g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 26 novembre 2020 [9540471]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 9540471]

Provvedimento del 26 novembre 2020

Registro dei provvedimenti
n. 251 del 26 novembre 2020

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTE le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (G.U. del 4 gennaio 2019, n. 3, di seguito “Regole deontologiche”);

RILEVATA l’avvenuta diffusione in data 21 marzo 2019, sulla pagina Facebook de “I sostenitori della Polizia di Stato” riconducibile al sito web www.psnews.it, di un video idoneo a mostrare le reazioni autolesionistiche di un uomo, in evidente stato di alterazione psico-fisica, all'interno dei locali di un commissariato di polizia;

VISTO il provvedimento del 26 marzo 2019 con il quale il Presidente dell’Autorità, in virtù dei poteri ad esso conferiti dall’art. 5, comma 8, del Regolamento n. 1/2000, ha disposto in via d’urgenza nei riguardi de “I sostenitori della Polizia di Stato” la misura della limitazione provvisoria del trattamento, di cui all’art. 58, par. 2, lett. f), riferita ad ogni ulteriore diffusione delle immagini sopra individuate con modalità tali da rendere identificabile l'interessato; detto provvedimento è stato poi ratificato dal Collegio nell’adunanza del 28 marzo 2019; 

CONSIDERATO che il predetto provvedimento è stato adottato tenendo conto che:

l’art. 137 del Codice prevede che in caso di diffusione o di comunicazione di dati personali per finalità giornalistiche, o di analoghe forme di manifestazione del pensiero di cui all’art. 136 del medesimo Codice, restino fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti e delle libertà delle persone e, nello specifico, il limite dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico;

l'art. 8 delle Regole deontologiche prevede che, fatto salvo il limite dell'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisca notizie, né pubblichi immagini che possano risultare lesive della dignità della persona, mentre l'art. 10, comma 1, delle medesime impone l'adozione di particolari cautele nel rendere note circostanze dalle quali possano desumersi informazioni relative allo stato di salute dei soggetti coinvolti nei fatti oggetto di cronaca;

la immagini diffuse, ad una prima analisi, sono apparse idonee, anche in virtù del loro impatto visivo, a porsi in contrasto con la dignità dell'interessato, tenuto conto della particolarità della situazione oggetto di ripresa, nonché del luogo in cui questa è avvenuta;

VISTA la nota del 27 marzo 2019 con la quale è stato trasmesso al titolare del trattamento il menzionato provvedimento di limitazione provvisoria chiedendo al medesimo di comunicare, nel termine di quindici giorni successivi all’avvenuta notifica, le iniziative intraprese al fine di dare attuazione a quanto prescritto dall’Autorità;

CONSIDERATO che il titolare del trattamento non ha fornito un riscontro formale all’Autorità nel termine indicato nel predetto provvedimento, pur se da verifiche effettuate successivamente alla notifica di esso si è potuta riscontrare l’avvenuta rimozione del citato video;

VISTA la nota del 23 luglio 2019 con la quale l'Autorità, sulla base delle evidenze emerse, ha comunicato a Psnews.it l’avvio del procedimento di cui all’art. 166, comma 5, del Codice per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, notificando le presunte violazioni di legge individuate, nel caso di specie, nella rilevata diffusione di dati personali del soggetto ripreso all’interno del video con modalità tali da non garantire la liceità e la correttezza del trattamento (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento, art. 137, comma 3, del Codice, artt. 6, 8 e 10 delle regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica), nonché nella mancata comunicazione delle misure adottate in ottemperanza al provvedimento di limitazione provvisoria (art. 157 del Codice) e rilevando altresì il difetto di informativa con riguardo al trattamento effettuato dal gestore del sito, con particolare riferimento all’indicazione dei dati di contatto necessari anche al fine di consentire agli interessati l’esercizio dei loro diritti (cfr. artt. 12, 13 e 14 del Regolamento);

VISTA la nota del 24 luglio 2019 con la quale il titolare del trattamento, in riscontro a quanto contestato dall'Autorità, ha rappresentato:

di aver provveduto alla rimozione del video subito dopo la notifica del provvedimento di limitazione del trattamento, rispetto al quale risultava effettuato un numero minimo di visualizzazioni, chiedendo altresì a “Google di rimuovere eventuali url indicizzati dal motore di ricerca” e diramando altresì una nota sulla pagina Facebook de “I sostenitori della Polizia di Stato” con la quale “si invitavano gli utenti a non condividere il video in questione”;

di non aver fornito un riscontro formale all’Autorità in ordine alle misure adottate in ottemperanza al provvedimento di limitazione del trattamento ritenendo, in buona fede, che detto provvedimento fosse un ammonimento e che, pertanto, fosse “prioritario rimuovere tempestivamente l’oggetto in discussione”;

che il video è stato “invece largamente condiviso da altre fonti”, pubbliche e private, in relazione ad alcune delle quali risulta ancora visibile alla data di trasmissione della memoria;

che il sito “Psnews.it”, con l’annessa pagina Facebook ed il relativo canale Youtube, non costituiscono “una testata giornalistica in quanto vengono aggiornati senza alcuna periodicità” e non rappresentano fonte di profitto, riuscendo, attraverso la visualizzazione di piccoli banner pubblicitari, a ripagare le spese annuali richieste dall’hosting provider che ospita il sito con il solo fine di “diffondere consigli utili ai fan che [li] seguono”;

di aver provveduto ad inserire nel sito un nuovo modulo di contatto contenente le informazioni relative al titolare del trattamento che, a causa di un problema tecnico, risultavano temporaneamente non visibili con l’unica eccezione dell’indirizzo e-mail di destinazione, corrispondente a XX, utilizzato dall’Autorità ai fini delle comunicazioni inviate nel corso del procedimento, pur se indirizzate ad altro soggetto (XX anziché XX, titolare del sito psnews.it);

l’opportunità che si pervenga ad una diversa valutazione delle responsabilità addebitate al gestore del sito tenuto conto del fatto che il medesimo non svolge attività giornalistica e che la diffusione del video è stato l’effetto di una condivisione di massa dello stesso che ha indotto in errore il responsabile che vi ha comunque prontamente posto rimedio attraverso la sua rimozione, rilevando che l’eventuale irrogazione di una sanzione pecuniaria causerebbe necessariamente la chiusura dell’attività;

CONSIDERATO che la limitazione imposta al titolare del trattamento, tenuto anche conto delle caratteristiche dello specifico procedimento utilizzato per la sua adozione, è un provvedimento a carattere temporaneo che, al fine del consolidamento dei relativi effetti, deve essere seguito da un ulteriore provvedimento che, sulla base di un esame compiuto nel merito, disponga in modo stabile sulla liceità e correttezza del trattamento effettuato;
RILEVATO, sulla base di quanto emerso nel corso del procedimento, che:

il trattamento posto in essere da Psnews.it attraverso la pubblicazione, sulla pagina Facebook “I sostenitori della Polizia di Stato”, di un video ritraente un uomo nell'atto di compiere gesti autolesionistici all'interno della sala di attesa di un commissariato di polizia non costituisce, di per sé solo, un travalicamento dei limiti imposti da un corretto esercizio del diritto di cronaca;

la diffusione del video, infatti, poteva reputarsi rispondente all’interesse pubblico in quanto finalizzato, alla luce di recenti fatti di cronaca connessi a vicende analoghe, a documentare quanto avvenuto nell’interazione tra il soggetto fermato e gli agenti di polizia in servizio;

la qualità dell’immagine diffusa attraverso il video è tuttavia apparsa idonea a consentire l’identificabilità del soggetto ripreso, informazione quest’ultima da ritenersi non essenziale per il perseguimento della finalità informativa da parte del predetto titolare;

l’adozione del provvedimento di limitazione provvisoria del trattamento, in quanto riferito all’ulteriore diffusione delle citate immagini con modalità tali da rendere identificabile il soggetto ripreso, ha pertanto inteso arginare il rischio di un possibile pregiudizio per i diritti del medesimo connesso alla divulgazione di dettagli, quali il volto in chiaro, idonei a renderlo riconoscibile quanto meno da parte della collettività di riferimento, costituita, in particolare, dai cittadini abitanti nel quartiere nel quale i fatti si sono verificati;

il trattamento effettuato appare in contrasto con l’art. 6, comma 1, delle regole deontologiche non essendo la diretta identificabilità del protagonista del video un dato essenziale ai fini dell’informazione complessivamente fornita, nonché con l’art. 8, comma 1, delle citate regole in quanto, pur non trattandosi di soggetto sottoposto ad uno stato di costrizione evidente, l’identificabilità del medesimo, in considerazione della specificità della situazione nella quale è stato ritratto, risultava idonea a ledere la sua dignità;

con specifico riferimento ai dati riguardanti lo stato di salute del soggetto ripreso si reputa, in esito ad un’analisi della vicenda condotta anche alla luce degli elementi emersi nel corso del procedimento, che le relative informazioni diffuse nel video non costituiscano dati clinici oggettivamente accertati, ma dichiarazioni rese, in uno stato di evidente alterazione, dall’interessato medesimo in un luogo aperto al pubblico e con modalità tali da poter anche lasciar intendere di essere non veritiere;

fatta eccezione per quest’ultimo profilo, le valutazioni preliminari effettuate dall’Autorità nel provvedimento del 26 marzo 2019 possono ritenersi sostanzialmente confermate;

RITENUTO, nel caso di specie, che:

la diffusione di dati personali idonei a rendere identificabile l’interessato ripreso all’interno del video oggetto di contestazione sia da reputarsi in contrasto con l’art. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento, con l’art. 137, comma 3, del Codice, nonché con gli artt. 6, comma 1, e 8, comma 1, delle regole deontologiche e che il relativo trattamento, in quanto posto in essere con le predette modalità, sia da reputarsi illecito;

con riguardo alla mancata comunicazione delle misure adottate in ottemperanza al provvedimento di limitazione provvisoria del trattamento notificata dall’Autorità, che tale condotta, non altrimenti giustificata nel corso del procedimento, si pone in contrasto con quanto previsto dagli artt. 58, par. 1, lett. a), del Regolamento e dall’art. 157 del Codice e che come tale risulta sanzionabile ai sensi degli artt. 83, par. 5, lett. e) e 166, comma 2, del Codice;

in riferimento alla carenza dell’informativa riscontratasi nel blog in questione la stessa, pur essendo stata integrata nel corso del procedimento, risultava in contrasto con quanto previsto, in particolare, dall’art. 12, par. 1, del Regolamento che dispone che il titolare del trattamento adotti tutte le misure ritenute appropriate per fornire agli interessati le informazioni necessarie in ordine al trattamento di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento medesimo;

CONSIDERATO, tuttavia, che:

il trattamento ha coinvolto un solo soggetto, non direttamente identificato, e che la durata della diffusione è stata limitata a pochi giorni;

il titolare del trattamento ha dichiarato di non avere agito con l’intento di ledere l’altrui diritto, ma che la pubblicazione del video è stata l’effetto di un errore di valutazione causato dall’ampia condivisione del video avvenuta nella rete e dalla circostanza che la pagina Facebook utilizzata a tale scopo è sottoposta a verifiche di tipo diverse da quelle effettuate da una testata giornalistica alla quale non è equiparabile;

Psnews.it, come dichiarato successivamente alla notifica della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, ha provveduto all’immediata rimozione del video segnalato, pur non avendo fornito un riscontro formale all’Autorità in ordine all’avvenuta ottemperanza al provvedimento ritenendo che la notifica di quest’ultimo fosse equivalente ad un ammonimento da eseguire senza ritardo; 

con riferimento ai dati relativi alla salute dell’interessato riportati nel testo dell’articolo, occorre tenere conto del fatto che, come già sopra evidenziato, l’origine degli stessi sia da ricondurre ad esternazioni rese dallo stesso interessato, sia pure in uno stato di evidente alterazione, e non all’autonoma diffusione da parte del titolare del trattamento di dati clinici di valore documentato;

il titolare del trattamento ha rappresentato che il mancato riscontro alla richiesta di informazioni contenuta nel provvedimento di limitazione provvisoria del trattamento è stato determinato da un’erronea interpretazione di quanto disposto dall’Autorità, ritenendosi sufficiente adottare con tempestività le misure necessarie a salvaguardare i diritti dell’interessato, come in effetti avvenuto;

il titolare del trattamento ha mostrato un approccio collaborativo provvedendo ad integrare, nel corso del procedimento, l’informativa pubblicata sul sito mediante l’indicazione dei recapiti ai quali potersi rivolgere al fine di contattare il medesimo ed eliminando il riferimento al nominativo in precedenza riportato e che, per stessa affermazione del gestore del sito, risultava erroneo;

i fatti contestati si sono verificati nel periodo di vigenza del regime di applicazione progressiva delle misure sanzionatorie previsto dall'art. 22 del d.lgs. del 10 agosto 2018, n. 101;

la valutazione complessiva degli elementi sopra descritti – ovvero la durata limitata del trattamento, il tempestivo adeguamento del titolare del trattamento alle misure disposte dall’Autorità mediante il provvedimento di limitazione provvisoria, l’assenza di dolo, la mancanza di analoghe precedenti violazioni commesse dal medesimo titolare, òa disposta integrazione dell’istruttoria, il verificarsi della condotta nel periodo di vigenza dell’art. 22 del d.lgs. n. 101 del 2018 – porta a ritenere proporzionata, nel caso in esame, l’applicazione della misura dell’ammonimento;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre nei confronti di Psnews.it, in qualità di gestore della pagina Facebook “I sostenitori della Polizia di Stato”, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento, la misura del divieto di ulteriore trattamento dei dati personali dell’interessato ripreso all’interno del citato video con modalità idonee a renderlo identificabile, eccettuata la mera conservazione degli stessi ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria;

RICORDATO che, in caso di inosservanza della misura del divieto di trattamento disposta dal Garante, può trovare applicazione la sanzione penale di cui all’art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e) del Regolamento;

RITENUTO altresì che il titolare, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, debba essere ammonito in ordine all’esigenza di adeguarsi integralmente alle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati in ambito giornalistico, con particolare riguardo alle misure da adottare per salvaguardare la riservatezza e la dignità degli interessati, ivi incluse quelle riguardanti il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nei rapporti con i medesimi, nonché a quelle che impongono di pubblicare un’informativa rispondente ai requisiti previsti dal Regolamento e di fornire all’Autorità le informazioni richieste;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, in ordine alle violazioni e alle misure adottate nel caso di specie in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento, dispone nei confronti di Psnews.it,  in qualità di gestore della pagina Facebook “I sostenitori della Polizia di Stato”, la misura del divieto di ulteriore trattamento dei dati dell’interessato ripreso all’interno del video con modalità idonee a renderlo identificabile, eccettuata la mera conservazione degli stessi ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria;

b) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento, con riferimento alle violazioni accertate nel corso del presente procedimento, ammonisce Psnews.it in ordine all’esigenza di adeguarsi integralmente alle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati in ambito giornalistico, con particolare riguardo alle misure da adottare per salvaguardare la riservatezza e la dignità degli interessati, ivi incluse quelle riguardanti il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nei rapporti con i medesimi, nonché a quelle che impongono di pubblicare un’informativa rispondente ai requisiti previsti dal Regolamento a quelle che impongono di fornire all’Autorità le informazioni richieste;

c) dispone l'adempimento di cui all'art. 17 del regolamento n. 1/2019.

Il Garante invita, ai sensi degli artt. 157 del Codice e 58, par. 1, lett. a), del Regolamento (UE) 2016/679, Psnews.it, in qualità di gestore della pagina Facebook “I sostenitori della Polizia di Stato”, entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, a comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto e di fornire comunque riscontro adeguatamente documentato. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui agli artt. 166 del Codice e dell’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 26 novembre 2020

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei