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Provvedimento del 15 ottobre 2020 [9513224]

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[doc. web n. 9513224]

Provvedimento del 15 ottobre 2020

Registro dei provvedimenti
n. 196 del 15 ottobre 2020

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti ed il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, e regolarizzato in data 6 marzo 2020 con il quale XX ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione, dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo anche unitamente a termini diversi quali “XX”, “XX” ed “XX”, di alcuni URL collegati ad articoli di giornale relativi ad un procedimento penale nel quale il medesimo è stato coinvolto con riguardo ad un’indagine per fatti risalenti al 2013;

CONSIDERATO che l'interessato ha, in particolare, lamentato il pregiudizio derivante dalla perdurante reperibilità di informazioni risalenti nel tempo e delle quali contesta la veridicità, evidenziando in particolare che sarebbe circostanza falsa quella relativa all’avvenuto sequestro della sua attività in relazione ai fatti per i quali è imputato per usura nell’ambito di un processo tuttora in corso;

VISTA la nota del 3 luglio 2020 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto di reclamo e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota del 23 luglio 2020 con la quale Google LLC ha comunicato di non poter aderire alla richiesta dell’interessato rappresentando che:

nel caso in esame non possono ritenersi sussistenti i presupposti per l’esercizio del diritto all’oblio, trattandosi di notizie pubblicate all’interno di articoli di giornale che riportano informazioni relative alla vicenda giudiziaria nella quale l’interessato è stato coinvolto ed in relazione alla quale è stato tratto in arresto per condotte gravi che sarebbero state poste in essere nell’ambito dell’attività professionale da lui svolta in qualità di titolare di una concessionaria di autovetture;

deve ritenersi sussistente l’interesse della collettività a conoscere dette informazioni tenuto anche conto del fatto che, come affermato dell’interessato, il procedimento penale risulta tuttora in corso di svolgimento;

la richiesta di rimozione di risultati reperibili tramite chiavi di ricerca diverse dal nome dell’interessato – quali “XX” ed “XX” – non risulta ammissibile alla luce dei criteri indicati dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 13 maggio 2014 (causa C-131/12) riguardante l’esercizio del diritto all’oblio con riferimento a contenuti reperibili tramite motore di ricerca;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall’art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all’utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell’art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione degli URL indicati nell'atto introduttivo avanzata nei confronti di Google LLC, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente esercitato il diritto all’oblio, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea;

RILEVATO che:

la vicenda giudiziaria descritta negli articoli reperibili tramite gli URL dei quali è chiesta la rimozione riguarda un procedimento penale per reati gravi nel quale il reclamante è stato coinvolto;

deve ritenersi tuttora sussistente l’interesse del pubblico a conoscere la relativa vicenda tenuto conto che il predetto procedimento risulta tuttora in corso di svolgimento e che lo stesso riguarda condotte che sarebbero state poste in essere dal medesimo nello svolgimento della propria attività professionale;

RITENUTO di dover pertanto dichiarare il reclamo infondato;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal vice segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE l’avv. Guido Scorza;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento, dichiara il reclamo infondato.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 15 ottobre 2020

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi