g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 26 novembre 2020 [9531858]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 9531858]

Provvedimento del 26 novembre 2020

Registro dei provvedimenti
n. 246 del 26 novembre 2020

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTE le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (G.U. del 4 gennaio 2019, n. 3, di seguito “Regole deontologiche”);

RILEVATA l’avvenuta diffusione in data 21 marzo 2019, a corredo di un articolo pubblicato nel sito web www.ilgiornale.it riconducibile a Il Giornale online S.r.l., di un video e di immagini idonee a mostrare le reazioni autolesionistiche di un uomo, in evidente stato di alterazione psico-fisica, all'interno dei locali di un commissariato di polizia;

VISTO il provvedimento del 22 marzo 2019 con il quale il Presidente dell’Autorità, in virtù dei poteri ad esso conferiti dall’art. 5, comma 8, del Regolamento n. 1/2000, ha disposto in via d’urgenza nei riguardi de Il Giornale online S.r.l. la misura della limitazione provvisoria del trattamento, di cui all’art. 58, par. 2, lett. f), riferita ad ogni ulteriore diffusione delle immagini sopra individuate con modalità tali da rendere identificabile l'interessato; detto provvedimento è stato poi ratificato dal Collegio nell’adunanza del 28 marzo 2019;

CONSIDERATO che il predetto provvedimento è stato adottato tenendo conto che:

l’art. 137 del Codice prevede che in caso di diffusione o di comunicazione di dati personali per finalità giornalistiche restino fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti e delle libertà delle persone e, nello specifico, il limite dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico;

l'art. 8 delle Regole deontologiche prevede che, fatto salvo il limite dell'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisca notizie, né pubblichi immagini che possano risultare lesive della dignità della persona, mentre l'art. 10, comma 1, delle medesime impone l'adozione di particolari cautele nel rendere note circostanze dalle quali possano desumersi informazioni relative allo stato di salute dei soggetti coinvolti nei fatti oggetto di cronaca;

la immagini diffuse, ad una prima analisi, sono apparse idonee, anche in virtù del loro impatto visivo, a porsi in contrasto con la dignità dell'interessato, tenuto conto della particolarità della situazione oggetto di ripresa, nonché del luogo in cui questa è avvenuta;

VISTA la nota del 22 marzo 2019 con la quale è stato trasmesso al titolare il menzionato provvedimento di limitazione del trattamento chiedendo al medesimo di comunicare, nel termine di quindici giorni successivi all’avvenuta notifica, le iniziative intraprese al fine di dare attuazione a quanto prescritto dall’Autorità;

VISTA la nota del 26 marzo 2019 con la quale Il Giornale online S.r.l. ha dichiarato di aver dato seguito a quanto disposto nel citato provvedimento "procedendo alla rimozione del video (...) e [di] qualsiasi ulteriore immagine o screenshot correlato all'articolo";

VISTA la nota del 23 luglio 2019 con la quale l'Autorità, sulla base delle evidenze emerse, ha comunicato a Il Giornale S.r.l. l’avvio del procedimento di cui all’art. 166, comma 5, del Codice per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, notificando le presunte violazioni di legge individuate, nel caso di specie, nella rilevata diffusione di dati personali del soggetto ripreso all’interno del video con modalità tali da non garantire la liceità e la correttezza del trattamento (art. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento, art. 137, comma 3, del Codice, artt. 6, 8 e 10 delle regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica);

VISTA la nota del 26 agosto 2019 con la quale il titolare del trattamento, in riscontro a quanto contestato dall'Autorità, ha rappresentato:

di ritenere la pubblicazione del filmato, "peraltro ampiamente diffuso attraverso vari canali di comunicazione", conforme al principio di essenzialità dell'informazione di cui all'art. 6 delle regole deontologiche trattandosi di un video finalizzato a documentare "l'effettiva dinamica degli accadimenti" relativi ad un soggetto che, "dopo essere stato condotto negli uffici del commissariato di (...), ha iniziato a dare testate al muro accusando i poliziotti di averlo sequestrato";

che il filmato consente infatti di evidenziare, "in modo inequivocabile, il fatto che i gesti di autolesionismo sono avvenuti presso un commissariato di polizia e sono stati eseguiti dall'interessato spontaneamente", accompagnandoli con frasi contenenti "accuse infondate (...) rivolte a soggetti indeterminati (presumibilmente gli agenti delle forze dell'ordine presenti nei locali)"

che, anteriormente alla predetta diffusione, si è ritenuto di non adottare "cautele specifiche di camuffamento delle immagini" ritenendo che la scarsa qualità delle stesse, unitamente alla mancata pubblicazione delle generalità dell'interessato all'interno dell'articolo correlato, non consentisse la facile identificazione del medesimo – che, peraltro, non è stato mai ripreso in primo piano – e che, comunque, l’oscuramento del "filmato in corrispondenza del volto avrebbe alterato il valore documentale" dello stesso "potendo renderne incerto, non verosimile, contestabile e non comprensibile il contenuto";

che, con specifico riferimento alla prospettata violazione delle disposizioni dettate a tutela delle persone malate, "in nessun modo si sono pubblicati dati analitici di interesse strettamente clinico e le informazioni (in senso lato) attinenti alla salute della persona riportate nel video sono solo dichiarazioni (peraltro nemmeno accertate) formulate in modo alquanto confuso dall'interessato";

che tali informazioni risultano rilevanti dal punto di vista giornalistico "perché permettono di comprendere il contesto parossistico in cui i fatti si sono svolti" e che, pertanto, la relativa divulgazione deve essere valutata ai sensi dell'art. 10, comma 2, delle regole deontologiche "in quanto avvenuta nell'ambito dell'essenzialità dell'informazione e sempre nel rispetto della persona umana";

di aver provveduto alla rimozione del video e di ogni ulteriore immagine successivamente alla notifica del provvedimento di limitazione provvisoria del trattamento, evidenziando che la pubblicazione, ritenuta legittimo esercizio del diritto di informazione, è avvenuta per un breve periodo (tra il 21 ed il 24 marzo 2019);

di effettuare verifiche periodiche in ordine all’adeguatezza ed alla legittimità dei contenuti pubblicabili alla luce delle norme di settore, dichiarando altresì di aver intrapreso, in seguito all'adozione del provvedimento di cui è stata destinataria, "un percorso che porti all'adozione di ulteriori regole (...) per gestire con criteri univoci in particolare l'essenzialità delle notizie pubblicate in relazione alla fonte e ai contenuti";

CONSIDERATO che la limitazione imposta al titolare del trattamento, tenuto anche conto delle caratteristiche dello specifico procedimento utilizzato per la sua adozione, è un provvedimento a carattere temporaneo che, al fine del consolidamento dei relativi effetti, deve essere seguito da un ulteriore provvedimento che, sulla base di un esame compiuto nel merito, disponga in modo stabile sulla liceità e correttezza del trattamento effettuato;

RILEVATO, sulla base di quanto emerso nel corso del procedimento, che:

il trattamento posto in essere da Il Giornale online S.r.l. attraverso la pubblicazione, a corredo della notizia riportata nel relativo articolo, di immagini e di un video ritraente un uomo nell'atto di compiere gesti autolesionistici all'interno della sala di attesa di un commissariato di polizia non costituisce, di per sé solo, un travalicamento dei limiti imposti da un corretto esercizio del diritto di cronaca giornalistica;

la diffusione del video, infatti, come argomentato da parte del titolare del trattamento, poteva reputarsi rispondente all’interesse pubblico in quanto finalizzata, alla luce di recenti fatti di cronaca connessi a vicende analoghe, a documentare quanto avvenuto all'interno di un commissariato nell’interazione tra il soggetto fermato e gli agenti di polizia in servizio;

la qualità dell’immagine diffusa attraverso il video è tuttavia apparsa, contrariamente a quanto affermato dal titolare del trattamento, idonea a consentire l’identificabilità del soggetto ripreso, informazione quest’ultima da ritenersi non essenziale per il perseguimento delle finalità di cronaca da parte del predetto titolare;

l’adozione del provvedimento di limitazione provvisoria del trattamento, in quanto riferito all’ulteriore diffusione delle citate immagini con modalità tali da rendere identificabile il soggetto ripreso, ha inteso arginare il rischio di un possibile pregiudizio per i diritti del medesimo connesso alla divulgazione di dettagli, quali il volto in chiaro, idonei a renderlo riconoscibile quanto meno da parte della collettività di riferimento, costituita, in particolare, dai cittadini abitanti nel quartiere nel quale i fatti si sono verificati;

il trattamento effettuato appare in contrasto con l’art. 6, comma 1, delle regole deontologiche non essendo la diretta identificabilità del protagonista del video un dato essenziale ai fini dell’informazione complessivamente fornita, nonché con l’art. 8, comma 1, delle citate regole in quanto, pur non trattandosi di soggetto sottoposto ad uno stato di costrizione evidente, l’identificabilità del medesimo, in considerazione della specificità della situazione nella quale è stato ritratto, risulta idonea a ledere la sua dignità;

con specifico riferimento ai dati riguardanti lo stato di salute del soggetto ripreso si reputa, in esito ad un’analisi della vicenda condotta anche alla luce delle difese presentate dal titolare del trattamento, che le relative informazioni diffuse nel video non costituiscano dati clinici oggettivamente accertati, ma dichiarazioni rese, in uno stato di evidente alterazione, dall’interessato medesimo in un luogo aperto al pubblico e con modalità tali da poter anche lasciar intendere di essere non veritiere; le stesse, peraltro  non risultano essere state riprese dal giornalista nel testo dell’articolo collegato al video;

fatta eccezione per quest’ultimo profilo, le valutazioni preliminari effettuate dall’Autorità nel provvedimento del 22 marzo 2019 possono ritenersi sostanzialmente confermate;

RITENUTO che, nel caso di specie, la diffusione di dati personali idonei a rendere identificabile l’interessato ripreso all’interno del video oggetto di contestazione sia da reputarsi in contrasto con l’art. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento, con l’art. 137, comma 3, del Codice, nonché con gli artt. 6, comma 1, e 8, comma 1, delle regole deontologiche e che il relativo trattamento, in quanto posto in essere con le predette modalità, sia da reputarsi illecito;

CONSIDERATO, tuttavia, che:

il trattamento ha coinvolto un solo soggetto, non direttamente identificato tramite eventuali sue generalità riportate nell’articolo, e che la durata della diffusione è stata limitata a pochi giorni;

il titolare del trattamento ha eccepito l’inesistenza di dolo a base della condotta posta in essere, dichiarando di non avere agito con l’intento di ledere l’altrui diritto, ma di aver disposto la pubblicazione del video nel legittimo esercizio del diritto di cronaca e nel rispetto del principio di essenzialità dell'informazione tenuto conto dell'originalità del fatto e ritenendo che la scarsa qualità delle immagini, unitamente alla mancata pubblicazione delle generalità dell'interessato all'interno dell'articolo collegato al video, non ne consentisse la facile identificazione;

Il Giornale online S.r.l., come dichiarato nel corso del procedimento, ha eseguito il provvedimento di limitazione provvisoria del trattamento provvedendo alla rimozione del video e di qualsiasi immagine correlata all'articolo, cessando in tal modo il relativo trattamento;

con riferimento ai dati relativi alla salute dell’interessato riportati nel testo dell’articolo, occorre tenere conto del fatto che, come già sopra evidenziato, l’origine degli stessi sia da ricondurre ad esternazioni rese dallo stesso interessato, sia pure in uno stato di evidente alterazione, e non all’autonoma pubblicazione da parte del giornale di dati clinici di valore documentato;

i fatti contestati si sono verificati nel periodo di vigenza del regime di applicazione progressiva delle misure sanzionatorie previsto dall'art. 22 del d.lgs. del 10 agosto 2018, n. 101;

la valutazione complessiva degli elementi sopra descritti – ovvero la durata limitata del trattamento, il tempestivo adeguamento del titolare del trattamento alle misure disposte dall’Autorità mediante il provvedimento di limitazione provvisoria, l’assenza di dolo, la mancanza di analoghe precedenti violazioni commesse dal medesimo titolare, il verificarsi della condotta nel periodo di vigenza dell’art. 22 del d.lgs. n. 101 del 2018 – porta a ritenere proporzionata, nel caso in esame, l’applicazione della misura dell’ammonimento;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre nei confronti de Il Giornale S.r.l., ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) del Regolamento, la misura del divieto di ulteriore trattamento dei dati personali dell’interessato ripreso all’interno del citato video con modalità idonee a renderlo identificabile, eccettuata la mera conservazione degli stessi ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria;

RICORDATO che, in caso di inosservanza della misura del divieto di trattamento disposta dal Garante, può trovare applicazione la sanzione penale di cui all’art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

RITENUTO altresì che il titolare, ai sensi di cui all’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, debba essere ammonito in ordine all’esigenza di adeguarsi integralmente alle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati in ambito giornalistico, con particolare riguardo alle misure da adottare per salvaguardare la riservatezza e la dignità degli interessati;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, in ordine alle violazioni e alle misure adottate nel caso di specie in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

RITENUTO di disporre altresì l’invio di copia del presente provvedimento al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti per l’inoltro al competente Consiglio regionale;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a)  ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento, dispone nei confronti de Il Giornale S.r.l. la misura del divieto di ulteriore trattamento dei dati dell’interessato ripreso all’interno del video con modalità idonee a renderlo identificabile, eccettuata la mera conservazione degli stessi ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria;

b) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento, con riferimento alle violazioni accertate nel corso del presente procedimento, ammonisce Il Giornale on line S.r.l. in ordine all’esigenza di adeguarsi integralmente alle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati in ambito giornalistico, con particolare riguardo alle misure da adottare per salvaguardare la riservatezza e la dignità degli interessati;

c) dispone l’invio del presente provvedimento al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti per l’inoltro al competente Consiglio regionale;

d) dispone l’adempimento di cui all’art. 17 del regolamento n. 1/2019.

Il Garante invita, ai sensi degli artt. 157 del Codice e 58, par. 1, lett. a), del Regolamento (UE) 2016/679, Il Giornale online S.r.l., entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, a comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto e di fornire comunque riscontro adeguatamente documentato. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui agli artt. 166 del Codice e dell’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 26 novembre 2020

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei