g-docweb-display Portlet

Parere sui lavori statistici IST-02742 IST-02634 IST-01382 IST-02748 IST-02726 l’IST-02645 sospesi con il parere reso sullo schema di PSN 2017-2019 - aggiornamento 2018-2019 del 9 maggio 2018 - 17 dicembre 2020 [9523274]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 9523274]

Parere sui lavori statistici IST-02742 IST-02634 IST-01382 IST-02748 IST-02726 l’IST-02645 sospesi con il parere reso sullo schema di PSN 2017-2019 - aggiornamento 2018-2019 del 9 maggio 2018 - 17 dicembre 2020

Registro dei provvedimenti
n. 270 del 17 dicembre 2020

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, il dott. Agostino Ghiglia, l’avv. Guido Scorza, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito “Regolamento”);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE” (di seguito “Codice”);

VISTO il d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322, recante le “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica” e in particolare, l’art. 6- bis del d.lgs. 322 del 1989, inserito dall'art. 9, comma 6-bis, lett. c) d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 marzo 2019, n. 26;

VISTE le “Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema Statistico nazionale”, Allegato A.4 al Codice (di seguito “Regole deontologiche”);

VISTO, in particolare, l’art. 4-bis delle Regole deontologiche, in base al quale “nel Programma statistico nazionale sono illustrate le finalità perseguite e le garanzie previste dal d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni e dalle presenti regole deontologiche. Il Programma indica altresì i dati di cui agli artt. 9, par. 1, e 10 del Regolamento, le rilevazioni per le quali i dati sono trattati e le modalità di trattamento. Il Programma è adottato, con riferimento ai dati personali, di cui agli art. 9 e 10 del Regolamento, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell´art. 58, par. 3, lett. b) Regolamento”;

VISTE le “Guidelines on assessing the proportionality of measures that limit the fundamental rights to privacy and to the protection of personal data” del Comitato Europeo per la protezione dei dati, del 19 dicembre 2019;

VISTO il parere del Garante sullo schema di Programma statistico nazionale 2017-2019, Aggiornamento 2018-2019, del 9 maggio 2018, doc. web n. 9001732, con il quale l’Autorità ha formulato parere non positivo in relazione (tra gli altri) ai lavori: IST-02742 Registro del lavoro; IST-02634 Registro esteso dell’occupazione nelle imprese (Asia occupazione); IST-01382 Registro Annuale su retribuzioni, ore e Costo del Lavoro Individuale- RACLI; IST-02726 - Indagine sulle discriminazioni; IST-02748 Registro statistico tematico delle persone con disabilità; IST-02645-Quantificazione delle popolazioni in ambiti territoriali potenzialmente a rischio; IST-02589 Uso a fini statistici dei Big Data;

VISTO il parere del Garante del 10 dicembre 2020, sullo schema di Programma statistico nazionale 2020-2022;

VISTO il provvedimento del 23 gennaio 2020 con il quale il Garante ha autorizzato lo svolgimento dei trattamenti di dati personali necessari per la realizzazione del censimento permanente, formulando specifiche prescrizioni nei confronti dell’Istituto nazionale di statistica (di seguito “Istat” o “Istituto”), doc. web n. 9261093;

VISTA le note del 25 giugno 2020 (prot. n. 1459897, 1459905, 1459904), del 3 luglio 2020 (prot. n. 1563758) e del 6 luglio 2020 (prot. n. 1585489) con le quali l’Istat ha trasmesso le Valutazioni di impatto sulla protezione dei dati personali e la correlata documentazione, ai sensi dell’art. 35 del Regolamento, e le ulteriori note del 25 settembre 2020 (prot. n. 1815355), del 2 ottobre 2020 (prot. n. 1865453), del 21 ottobre 2020 (prot. n. 2013556), del 22 ottobre 2020 (prot. n. 2017847) con le quale l’Istat in riscontro alla richiesta di informazioni dell’Ufficio del 27 luglio 2020 (prot. n. 28182) ha fornito documentazione integrativa, rilevante in relazione ai richiamati lavori;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal Segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore l’avv. Guido Scorza;

PREMESSO

1. Premessa

Con il parere sullo schema di Programma statistico nazionale 2017-2019, Aggiornamento 2018-2019, del 9 maggio 2018, l’Autorità si è espressa in termini non favorevoli in relazione a svariati lavori statistici, tra questi rilevano i lavori oggetto del presente parere.

Nel richiamato provvedimento, l’Autorità ha ribadito le proprie preoccupazioni in relazione al crescente uso da parte dell’Istituto di fonti amministrative per la produzione della statistica ufficiale e soprattutto della costante interconnessione delle stesse -tramite operazioni di record linkage, attraverso l’attribuzione di un codice univoco ad ogni singola unità statistica (cd. codice SIM)- volte alla creazione di registri tematici, atti ad aumentare esponenzialmente il patrimonio informativo riferibile all'intera popolazione e, conseguentemente, i connessi rischi per le libertà e diritti degli interessati.

L’Autorità si è quindi soffermata, sospendendoli, tra gli altri, sui seguenti lavori “IST-02742 Registro del lavoro; IST-02634 Registro esteso dell’occupazione nelle imprese (Asia occupazione); IST-01382 Registro Annuale su retribuzioni, ore e Costo del Lavoro Individuale- RACLI”, in particolare in quanto aveva ritento che allo stato fossero privi “di elementi sufficienti per stimare pienamente la gravità e la probabilità dei rischi derivanti da siffatti trattamenti, né per valutare le misure che sarebbero necessarie, in concreto, per garantire i diritti e le libertà degli interessati in tale contesto. Ciò, anche in presenza di dati pseudonimizzati, aggregati o anonimi, in considerazione delle forti probabilità di reidentificazione dovute all'immenso patrimonio informativo progressivamente accumulato dall'Istituto e alle tecniche di elaborazione utilizzabili”.

Sulla base delle medesime preoccupazioni, è stato sospeso il lavoro IST-02748-Archivio disabilità, in quanto il prospetto informativo, da una parte, non evidenziava le specifiche finalità statistiche perseguite, dall’altra non indicava misure di garanzia sufficienti a tutelare i diritti e libertà fondamentali dei disabili -categoria particolarmente vulnerabile di interessati-, tenuto conto del rischio elevato che tale trattamento presenta per sua stessa intrinseca natura. L’Istat, pertanto, prima di avviare il trattamento, è stato invitato a comunicare al Garante tutti gli elementi necessari a consentire una compiuta valutazione per realizzare tale lavoro, in conformità alla disciplina sulla protezione dei dati personali corredando, in particolare, tale comunicazione della valutazione di impatto, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (cfr. punto 6.2 del provvedimento del 9 maggio 2018).

Tra le statistiche da indagine che si caratterizzano per la raccolta di dati direttamente presso gli interessati, chiamati a fornire informazioni relative ad aspetti anche molto delicati della propria vita privata, rileva in particolare l’indagine IST-02726-Indagine sulle discriminazioni, anch’essa oggetto di sospensione (cfr. punto 5 del richiamato provvedimento).

Il Garante ha infine confermato la sospensione del lavoro IST-02645-Quantificazione delle popolazioni in ambiti territoriali potenzialmente a rischio, per il quale è stata richiesta la preventiva presentazione della valutazione di impatto.

Con le note del 25 giugno, 3 e 6 luglio 2020, l’Istat ha trasmesso le valutazioni di impatto e la correlata documentazione, relative ai lavori statistici sopra citati. Tale documentazione, tuttavia, non teneva conto né delle interlocuzioni informali intercorse con l’Istituto nel corso del mese di giugno 2020, né dei provvedimenti adottati dal Garante, in ordine, in particolare, a: tecniche di pseudonimizzazione; rischi di reidentificazione degli interessati, nella fase della diffusione dei dati; composizione del campione; applicazione del principio di responsabilizzazione (art. 5, par. 2 e 24, del Regolamento; provvedimenti n. 10, del 23 gennaio 2020, doc. web 9261093; n. 29 del 13 febbraio 2020, doc. web 9283929 e n. 87 del 19 maggio 2020, doc. web 9370217).

Con successive note del 25 settembre, 2, 21 e 22 ottobre 2020, l’Istituto ha quindi tramesso la documentazione integrativa relativa ai richiamati lavori statistici.

2. Lavori volti alla costituzione di registri o archivi: IST-02742 Registro del lavoro; IST-02634 Registro esteso dell’occupazione nelle imprese; IST-01382 Registro Annuale su retribuzioni, ore e Costo del Lavoro Individuale- RACLI IST-02748-Archivio disabilità

2.1  Necessità, proporzionalità e modalità di trattamento

Con riferimento ai lavori statistici volti alla creazione di registri o archivi basati sulla raccolta di numerose basi di dati amministrative e sulla loro interconnessione, l’Autorità, alla luce della documentazione trasmessa, ha potuto verificare, in primo luogo, la necessità in concreto di tale invasiva modalità di realizzazione della statistica ufficiale.

È noto infatti come le attuali esigenze statistiche si fondino sull’incremento dello sfruttamento di fonti amministrative, che consentono una comprensione maggiore, più rapida, esatta ed esauriente dei fenomeni sociali analizzati, oltre che di minimizzare i costi di ottenimento delle informazioni e di ridurre il c.d. “fastidio statistico”.

I vantaggi correlati a una siffatta modalità di realizzazione della statistica ufficiale comportano inevitabilmente rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati dovuti all’impiego di nuove tecnologie, allo svolgimento di trattamenti di dati su larga scala, riferiti anche a soggetti vulnerabili, comprensivi di informazioni di carattere sensibile.

In ragione di tali rischi, occorre, prima ancora di individuare specifiche misure tecniche e organizzative per mitigarne l’impatto sui diritti e sulle libertà fondamentali degli interessati, verificare, di volta in volta, l’effettiva necessità rispetto al caso concreto, in ragione delle specifiche finalità perseguite, e che tali finalità non possano essere utilmente soddisfatte, anche tenuto conto del contesto di riferimento, attraverso misure meno invasive.

In particolare, con specifico riferimento ai registri tematici relativi al mondo del lavoro, la necessità della raccolta massiva di dati presso fonti amministrative organizzate è motivata dall’Istituto dal dovere gravante sugli Stati membri di assecondare le “esigenze informative formalizzate nei Regolamenti Europei (...). In particolare, agli Istituti Nazionali di Statistica viene richiesto: i) di produrre indicatori utilizzando dati provenienti da indagini statistiche, da fonti di dati amministrativi o da altre fonti di dati; ii) di ricorrere alle fonti amministrative o ad altre fonti per evitare duplicazioni delle richieste di informazioni; iii) di integrare le fonti di dati al fine di ridurre l’onere statistico e iv) ottenere così una progressiva riduzione delle indagini dirette” (cfr. documento di responsabilizzazione allegato n. 3 alla nota del 20 ottobre 2020).

In relazione alla creazione dell’archivio sulla disabilità, parimenti, il fabbisogno informativo di interesse pubblico da cui deriva tale lavoro è direttamente funzionale all’attuazione delle disposizioni della legge 3 marzo 2009, n. 18 di ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 13 dicembre 2006 ed entrata in vigore il 3 maggio 2008. In particolare, l’art. 31 della Convenzione impegna gli Stati firmatari a monitorare il processo di inclusione sociale delle persone con disabilità, raccogliendo informazioni appropriate, compresi i dati statistici e di ricerca. Con il medesimo provvedimento è stato istituito l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, tra i cui compiti figurano: la predisposizione di un Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità; il monitoraggio sull’attuazione delle politiche attuate e l’impulso alla raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone con disabilità (art. 3). Nel II° Programma d'Azione Biennale, adottato con DPR del 12 ottobre 2017, è stato previsto un ambito di attività specificamente dedicato allo “Sviluppo del sistema statistico e del monitoraggio dell'attuazione delle politiche” (Linea di intervento 8). La Linea di intervento 8 prevede, tra l’altro, l’attivazione dei processi di integrazione degli archivi amministrativi per ampliare l’informazione statistica sulla disabilità. Pertanto, alla luce di quanto precede, il Registro sarà realizzato mediante l’integrazione di archivi amministrativi riguardanti: la condizione sanitaria; le prestazioni assistenziali e le altre informazioni sulle condizioni individuali e familiari delle persone con disabilità.

In entrambi i casi, l’utilizzo di fonti amministrative costituisce la via più efficace per l’acquisizione, in tempi rapidi, di informazioni qualitativamente precise e aggiornate e quantitativamente sufficienti per l’elaborazione di indicatori effettivamente coerenti rispetto al fenomeno osservato e al debito informativo nei confronti delle istituzioni europee e nazionali. Il principio di proporzionalità è assicurato, in primo luogo, dall’impiego di adeguate tecniche di pseudonimizzazione.

Sul punto, l’Istituto rappresenta l’applicazione del cd. codice SIM alle informazioni raccolte nei registri e archivi in esame. Come noto, il SIM è il codice univoco che identifica l’individuo nell’ambito delle banche dati Istat provenienti da fonti amministrative e destinate alla raccolta e al trattamento delle informazioni di statistica sugli individui. Le informazioni aggiuntive sono materialmente conservate in aree differenti, per impedirne un facile ricongiungimento.

L’Autorità ha già rilevato specifiche criticità in relazione all’impiego di tale codice unico, a causa della sua staticità (provv. del 23 gennaio 2020 doc. web 9261093). Su tali premesse, si prende atto dell’impegno che l’Istituto sta mettendo per dare ottemperanza alle prescrizioni formulate dal Garante con il richiamato provvedimento del 23 gennaio 2020, sulle misure di pseudonimizzazione. Si avverte pertanto l’Istat della necessità che tali misure vengano estese anche ai lavori esame.

L’effettiva applicazione del principio di limitazione della conservazione costituisce un ulteriore presidio a garanzia della proporzionalità dei trattamenti in esame; per questo motivo devono, ritenersi in questa sede integralmente richiamati gli avvertimenti, circa i criteri per la definizione dell’ulteriore conservazione dei dati raccolti per scopi di ricerca statistica, formulati al punto 3, lett. d) del parere sul PSN 2020-2022 del 10 dicembre 2020, fermo restando quando di seguito più diffusamente illustrato circa l’ulteriore conservazione dei dati per finalità di archiviazione nel pubblico interesse.

Da un punto di vista metodologico, in relazione ai rischi di re-identificazione degli interessati nella fase della diffusione dei dati, l’Istituto ha fatto presente di potersi richiamare integralmente a quanto rappresentato all’Autorità con la documentazione trasmessa in ottemperanza al provvedimento sul Piano generale di censimento (prot. n. 1776740 del 4 settembre 2020 e n. 1879875 del 13 ottobre 2020), essendo le metodologie ivi descritte applicabili ai trattamenti su basi di dati esaustive quali quelli in esame, fatta eccezione per il lavoro IST-02742 Registro del lavoro che non prevede diffusione di dati.

A tale riguardo, si evidenzia che l’Istat ha, in particolare, chiarito come la rappresentazione dei dati per classi (c.d. rappresentazione per ipercubi) consente in ogni momento all’Istituto di individuare con certezza tutti i casi di conoscenza di una singola identità (identity disclosure) e di stimare la probabilità che si verifichino casi di divulgazione degli attributi relativi ad un singolo interessato (attribute disclosure). Questa conoscenza permette all’Istituto di intervenire, con opportune aggregazioni tra classi, per ridurre l’incidenza di casi di re-identificazione. Sul punto, rileva anche la dichiarazione del Presidente dell’Istituto, il quale ha confermato che l’impegno dell’Istituto di modificare, laddove necessario, “la partizione in cui resta suddiviso ogni ipercubo di classificazione in modo da eliminare le singolarità presenti all’interno delle diverse classi, scegliendo la modalità più appropriata al contesto e all’obiettivo dell’indagine (...)”. Sempre da un punto di vista metodologico, l’Istituto ha inoltre precisato che tali lavori non prevedono l’utilizzo della tecnica campionaria.

2.2  Correttezza e trasparenza

I prospetti informativi relativi ai richiamati lavori statistici continuano a presentare alcune criticità, in relazione all’indicazione dell’obbligatorietà della risposta, già oggetto di uno specifico approfondimento nel corso dell’istruttoria relativa allo schema di PSN 2020-2022.

Ciò premesso, si avverte l’Istat della necessità che l’impegno assunto in quella sede e formalmente richiamato nel parere del 10 dicembre 2020 (cfr. punto 1.2), sia esteso anche ai prospetti informativi relativi ai lavori statistici in esame e che pertanto essi siano modificati omettendo l’indicazione dell’obbligatorietà dell’adesione al lavoro statistico che sussiste per legge ed è sufficiente che sia rappresentata nella parte introduttiva del PSN (art. 7, d.lgs. 322/1989).

Sotto altro profilo, rileva, con riferimento a questi lavori, l’impegno dell’Istat a garantire il principio di trasparenza e correttezza attraverso l’utilizzo della multicanalità informativa, che rende le informazioni sul trattamento dei dati effettivamente accessibili e comprensibili da chiunque e che viene garantita, non solo attraverso il PSN -che funge da preliminare informativa agli interessati-, ma anche utilizzando il proprio sito web Istituzionale nonché, con riguardo al lavoro IST-02748-Archivio disabilità, attraverso l’attività svolta con l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, istituito dal II Programma d’Azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità (d.P.R. del 12 ottobre 2017).

2.3 Considerazioni di carattere conclusivo

Su tali basi, tenuto conto della rilevanza per l’interesse pubblico delle statistiche in esame e dell’impegno dell’Istituto nella predisposizione di misure di pseudonimizzazione coerenti con le prescrizioni del Garante, fermi gli avvertimenti sopra evidenziati, allo stato della documentazione trasmessa si ritiene che l’Istituto abbia implementato misure idonee a tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli interessati per la realizzazione dei lavori IST-02742 Registro del lavoro; IST-02634 Registro esteso dell’occupazione nelle imprese (Asia occupazione); IST-01382 Registro Annuale su retribuzioni, ore e Costo del Lavoro Individuale- RACLI IST-02748-Archivio disabilità.

3. Indagini dirette: IST-02726 - Indagine sulle discriminazioni

Nell’ambito della categoria delle indagini dirette, il lavoro IST-02726 - Indagine sulle discriminazioni era stato oggetto di attenzione in quanto statistica volta a indagare, attraverso numerosi quesiti, aspetti molto delicati della vita quotidiana degli interessati che, oltre a rivelare informazioni, anche sensibili, sono comunque idonee a creare situazioni di forte disagio e imbarazzo. Al fine di condurre una specifica istruttoria su tale lavoro, il Garante ha quindi richiesto all’Istituto, oltre alla valutazione d’impatto relativa ai trattamenti di dati personali svolti per la realizzazione dello stesso, i questionari da sottoporre agli interessati.

Dai richiamati documenti emerge che l’indagine pilota ha la “finalità di analizzare i tassi di risposta della tecnica CAWI, (...), per tarare meglio il campione e le tecniche da prevedere per l’indagine a regime. Un ulteriore proposito della rilevazione pilota consiste nella verifica dell’adeguatezza di alcuni quesiti e/o di formulazioni più appropriate per alcune domande” (...) “L’obiettivo dell’indagine a regime è quello di rilevare le possibili forme di discriminazioni (genere, origine etnica, religione, salute, identità di genere e orientamento sessuale) nella percezione della popolazione. La discriminazione eventualmente subìta sarà dettagliata con riferimento a diversi ambiti della vita quotidiana. (…) La raccolta di informazioni inerenti le opinioni sugli stereotipi (di genere, sugli stranieri, sugli omosessuali) e sul grado di soddisfazione per vari aspetti della vita costituirà un elemento aggiuntivo utile a definire il contesto in cui si collocano gli atti discriminatori. Ulteriore obiettivo dell'indagine è mettere in luce l'eventuale esistenza di gruppi vulnerabili al fine di fornire un utile supporto di dati aggregati a politiche di sensibilizzazione e integrazione”.

Su tali basi, l’Istituto ha fondato l’impossibilità di soddisfare i fabbisogni informativi senza ricorrere all’utilizzo della raccolta di dati su base individuale.

Nella documentazione trasmessa è precisato, inoltre, che “l’Indagine sulle discriminazioni prevede l’utilizzo di due questionari: 1) un questionario principale, atto a rilevare opinioni in merito alla diffusione delle maggiori forme di discriminazione; 2) un questionario di approfondimento, atto a rilevare eventuali episodi di discriminazione personalmente vissuti dal rispondente. Nel questionario principale, nel caso di quesiti idonei a rivelare categorie particolari di dati (art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679) non soggetti a obbligo di risposta, sarà indicata la possibilità di non rispondere al quesito e le domande stesse saranno contrassegnate da una lettera “S” di colore rosso. Il questionario di approfondimento sarà totalmente facoltativo”.

La rilevazione dei dati è preceduta dall’invio agli interessati di una lettera, a firma del Presidente dell’Istituto, contenente anche l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Nella richiamata lettera del Presidente è detto, in particolare, che “l’Istat è tenuto per legge a svolgere questa rilevazione”. Tenuto conto che il trattamento è svolto, più correttamente, per il perseguimento di un compito di interesse pubblico, si invita l’Istituto a riformulare tale locuzione. Si ricorda, inoltre, la necessità che sia chiaramente segnalato agli interessati che, rispetto ai dati conferiti per l’esecuzione di statistiche connesse alla realizzazione di un compito di interesse pubblico, non sussiste il diritto di opposizione (art. 21, par. 6 del Regolamento, cfr. punto 1.2.1 del parere del 10 dicembre 2020 sul PSN-2020-2022).

Con riferimento alle tecniche di pseudonimizzazione, l’Istituto, nella valutazione di impatto, precisa che, trattandosi di un’indagine pilota, lo scopo è esclusivamente quello di testare la bontà dei quesiti e che i dati identificativi degli interessati sono cancellati subito dopo la raccolta e pertanto non sono pseudonimizzati.

Tali elementi sono risultati sufficienti per verificare la corretta applicazione, in concreto, dei principi applicabili al trattamento e in particolare, del principio di minimizzazione dei dati, anche in ragione dell’assenza di successive operazioni di record linkage nella realizzazione del lavoro in esame.

Tutto ciò premesso, si ritiene quindi che, allo stato, in base alla documentazione trasmessa in atti e alle dichiarazioni rese, l’Istituto abbia implementato misure idonee a tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli interessati per la realizzazione del lavoro IST-02726 - Indagine sulle discriminazioni.

4. IST-02645-Quantificazione delle popolazioni in ambiti territoriali potenzialmente a rischio

Ulteriore lavoro sospeso nel 2018 è stato l’IST-02645-Quantificazione delle popolazioni in ambiti territoriali potenzialmente a rischio non essendo state adeguatamente chiarite le logiche di trattamento applicate per la realizzazione dello specifico scopo statistico selezionato. Il lavoro è volto a una sperimentazione, a supporto della Protezione civile, per aggiornare e migliorare le mappe di rischio relative all'intero territorio nazionale e gli scenari per la valutazione della popolazione esposta, nelle diverse condizioni di rischio specifico anche in diversi momenti dell'anno.

L’Istat, a tal fine, vorrebbe acquisire non solo le informazioni amministrative che, in base alla differenza tra luogo di residenza e, ad esempio, luogo di studio o di lavoro, fanno desumere la mobilità di un individuo, ma anche dati di telefonia mobile, attraverso la rilevazione della presenza, in determinate celle, di dispositivi mobili che offrono un’evidenza concreta dei percorsi sul territorio di singoli (o di gruppi di individui), sulla base degli spostamenti dei relativi dispositivi di telefonia mobile. Tali operazioni di trattamento sono oggetto di particolare attenzione (IST-02589-Uso a fini statistici dei Big Data) per le questioni connesse sia all’intrinseca rischiosità delle operazioni di trattamento volte alla geolocalizzazione degli interessati, sia per il regime giuridico dei dati connessi ai servizi di telefonia mobile (direttiva 2002/58/Ce del 12 luglio 2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e Titolo X, Capo I, del Codice).

Con specifico riguardo allo studio progettuale in esame, l’Istituto ha evidenziato di avere riformulato il progetto avendo “ritenuto metodologicamente non necessario utilizzare i dati di telefonia mobile finalizzati alla stima della frequenza di spostamento, limitando così l’ambito di studio e di applicazione ai soli dati di stock della popolazione insistente provenienti dal lavoro IST 2661 – Popolazione insistente già approvato nel Psn”.

Sotto altro profilo, si evidenzia che, anche per il lavoro in esame, è previsto l’utilizzo del codice SIM come unica tecnica di pseudonimizzazione dei dati; si ritiene quindi di dover avvertire l’Istat della necessità che le misure di pseudonimizzazione che verranno adottate per dare ottemperanza alle prescrizioni formulate dal Garante con il provvedimento del 23 gennaio 2020 (doc. web 9261093), vengano estese anche a questo lavoro statistico.

Nel prendersi atto della decisione adottata a cui si fa riferimento sopra, si ritiene che, anche alla luce della documentazione trasmessa, nulla osti all’esecuzione del lavoro in esame. In ogni caso, appare doveroso ribadire che il Regolamento impone di analizzare, sin dalla progettazione della iniziativa che si intende intraprendere, le questioni inerenti alla protezione dei dati personali, al fine di assicurare l’effettiva applicazione dei principi applicabili al trattamento, quale in particolare, quello della minimizzazione dei dati (artt. 5, par. 1, lett. c) e 25 del Regolamento).

5. Conservazione nel pubblico interesse di dati raccolti per fini statistici

Nella documentazione trasmessa in relazione a taluni dei lavori sopra citati, l’Istituto ha manifestato l’intenzione di protrarre, sine die, la conservazione di alcune delle informazioni, anche di carattere personale, riversandole in un archivio denominato “Archivio storico”, per finalità sia di ricerca scientifica dell’Istat che di archiviazione nel pubblico interesse. Ciò, anche alla luce della presunzione di non incompatibilità di un ulteriore trattamento, a fini di ricerca scientifica e di archiviazione nel pubblico interesse, con lo scopo della raccolta (art. 5, par. 1, lett. b) del Regolamento).

In base alle normative rilevanti nel settore della statistica ufficiale nonché a quella in materia di protezione dei dati personali, si rilevano però alcune specifiche criticità in relazione a quanto prospettato.

In particolare, con riferimento all’ulteriore conservazione dei dati per scopi statistici, si richiama quando evidenziato al precedente punto 1.2 e si rinvia nuovamente all’avvertimento formulato al punto 3 lett. d) del parere del 10 dicembre 2020 sul PSN 2020-2022.

Con riferimento, invece, all’ulteriore conservazione dei dati, originariamente raccolti per scopi statistici da parte dell’Istat e degli altri soggetti Sistan, per ulteriori scopi di archiviazione nel pubblico interesse e ricerca storica, si evidenzia quanto segue.

La specifica disciplina di settore, di cui al d.lgs. 322 del 1989, contiene regole e principi generali, anche di matrice comunitaria, che riguardano il trattamento dei dati personali svolto dall’Istat e dagli altri soggetti Sistan nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, relative alla produzione della statistica ufficiale nonché all’accesso ai dati statistici.

Ci si riferisce, in particolare, al segreto statistico e al divieto di trattare i dati raccolti per scopi statistici per finalità differenti, secondo cui “i dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili e possono essere utilizzati solo per scopi statistici” (art. 9).

Nel rispetto del richiamato divieto, la normativa statistica assicura in ogni caso la massima conoscibilità a “dati elaborati nell'ambito delle rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale” definendoli come “patrimonio della collettività” e prevedendo che siano “distribuiti per fini di studio e di ricerca a coloro che li richiedono secondo la disciplina del presente decreto” e nel rispetto dei richiamati divieti (art. 10, commi 1 e 2 d.lgs. 322 del 1989 e art.- 5 ter del d.lgs.14 marzo 2013, n. 33).

In base al Regolamento il trattamento dei dati per uno scopo ulteriore, rispetto a quello della raccolta, si presume in generale con esso non incompatibile se volto al perseguimento di finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1. In maniera speculare, i dati possono essere conservati per periodi più lunghi, rispetto a quelli necessari al perseguimento dello scopo primario della raccolta, a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, nel rispetto di adeguate garanzie (artt. 5, par. 1, lett. b) e) e 89 del Regolamento).

Sul punto tuttavia il Codice, all’art. 105, esclude espressamente, coerentemente con la richiamata disciplina di settore, che i dati personali trattati a fini statistici o di ricerca scientifica possano essere utilizzati per scopi di altra natura. In altri termini, se è vero che i dati personali raccolti per un determinato scopo si presume che possano essere ulteriormente trattati per finalità statistiche, di ricerca statistica e di archiviazione nel pubblico interesse, è invece vietato trattare i dati personali raccolti per finalità statistiche e di ricerca scientifica, per il perseguimento di finalità differenti, ivi incluse quelle di archiviazione nel pubblico interesse e di ricerca storica.

Pertanto, seppure l’Istat, quale istituto pubblico, in base al Codice dei beni culturali (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), ha l'obbligo di conservare i propri documenti, secondo quando quanto ivi indicato, tale obbligo non può, tuttavia, riguardare anche i dati di carattere personale raccolti per scopi statistici.

Sotto altro profilo, si evidenzia che, il patrimonio informativo comprensivo di dati elementari, che l’Istituto ambisce a conservare per scopi di archiviazione nel pubblico interesse (i c.d. registri statistici e archivi) sarebbe costituito da un insieme di dati elaborati secondo specifiche tecniche statistiche tali per cui essi difficilmente sarebbero fruibili da chiunque per scopi storici, culturali o più genericamente di archiviazione nel pubblico interesse. Peraltro, le informazioni acquisite presso enti pubblici e amministrazioni statali sono già conservate presso gli archivi dell’amministrazione di provenienza, in conformità alla richiamata disciplina di settore (d.lgs. 42 del 2004; artt. 101, 102 103 del Codice; Regole deontologiche, allegato A3 al Codice) e quindi la finalità di archiviazione nel pubblico interesse sarebbe così già soddisfatta.

Nel ritenere, quindi, che il Codice dei beni culturali, nella parte in cui impone alle pubbliche amministrazioni nazionali l’obbligo di conservare e rendere fruibili i propri documenti e archivi (art. 30), non possa trovare applicazione in riferimento ai dati personali raccolti nell’ambito delle rilevazioni statistiche svolte dall’Istat e dagli altri soggetti Sistan, resta inteso che, anche alla luce di quanto previsto dall’articolo 10 del d.lgs. 322 del 1989, i dati ivi contenuti potranno essere conservati, per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, negli archivi storici dell’Istituto, in forma anonima e aggregata tale per cui non sia possibile in alcuno modo risalire all’identità dei soggetti interessati.

Tutto ciò premesso, si avverte l’Istituto che, per le ragioni sopra esposte, i dati personali raccolti per scopi statistici non possono essere ulteriormente trattai per scopi di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica.

TUTTO CIO’ PREMESSO IL GARANTE

1. ai sensi dell’art. 58, par. 3, lett. b) del Regolamento, dell’art. 6- bis del d.lgs. 322 del 1989 e dell’art. 4-bis delle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema Statistico nazionale, Allegato A.4 al Codice, esprime parere favorevole, nei termini di cui in premessa, sui lavori statistici IST-02742 Registro del lavoro; IST-02634 Registro esteso dell’occupazione nelle imprese (Asia occupazione); IST-01382 Registro Annuale su retribuzioni, ore e Costo del Lavoro Individuale- RACLI”; IST-02748-Archivio disabilità; IST-02726 - Indagine sulle discriminazioni; l’IST-02645-Quantificazione delle popolazioni in ambiti territoriali potenzialmente a rischio;

2.  ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. a) del Regolamento, avverte l’Istituto:

a. della necessità che le misure di pseudonimizzazione che verranno implementate per dare ottemperanza al provvedimento del 23 gennaio 2020 (doc. web 9261093), siano applicate anche ai lavori: IST-02742 Registro del lavoro; IST-02634 Registro esteso dell’occupazione nelle imprese (Asia occupazione); IST-01382 Registro Annuale su retribuzioni, ore e Costo del Lavoro Individuale- RACLI”; IST-02748-Archivio disabilità e l’IST-02645 -Quantificazione delle popolazioni in ambiti territoriali potenzialmente a rischio;

b. della necessità che i prospetti informativi relativi ai lavori statistici IST-02742 Registro del lavoro; IST-02634 Registro esteso dell’occupazione nelle imprese (Asia occupazione); IST-01382 Registro Annuale su retribuzioni, ore e Costo del Lavoro Individuale- RACLI”; IST-02748-Archivio disabilità siano modificati omettendo l’indicazione dell’obbligatorietà dell’adesione al lavoro statistico;

c.  che i dati personali raccolti per scopi statistici non possono essere ulteriormente trattai per scopi di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, il 17 dicembre 2020

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei

Scheda

Doc-Web
9523274
Data
17/12/20

Argomenti


Tipologie

Parere del Garante


Vedi anche (10)