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Parere sullo schema di provvedimento del direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, formulato d’intesa con il direttore l’Agenzia delle entrate, in materia di segnalazioni di mancata partecipazione alla lotteria dei corrispettivi - 11 marzo 2021 [9568271]

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[doc. web n. 9568271]

Parere sullo schema di provvedimento del direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, formulato d’intesa con il direttore l’Agenzia delle entrate, in materia di segnalazioni di mancata partecipazione alla lotteria dei corrispettivi - 11 marzo 2021

Registro dei provvedimenti
n. 101 dell'11 marzo 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “Regolamento”);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito “Codice”);

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ss. mm., la quale prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2021, i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice lotteria, individuato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, adottato ai sensi del comma 544, all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. A partire dal 1° marzo 2021, nel caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tali segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione” (art. 1, comma 540) e che “con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, sono disciplinate le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione della lotteria” (art. 1, comma 544);

VISTO il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 739122 del 31 ottobre 2019 concernente disposizioni relative alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria dei corrispettivi di cui all’art. 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, su cui il Garante ha espresso parere favorevole, con il provvedimento n. 197 del 31 ottobre 2019 (doc. web n. 9175238);

VISTO il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 1432217 del 20 dicembre 2019, recante “Modifiche al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016, e successive modificazioni, in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri” e dal relativo documento di “Specifiche tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”, su cui il Garante ha espresso parere favorevole con il provvedimento n. 221 del 18 dicembre 2019 (doc. web n. 9217337);

VISTA la determinazione del 5 marzo 2020, n. 80217/RU, del direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con il direttore l’Agenzia delle entrate, con la quale – riservando a una successiva determinazione l’attuazione dei previsti premi speciali per i pagamenti elettronici e quelli per gli esercenti – sono state definite le modalità di attuazione della lotteria dei corrispettivi di cui all’art. 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo aver acquisito il parere favorevole del Garante che, con il provvedimento n. 30 del 13 febbraio 2020 (doc. web n. 9282901), ha autorizzato il trattamento dei dati ivi disciplinato;

VISTO il provvedimento del Garante n. 172 del 1° ottobre 2020 (doc. web n. 9466165), con il quale è stato espresso parere favorevole sullo schema di determinazione del direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, formulato d’intesa con il direttore dell’Agenzia delle entrate, volto a modificare la predetta determinazione del 5 marzo 2020, n. 80217/RU, con l’istituzione di premi speciali per i pagamenti effettuati con strumenti di pagamento elettronico e per gli esercenti;

VISTA la determinazione del direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con il direttore dell’Agenzia delle entrate, del 29 gennaio 2021 n. 32051 con la quale sono state apportate modifiche alla predetta determinazione del 5 marzo 2020, n. 80217/RU, sulla quale il Garante si è espresso con il provvedimento n. 33 del 27 gennaio 2021 (doc. web n. 9544524), che prevede che “attraverso il Portale lotteria è possibile chiedere assistenza tecnica per eventuali criticità, incongruenze e/o irregolarità riscontrate nelle diverse funzionalità del sistema di partecipazione alla lotteria e dello stesso Portale nonché effettuare, a decorrere dal 1° marzo 2021, le segnalazioni di cui all’art. 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016 n.  232 e successive modificazioni secondo modalità che verranno indicate sullo stesso Portale e specificate con successivo provvedimento” (art. 13);

VISTA la nota dell’Agenzia delle entrate del 26 febbraio 2021, con la quale è stato sottoposto all’attenzione del Garante, unitamente alle valutazioni d’impatto sulla protezione dei dati predisposte dalle predette Agenzie per i trattamenti di competenza, lo schema di provvedimento interdirettoriale volto a disciplinare le modalità di presentazione delle segnalazioni di cui al citato art. 1, comma 540, della legge n. 232 del 2016 e ss. mm., prevedendo, in particolare, che:

le segnalazioni dei consumatori vengano trasmesse all’Agenzia delle entrate esclusivamente mediante un servizio web dedicato, presente nell’area riservata del consumatore del Portale Lotteria dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

le informazioni da trasmettere sono il numero di partita IVA dell’esercente, la data dell’operazione di acquisto e la motivazione della segnalazione (rifiuto di acquisizione del codice lotteria o mancata emissione del documento commerciale);

le predette informazioni, insieme alla data di trasmissione della segnalazione, sono memorizzate dall’Agenzia delle entrate e messe a disposizione della Guardia di finanza per le successive attività di analisi del rischio e controllo ai fini fiscali;

il codice fiscale del soggetto segnalante non viene acquisito dall’Agenzia delle entrate e non viene conservato da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTA la nota del 4 marzo 2021, con la quale l’Agenzia delle entrate, in seguito ad alcune interlocuzioni, avvenute anche con i rappresentanti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ha precisato che:

la differenziazione del motivo della segnalazione trasmessa dal contribuente consente di distinguere, ai fini della valutazione del rischio di evasione fiscale, le segnalazioni di mero rifiuto di far partecipare alla lotteria il cliente da quelle di mancata certificazione del corrispettivo (che comunque determinano la mancata partecipazione alla lotteria), meglio indirizzando gli eventuali controlli fiscali nei confronti degli esercenti;

non risulta necessario memorizzare il codice fiscale del soggetto segnalante, in quanto l’identificazione dello stesso non risulta necessaria nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione fiscale;

RITENUTO che, pertanto, per i profili di competenza, sullo schema in esame non vi siano rilievi da formulare;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 57, par. 1, lett. c), esprime parere favorevole sullo schema di provvedimento del direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, formulato d’intesa con il direttore l’Agenzia delle entrate, in materia di segnalazioni di mancata partecipazione alla lotteria dei corrispettivi di cui all’art. 1, comma 540, della legge n. 232 del 2016.

Roma, 11 marzo 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei