore e di non aver ricevuto la comunicazione né quelle successive» e che ha preso atto del reclamo con la pec del Garante ricevuta in data 29 marzo 2021; inoltre, nel merito del trattamento, aggiunge che:

- «il libro nasce, come riferito dall’autore, da un progetto di far nascere un luogo di incontro, finalizzato alla creazione di dibattiti e confronti su tematiche relative alla paternità e la maternità ... di riportare al centro di ogni attività il benessere supremo del minore, che ha diritto di poter fare affidamento su entrambi i genitori e in egual misura tra loro» offrendo, in particolare, spazio ai papà separati;

- «nel capitolo “XX”, l’intento dell’autore è stato quello di evidenziare il buon rapporto che il padre ha espresso nei confronti del figlio minore ...che è stato impersonalmente individuato con l’espressa autorizzazione del padre»;

- nessun elemento fornito dal racconto permette una precisa individuazione del minore al quale, come rilevato dalla stessa reclamante, era stato associato il cognome materno e non quello paterno;

- l’autore della pubblicazione ha agito con il consenso del padre titolare della responsabilità genitoriale e affidatario, congiuntamente alla madre, del minore e nessuna conseguenza lesiva della personalità del minore può essere attribuita alla pubblicazione;

- l’attenzione andrebbe piuttosto rivolta al conflitto genitoriale connesso alla separazione e all’affidamento del minore, al fine di evitare possibili strumentalizzazioni del caso da parte dei genitori per il perseguimento dei loro propri interessi;

- «il libro è stato sostituito da altra pubblicazione ed ha avuto scarsissima diffusione»;

VISTA la replica del 14 aprile 2021 con cui la reclamante, tramite il proprio legale, ha eccepito che:

- contrariamente a quanto affermato dall’Editore, la pec del 15 aprile 2019 è stata regolarmente consegnata e ricevuta dalla LIT Edizioni s.r.l., come comprovato dalla relativa documentazione;

- era necessario da parte dell’Editore acquisire il consenso di entrambi i genitori ai fini della pubblicazione;

- è inequivocabile l’identificazione del minore, rispetto al quale assume rilievo, ai fini del reclamo, la violazione delle disposizioni materia di protezione dei dati personali e non il dato del turbamento della sua personalità o del conflitto genitoriale;

- è incomprensibile e priva di alcun riscontro probatorio l’affermazione relativa all’avvenuta sostituzione del libro e il riferimento ai dati di vendita in assenza della relativa prova documentale;

VISTA la nota dell’Ufficio del 28 aprile 2021 (prot. n. 23862/21) con la quale ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, è stato comunicato all’Editore l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento e notificate le possibili violazioni di legge in rapporto:

- all’art. 12, commi 3 e 4 del Regolamento alla luce del mancato riscontro all’istanza del reclamante;

- al principio generale di “liceità e correttezza” del trattamento di cui all’art. 5 par. 1, lett. a), del Regolamento;

- alle specifiche disposizioni applicabili al caso in esame individuate negli artt. 136 e ss. del Codice che disciplinano il trattamento dei dati per finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero, anche nell’espressione artistica e letteraria, nonché nell’art. 7 delle Regole deontologiche e nella Carta di Treviso che individuano le garanzie a tutela dei minori;

- all’art. 2 quater, comma 4, del Codice che dispone che il rispetto delle Regole deontologiche costituisce «condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento»;

VISTE le osservazioni di LIT Edizioni S.a.S. con le quali, nel richiamare le argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato:

- ribadisce di non conoscere le ragioni per cui il precedente amministratore della Società non abbia fornito riscontro alla richiesta della reclamante del 15 aprile 2019 e «da una ricerca successiva ed attuale sulla posta elettronica certificata di non aver rinvenuto traccia delle comunicazioni»;

- dichiara di aver comunque provveduto alla “messa fuori catalogo” del libro, determinando così la pressoché totale irreperibilità del volume dall’e-commerce (come comprovato dai documenti allegati), pur se permane la scelta delle librerie – indipendente dalle determinazioni dell’Editore – di restituire o meno i volumi dopo la loro messa fuori catalogo (motivo per cui il libro risulta disponibile su altre piattaforme di e-commerce “amazon”);

- evidenzia, infine, di non essere incorsa in passato in analoghe violazioni;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO che l’articolo oggetto di contestazione deve essere ricondotto ai trattamenti effettuati nell’esercizio della libertà di espressione e pertanto trovano applicazione nella loro integralità gli artt. 136 − 139 del Codice e le Regole deontologiche di cui all’art. 139 del Codice medesimo;

CONSIDERATO che l’art. 137, comma 3, del Codice individua come limite alla diffusione dei dati personali per le finalità descritte il rispetto del principio della “essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”, che trova ulteriore specificazione nelle Regole deontologiche (art. 6), il cui rispetto viene invocato anche con riferimento al trattamento di dati personali riguardanti i congiunti della persona oggetto di notizia (art. 5), da interpretarsi con maggior rigore se si tratta di minori di età;

CONSIDERATO inoltre che, proprio riguardo ai minori, l’art. 7 delle citate Regole deontologiche prevede autonome e specifiche garanzie a tutela della loro sfera privata, le quali non vengono meno nel caso di storie e narrazioni di tipo biografico;

CONSIDERATO inoltre che, come indicato nella Carta di Treviso, richiamata dal citato articolo 7, tali garanzie devono essere salvaguardate a prescindere dall’eventualità che sia lo stesso genitore a rivelare informazioni relative ai figli o siano (cfr. ex pluribus, provv. Garante 24 giugno, n. 112 - doc. web n. 9471155 e 21 aprile 2016, doc. web n. 5029484, cfr. anche provv. Garante 12 novembre 2020 n.220 - doc. web n. 9521886);

RITENUTO che il progetto descritto dall’Autore della pubblicazione oggetto di reclamo – e condiviso dal relativo Editore – possa avere effettivamente finalità di interesse pubblico meritevoli di considerazione, ma che proprio la delicatezza dei temi affrontati – coinvolgenti minori di età − richieda il più rigoroso rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, considerati anche gli effetti diffusivi della rete;

RILEVATO, in particolare, che il capitolo “XX” contenuto nel libro "XX” - Prima Edizione, contiene dati identificativi del minore − quali sono il nome proprio di quest’ultimo associato al cognome della madre – e attiene alla storia personale e familiare del minore, con riferimenti alla separazione dei genitori;

PRESO ATTO delle misure adottate dall’Autore e dall’Editore al fine di impedire l’ulteriore diffusione del libro;

RILEVATO, d’altra parte, che un estratto del capitolo risulta reperibile in rete tramite i motori di ricerca, sulla base di una ricerca effettuata a partire dai suindicati dati identificativi del minore, la quale restituisce tali risultati:

«XX
https://....
XX»;

RITENUTO che il trattamento descritto configuri una violazione dei citati artt. 2 quater, comma 4, 137, comma 3, e 139 del Codice e 5, 6 e 7 delle Regole deontologiche, nonché dei principi generali di liceità e correttezza del trattamento dei dati personali di cui all’art. 5, par. 1 lett. a), del Regolamento;

CONSIDERATO che il rispetto delle citate Regole deontologiche costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali (art.2 – quater del Codice);

RITENUTO pertanto, ai sensi dell’art. 57 par. 1, lett. f), del Regolamento di dover valutare il reclamo fondato e per l’effetto,

- ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento di dover ammonire XX e LIT Edizioni S.a.S., in ragione delle violazioni riscontrate con riferimento al capitolo “XX” – Prima edizione, pubblicato anche sul sito “XX” - affinché si adegui integralmente alle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati in ambito giornalistico sopra richiamate;

- ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) del Regolamento di dover vietare l’ulteriore trattamento dei dati identificativi del minore nel cui interesse è stato presentato reclamo, anche attraverso l’adozione di adeguate misure tecniche volte a sottrarne la reperibilità attraverso i motori di ricerca, eccettuata la mera conservazione degli stessi ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria; divieto la cui inosservanza può essere soggetta alla sanzione penale di cui all’art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e) del Regolamento;

RILEVATO che il profilo relativo al mancato riscontro all’istanza formulata alla LIT Edizioni S.r.l. in data 15 aprile 2019 – allo stato degli atti − presenta confini non del tutto definiti con riferimento alle responsabilità da ascrivere alla LIT Edizioni S.a.S., quale titolare attualmente interessato dal reclamo, ma che comunque evidenzia (anche alla luce dei ritardi del predetto Titolare nel fornire risposta anche alle richieste inviategli dall’Ufficio nel corso dell’istruttoria preliminare) elementi astrattamente idonei ad integrare gli estremi di una violazione dell’art. 12 del Regolamento;

RITENUTO pertanto di dover rivolgere a LIT Edizioni S.a.S. un avvertimento, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. a), del Regolamento, in relazione alla circostanza che l’inerzia nel fornire riscontro ad una richiesta riconducibile all’esercizio di uno dei diritti previsti dagli articoli 15-21 del Regolamento − quale lamentata dalla reclamante nel caso in esame − configura una condotta contra legem, passibile anche di sanzione (art. 83, par. 5. lett. b), invitando la Società ad individuare, in relazione a future fattispecie analoghe, misure adeguate a garantire l’effettivo esercizio dei diritti degli interessati nei termini e con le modalità previste dal citato art. 12 del Regolamento;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento. dichiara fondato il reclamo e per l’effetto:

a) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento, dispone la misura dell’ammonimento nei confronti di XX e LIT Edizioni S.a.S. in ragione delle violazioni riscontrate con riferimento al capitolo “XX” – Prima edizione, pubblicato anche sul sito “XX” – affinché si adegui integralmente alle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati in ambito giornalistico con particolare riferimento agli artt. artt. 2 quater, comma 4, 137, comma 3, e 139 del Codice, artt. 5, 6 e 7 delle Regole deontologiche, art. 5, par. 1 lett. a), del Regolamento;

b) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) del Regolamento, dispone il divieto di ulteriore trattamento dei dati identificativi del minore nel cui interesse è stato presentato reclamo, anche attraverso l’adozione di adeguate misure tecniche volte a sottrarne la reperibilità attraverso i motori di ricerca, eccettuata la mera conservazione degli stessi ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria;

c) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. a), del Regolamento, dispone la misura dell’avvertimento nei confronti di LIT Edizioni S.a.S. in relazione alla circostanza che l’inerzia nel fornire riscontro ad una richiesta riconducibile all’esercizio di uno dei diritti previsti dagli articoli 15-21 del Regolamento − quale lamentata dalla reclamante nel caso in esame − configura una condotta contra legem, passibile anche di sanzione amministrativa (art. 83, par. 5. lett. b), invitando la Società ad individuare, in relazione a future fattispecie analoghe, misure adeguate a garantire l’effettivo esercizio dei diritti degli interessati nei termini e con le modalità previste dal citato art. 12 del Regolamento;

d) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di XX e LIT Edizioni S.a.S.. in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo.

Il Garante invita, ai sensi degli artt. 157 del Codice e 58, par. 1, lett. a), del Regolamento (UE) 2016/679, XX e LIT Edizioni S.a.S., entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, a comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto e di fornire comunque riscontro adeguatamente documentato. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui agli artt. 166 del Codice e dell’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 8 luglio 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei