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Parere su uno schema di decreto del Presidente della Repubblica recante la disciplina del “registro unico telematico” e disposizioni di semplificazione in materia di cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso -13 maggio 2021 [9674176]

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[doc. web n. 9674176]

Parere su uno schema di decreto del Presidente della Repubblica recante la disciplina del “registro unico telematico” e disposizioni di semplificazione in materia di cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso - 13 maggio 2021

Registro dei provvedimenti
n. 188 del 13 maggio 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, l’avv. Guido Scorza e il dott. Agostino Ghiglia, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito Regolamento) e, in particolare, l’articolo 36, par. 4;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito Codice) e, in particolare, l’articolo 154, comma 5;

Vista la richiesta di parere del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni del segretario generale ai sensi dell’articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore dott. Agostino Ghiglia;

PREMESSO

1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha trasmesso a questa Autorità, per il prescritto parere di competenza ai sensi dell’articolo 36, par. 4, del Regolamento, uno schema di decreto del Presidente della Repubblica recante la disciplina del “registro unico telematico” e disposizioni di semplificazione in materia di cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso.

Lo schema di regolamento è volto a dare attuazione all’articolo 5, comma 10, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante: “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”, come successivamente modificato dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 119, di attuazione dell’articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.

La citata disposizione normativa stabilisce, infatti, che, al fine della demolizione dei veicoli, “gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso sono annotati dal titolare del centro di raccolta, dal concessionario o dal gestore della casa costruttrice o dell'automercato sull'apposito registro unico telematico dei veicoli fuori uso, istituito presso il centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”, da tenersi in conformità alle disposizioni emanate con d.P.R. su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Lo schema introduce misure di semplificazione della presa in carico dei veicoli destinati alla demolizione e delle modalità di rilascio del relativo certificato di rottamazione, e prevede inoltre ulteriori semplificazioni in tema di radiazione dei veicoli iscritti al PRA e avviati a demolizione, in coerenza con la riforma recata dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, in tema di documento unico di circolazione e di proprietà.

RILEVATO

2. Lo schema di regolamento - che si compone di 6 articoli – disciplina il “registro unico telematico”, istituito presso il CED della Direzione Generale per la motorizzazione, stabilendo che esso sia popolato dai dati trasmessi in via telematica dai centri di raccolta o dai concessionari o dai gestori delle case costruttrici o degli automercati, e vi possano accedere tutte le autorità di polizia preposte ai controlli previsti dalle disposizioni vigenti in materia (art. 2).

Il registro si compone di due sezioni, una prima dedicata ai “veicoli iscritti al PRA” e un’altra ai “veicoli non iscritti al PRA”, mentre le procedure telematiche di gestione consentono di generare, mediante apposito applicativo, il certificato di rottamazione in formato digitale (CDRD) e di stamparlo per la consegna all’interessato (intestatario del veicolo, avente titolo, detentore o altro soggetto eventualmente delegato). In caso di impedimento tecnico all’utilizzo delle procedure telematiche, è previsto che il certificato di rottamazione possa essere rilasciato in formato cartaceo.

Il comma 2 dell’articolo 2 individua i dati che devono essere annotati nel registro a cura del concessionario, del gestore della casa costruttrice o dell'automercato o del centro di raccolta all’atto della presa in carico del veicolo fuori uso contestualmente al rilascio del certificato di rottamazione digitale. Fra questi si evidenziano in particolare “le generalità, l’indirizzo di residenza e gli estremi di identificazione dell’intestatario del veicolo ovvero dell’avente titolo o del detentore, nonché della persona da questi eventualmente delegata”. Il concessionario e il gestore della casa costruttrice o dell'automercato devono indicare altresì il centro di raccolta al quale intende conferire il veicolo fuori uso, al fine di consentire al medesimo di visualizzare i dati già annotati e di inserire quelli di propria pertinenza.

Il comma 7 individua le sanzioni applicabili in caso di omessa registrazione del veicolo preso in carico e di omesso rilascio del certificato di rottamazione (art. 13, comma 4, d. lgs. 209/2003 e art. 256, comma 7, d. lgs n. 152/2006).

L’articolo 3 introduce misure di semplificazione del procedimento amministrativo di cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso iscritti al PRA prevedendo che il centro di raccolta, anche su delega del concessionario o del gestore della casa costruttrice o dell'automercato, provveda alla formazione del fascicolo digitale, contenente la richiesta alla quale vanno allegati, in formato digitale, la carta di circolazione e il certificato di proprietà, ove presente in formato cartaceo, ovvero il documento unico, il certificato di rottamazione e ogni altra eventuale documentazione necessaria. In caso di furto, smarrimento o distruzione della targa, della carta di circolazione o del certificato di proprietà, ovvero del documento unico, al modello unificato deve essere allegata, in formato digitale, la copia della denuncia resa agli organi di polizia ovvero, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà comprovante la resa denuncia. Formato e sottoscritto il fascicolo digitale, il centro di raccolta lo trasmette in via telematica al CED della Direzione Generale per la motorizzazione (comma 2) e quest’ultimo, verificata la congruenza dei dati ricevuti con quelli presenti nell’Archivio nazionale dei veicoli (ANV), nella sezione “veicoli iscritti al PRA” del “registro unico telematico” e nella banca dati del PRA, consente, attraverso le procedure di validazione messe a disposizione dal sistema informativo del PRA, la stampa della ricevuta di avvenuta cancellazione del veicolo fuori uso secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98 (comma 3).

In coerenza con il processo di semplificazione che anima l’intero procedimento, il comma 5 prescrive che il centro di raccolta provveda alla distruzione della carta di circolazione, ovvero del documento unico, e delle targhe con le modalità e le cadenze temporali stabilite con il decreto del direttore della Direzione Generale per la motorizzazione di cui al successivo articolo 6, comma 3, nonché alla distruzione del certificato di proprietà, se presente in formato cartaceo, secondo le modalità e le cadenze temporali stabilite dall’ACI.

Infine, l’articolo 4 contiene disposizioni in tema di abilitazione, sospensione e revoca dei collegamenti telematici e l’articolo 6 prevede disposizioni finali e transitorie. In particolare, è stabilito che il provvedimento entri in vigore il sesto mese successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale al fine di consentire l’implementazione delle procedure informatiche e la relativa fase di sperimentazione (comma 1) e si rinvia ad uno o più decreti del direttore della Direzione Generale per la motorizzazione l’individuazione delle modalità e dei termini per la graduale realizzazione delle necessarie procedure telematiche, nonché delle modalità di rilascio del codice identificativo del concessionario, del gestore della casa costruttrice o dell'automercato e del centro di raccolta e di quelle di collegamento telematico con il CED. 

RITENUTO

3.  Lo schema di regolamento appare nel suo complesso conforme ai principi di liceità del trattamento previsti dalla disciplina sovranazionale e interna in materia di protezione dei dati personali e i trattamenti di dati personali da esso previsti trovano nell’articolo 5 del decreto legislativo n. 209 del 2003 adeguata base normativa di rango primario. Nondimeno, al fine di renderlo pienamente conforme ai principi e alle regole del Regolamento e del Codice (cui occorre fare riferimento nel preambolo del regolamento), si ritengono opportuni alcuni perfezionamenti all’articolato nei termini seguenti.

3.1. Con riferimento alla disposizione che prevede l’accesso al registro unico telematico di “tutte le autorità di polizia per i relativi controlli di competenza” (art. 2, comma 1), considerato che la relazione illustrativa fa riferimento, più in generale, a “tutte le autorità preposte ai controlli previsti dalle disposizioni vigenti in materia”, si ritiene opportuno circoscrivere in maniera più puntuale la platea dei soggetti istituzionali autorizzati ad accedere ai dati contenuti nel registro, tenendo conto delle finalità del registro e delle specifiche competenze di tali soggetti in base alla normativa di settore. Da questo punto di vista, si richiama l’attenzione sulla relazione illustrativa nella parte in cui fa riferimento ad esigenze conoscitive degli “organi di polizia giudiziaria per la conduzione, in particolare, di indagini sul riciclaggio di veicoli rubati, sul commercio abusivo di pezzi di ricambio e sul rispetto delle norme ambientali in tema di trattamento e messa in sicurezza di rifiuti pericolosi”.

3.2.  All’articolo 2, comma 3, si prevede la possibilità di acquisire la riproduzione digitale del documento di circolazione del veicolo fuori uso, del certificato di proprietà, se rilasciato su supporto cartaceo, ovvero, in caso di furto, smarrimento o distruzione dei predetti documenti o delle targhe, la copia “della denuncia resa agli organi di polizia” o la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante la resa denuncia.

Al riguardo si osserva che la denuncia resa agli organi di polizia, nel caso in cui non sia effettuata a carico di ignoti o si denunci il mero smarrimento, potrebbe contenere dati personali relativi a condanne penali o reati relativi a terzi e riportare anche vicende del tutto estranee al furto dei documenti in questione (ad esempio, quando la denuncia abbia ad oggetto fatti di reato collegati al furto o allo smarrimento dei documenti). Pertanto, in applicazione dei principi di limitazione della finalità e di minimizzazione dei dati (art. 5, lett. b) e c) Regolamento), si ritiene opportuno che la norma preveda l’acquisizione della sola dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, comprovante la resa denuncia, e non anche della copia integrale della stessa.

3.3. In base all’articolo 6 dello schema è demandata a successivi decreti del direttore della Direzione Generale per la motorizzazione l’individuazione delle “modalità e i termini per la graduale realizzazione delle procedure telematiche” e di quelle “di rilascio del codice identificativo del concessionario, del gestore della casa costruttrice o dell'automercato e del centro di raccolta, nonché le modalità di collegamento telematico con il CED“.

Al riguardo, al fine di completare il quadro delle garanzie degli interessati a fronte dei trattamenti in questione, si ritiene necessario ampliare l’oggetto dei provvedimenti di attuazione con riferimento ai “ruoli e alle responsabilità sotto il profilo della protezione dei dati dei soggetti coinvolti nel trattamento, i periodi di conservazione dei dati personali e misure tecniche e organizzative adeguate”, prevedendo espressamente che sugli schemi dei pertinenti atti sia acquisito il preventivo parere del Garante.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere, ai sensi degli articoli 36, par. 4, e 57, par. 1, lett. c), del Regolamento, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante la disciplina del “registro unico telematico” e disposizioni di semplificazione in materia di cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso, con le seguenti osservazioni:

a) all’articolo 2, comma 1, dello schema, sia circoscritta in maniera più puntuale la platea dei soggetti istituzionali autorizzati ad accedere ai dati contenuti nel registro unico, tenendo conto delle finalità del registro stesso e delle specifiche competenze di tali soggetti (punto 3.1.);

b) all’articolo 2, comma 3, si preveda l’acquisizione della sola dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà comprovante la resa denuncia e non anche della copia integrale della stessa (punto 3.2.);

c) all’articolo 6, sia ampliato l’oggetto dei provvedimenti di attuazione con riferimento ai ruoli e alle responsabilità sotto il profilo della protezione dei dati dei soggetti coinvolti nel trattamento, i periodi di conservazione dei dati personali e le misure tecniche e organizzative adeguate, prevedendo espressamente che sugli schemi dei pertinenti atti sia acquisito il preventivo parere del Garante (punto 3.3.).

Roma, 13 maggio 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei

Scheda

Doc-Web
9674176
Data
13/05/21

Argomenti


Tipologie

Parere del Garante