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Parere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sullo schema di decreto concernente le modalità estensive dell’ISEE corrente, ai sensi dell’art. 10, comma 4, del d.lgs. 147/2017 - 13 maggio 2021 [9699649]

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[doc. web n. 9699649]

Parere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sullo schema di decreto concernente le modalità estensive dell’ISEE corrente, ai sensi dell’art. 10, comma 4, del d.lgs. 147/2017 - 13 maggio 2021

Registro dei provvedimenti
n. 189 del 13 maggio 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito, Regolamento);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali – di seguito, Codice)

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) (su cui il Garante ha espresso parere favorevole con provv. n. 361 del 22 novembre 2012, reperibile su www.garanteprivacy.it, doc. web n. 2174496), e, in particolare:

• l’art. 2, comma 5, ai sensi del quale “L'ISEE può essere sostituito da analogo indicatore, definito «ISEE corrente» e calcolato con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9 e secondo le modalità ivi descritte”;

• l’art. 5, che definisce le modalità di calcolo dell’Indicatore della situazione patrimoniale ai fini del calcolo dell’ISEE;

• il richiamato art. 9, che indica le circostanze nelle quali è possibile richiedere il calcolo dell’ISEE corrente e le relative modalità di calcolo e validità;

• l’art. 11, in materia di controlli, il quale al comma 2 prevede che “l’INPS, nel rispetto delle misure di sicurezza contenute nel disciplinare tecnico di cui all’articolo 12, comma 2, attiva le procedure di scambio telematico delle informazioni con l’Agenzia delle entrate al momento della completa e valida ricezione dei dati autodichiarati”, mentre al comma 3 prevede che “In relazione ai dati autodichiarati dal dichiarante, l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua e rende disponibile all'INPS, negli stessi tempi e con le stesse modalità di cui al comma precedente, l'esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto ai dati presenti nel Sistema informativo dell'anagrafe tributaria”;

• il citato art. 12, comma 2, ai sensi del quale “l'INPS, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, approva con decreto direttoriale il disciplinare tecnico contenente le misure di sicurezza, atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentali dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. In particolare, il disciplinare specifica le regole tecniche in conformità alle quali le procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici garantiscono la riservatezza dei dati trattati nell'ambito del sistema informativo ISEE, anche in riferimento alle modalità di accesso”;

VISTO il decreto direttoriale n. 5 del 9 marzo 2015, con il quale l’INPS ha approvato il disciplinare tecnico di cui al summenzionato art. 12, comma 2, del d.P.C.M. 159/2013 (su cui il Garante ha espresso parere favorevole con provv. n. 62 del 5 febbraio 2015, doc. web n. 3769046);

VISTO il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà, e ss.mm., e, in particolare:

• l’art. 10, comma 4 – come modificato, da ultimo, dall’art. art. 7, comma 1, del decreto legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 – ai sensi del quale “A decorrere dal 1° gennaio 2020, la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre. In ciascun anno, a decorrere dal 2020, all'inizio del periodo di validità, fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente. Resta ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare, mediante modalità estensive dell'ISEE corrente da individuarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nei casi in cui la DSU sia stata presentata a decorrere dal 1° settembre 2019 e prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, si applica la disciplina precedente”;

• il successivo comma 5, che definisce le circostanze nelle quali è possibile richiedere il calcolo dell’ISEE corrente e della sua componente reddituale ISRE e le relative modalità di calcolo e validità;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 9 agosto 2019, recante Individuazione delle modalità tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione ISEE precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS (su cui il Garante ha espresso parere favorevole con provv. n. 136 del 20 giugno 2019, doc. web n. 9124390), e, in particolare, gli artt. 2, comma 4, 4, e 5, con riferimento alle omissioni o difformità riscontrate nei dati dichiarati rispetto alle informazioni disponibili negli archivi dell'INPS o dell'Anagrafe tributaria, anche in relazione all’ISEE corrente;

VISTA la richiesta di parere, pervenuta in data 9 aprile 2021, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente l’individuazione delle modalità estensive dell’ISEE corrente, da adottare ai sensi del menzionato art. 10, comma 4, del d.lgs. 147/2017 – corredato di relazione illustrativa e relazione tecnica – nella quale viene segnalato che “la disciplina prevista dal provvedimento trova applicazione dal 1° luglio 2021”;

RILEVATO che lo schema di decreto – dopo aver premesso che “l’attuale formulazione dell’ISEE corrente già [consente] l’aggiornamento dei dati reddituali” e quindi il medesimo si occupa di “intervenire sul solo aggiornamento dei dati patrimoniali” – dispone, in particolare, che:

• a decorrere dal 1° aprile di ciascun anno, in presenza di un ISEE in corso di validità, l’ISEE corrente può essere presentato anche nel caso che l’Indicatore della situazione patrimoniale, riferito all’anno precedente a quello di presentazione della DSU, differisca per più del 20% rispetto al medesimo indicatore calcolato in via ordinaria (e cioè, riferito al secondo anno precedente), provvedendo pertanto alla relativa sostituzione dell’indicatore utilizzato per il calcolo della situazione patrimoniale; tale ISEE corrente rimane valido fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione del modulo sostitutivo. Vengono altresì disciplinati i casi in cui si rende necessario l’aggiornamento, sia contestualmente che successivamente, della componente reddituale (art. 2);

• “Ai fini dell’attestazione dell’ISEE corrente, di cui all’art. 11, comma 4, del Regolamento ISEE, l’INPS può rilevare eventuali omissioni o difformità, rispetto a quanto dichiarato mediante la consultazione delle Comunicazioni obbligatorie. Ai medesimi fini, l’Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua e rende disponibili all’INPS nelle modalità di cui all’articolo 11, comma 3 del Regolamento ISEE, l’esistenza di omissioni, ovvero difformità dei dati auto-dichiarati rispetto ai dati presenti nel Sistema informativo dell’anagrafe tributaria, incluse eventuali difformità su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare e l’esistenza non dichiarata di rapporti di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Mediante accordi convenzionali sono stabilite le modalità di scambio di dati tra l’Agenzia delle entrate e l’INPS per le finalità del presente comma” e “In sede di attuazione dell’ISEE corrente, oltre alle omissioni o difformità eventualmente riscontrate anche ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del Regolamento ISEE, sono riportate, con riferimento al patrimonio mobiliare, le informazioni a livello del componente e del nucleo familiare, di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a) e b) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 9 agosto 2019” (art. 4, commi 1 e 2);

• “Periodicamente, via via che le informazioni risultano disponibili, i dati auto-dichiarati sono sottoposti a controlli, anche successivi al rilascio dell’attestazione, con le modalità di cui all’articolo 11 del Regolamento ISEE, e a verifica di coerenza rispetto a quanto risultante dalle Comunicazioni obbligatorie. In particolare, l’INPS procede al controllo dei dati di cui all’articolo 10, comma 8 del Regolamento ISEE, di concerto con l’Agenzia delle entrate, con riguardo alla concreta disponibilità degli stessi. A tali fini sono utilizzate le Comunicazioni obbligatorie e le altre pertinenti informazioni disponibili nell’Anagrafe tributaria e negli archivi dell’INPS, nonché le informazioni su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell’articolo 11, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sono scambiati i dati mediante servizi anche di cooperazione applicativa, sulla base di accordi convenzionali” (art. 5, comma 1);

RILEVATO che l’intervento normativo in esame – il quale, come rappresentato nella Relazione illustrativa, “consente di non escludere dall’accesso alle prestazioni nuclei familiari in stato di bisogno per i quali la situazione patrimoniale riferita a due anni precedenti non rappresenti la situazione corrente. Stante il perdurare degli effetti economici negativi connessi all’emergenza epidemiologica in corso, tale intervento risulta vieppiù necessario” – individua le modalità estensive dell’ISEE corrente, prendendo a riferimento i dati riferiti all’anno precedente alla presentazione della DSU, con il conseguente adeguamento delle modalità di rilevazione delle omissioni o difformità e di esecuzione dei controlli sui dati autodichiarati;

RILEVATO, in ogni caso, che i flussi di dati personali tra l’INPS e l’Agenzia delle entrate di cui ai predetti artt. 4, comma 1, e 5, comma 1, dello schema di decreto devono avvenire con le modalità definite nel disciplinare tecnico attuativo adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 12, comma 2, del d.P.C.M. 159/2013, e che tale circostanza non è esplicitata nello schema in esame;

RITENUTO che, sul piano delle garanzie in materia di protezione dei dati personali, il mero rinvio, nelle disposizioni in esame sopra richiamate, ad “accordi convenzionali” non sia sufficiente ad assicurare la conformità al Regolamento e che, quindi, le stesse debbano essere integrate con un rinvio al summenzionato disciplinare tecnico;

RITENUTO, altresì, che, in considerazione dei rischi elevati presentati dai trattamenti in esame (relativi alla situazione patrimoniale degli interessati) ai sensi dell’art. 35 del Regolamento e del mutamento delle condizioni del trattamento introdotte dallo schema di decreto, l’INPS e l’Agenzia delle entrate, per gli aspetti di competenza, debbano effettuare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati al fine di verificare l’appropriatezza delle misure individuate nel predetto disciplinare tecnico, garantendo un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché il rispetto dei principi di minimizzazione, esattezza, accountability e di privacy by design e by default (cfr. spec. art. 5, parr. 1, lett. c), d) e f), e 2, e artt. 24, 25 e 32 del Regolamento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore l’avv. Guido Scorza;

TUTTO CIO’ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 57, par. 1, lett. c), del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente l’individuazione delle modalità estensive dell’ISEE corrente, da adottare ai sensi dell’art. 10, comma 4, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a condizione che esso sia integrato agli artt. 4 e 5, comma 1, con un rinvio al disciplinare tecnico adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 12, comma 2, del d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

Roma, 13 maggio 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei

 

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Doc-Web
9699649
Data
13/05/21

Argomenti


Tipologie

Parere del Garante