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Parere sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate inerente la “Comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese per la frequenza scolastica" - 15 ottobre 2020 [9483510]

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[doc. web n. 9483510]

Parere sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate inerente la “Comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese per la frequenza scolastica" - 15 ottobre 2020

Registro dei provvedimenti
n. 182 del 15 ottobre 2020

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito, Regolamento);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, Codice);

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e successive modificazioni, concernente la semplificazione fiscale e la dichiarazione dei redditi precompilata, che, in particolare, prevede che:

- “A decorrere dal 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che può essere accettata o modificata” (art. 1, comma 1);

- “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i termini e le modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle indicate nei commi 1, 2 e 3” (art. 3, comma 4);

- “Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità tecniche di utilizzo dei dati di cui ai commi 2, 3 e 3-bis” (art. 3, comma 5);

VISTO l’art. 15, comma 1, lett. e-bis) e i-octies), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede la detrazione, dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, delle spese per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado, nonché delle erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, tutti appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all’art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62;

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 10 agosto 2020, recante Trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le spese di istruzione scolastica ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, su cui il Garante ha espresso parere favorevole il 6 febbraio 2020 con il provv. n. 25 (doc. web n. 9283865), il quale prevede che:

- i soggetti di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, costituenti il sistema nazionale di istruzione, trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, i dati relativi alle spese scolastiche detraibili, versate nell’anno precedente da persone fisiche, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti iscritti agli istituti scolastici e dei soggetti che hanno sostenuto le spese, nonché i dati dei rimborsi delle medesime spese erogati nell’anno precedente, con l’indicazione dell’anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata, con esclusione dei rimborsi contenuti nella certificazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4 del d.P.R. 322/1998 (art. 1, commi 1 e 2);

- tali comunicazioni siano effettuate in via facoltativa con riferimento agli anni d’imposta 2020 e 2021 e obbligatoriamente a partire dal periodo d’imposta 2022 (art. 1, comma 3);

- la medesima trasmissione telematica non riguardi i dati delle tasse scolastiche versate direttamente all’Agenzia delle entrate con modello di pagamento F24 ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (art. 1, comma 4);

- le modalità di trasmissione telematica siano stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali (art. 2);

VISTA la nota del 21 luglio 2020, come integrata con la nota del 6 ottobre 2020, con cui l’Agenzia delle entrate ha trasmesso al Garante lo schema di provvedimento del Direttore inerente la “Comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese per la frequenza scolastica ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 10 agosto 2020”, ai fini dell’acquisizione del previsto parere, corredato dei relativi allegati nonché di apposito “Documento di Analisi del Rischio e di Valutazione di Impatto”;

CONSIDERATO che tale schema di provvedimento prevede, in particolare, che:

- le citate comunicazioni all’Agenzia delle entrate riguardino i dati relativi alle seguenti tipologie di spese scolastiche detraibili, effettuate con le modalità di pagamento tracciabili, ossia con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. 241/1997: a) tasse scolastiche; b) contributi obbligatori, contributi volontari ed erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica; c) erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici, non deliberate dagli organi scolastici, e finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica nonché all’ampliamento dell’offerta formativa, (punti 1.3 e 1.4);

- per la trasmissione siano utilizzati i servizi telematici Entratel o Fisconline, anche per il tramite degli intermediari di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R: 322/1998, designandoli “responsabili o autorizzati al trattamento dei dati” ed impartendo loro le necessarie istruzioni, così come previsto dagli artt. 28 e 29 del Regolamento (punto 2);

- i dati trasmessi:

• siano raccolti in uno specifico archivio e non siano accessibili dall’Agenzia delle entrate, fino al termine per l’esercizio, da parte degli interessati, dell’opposizione (punto 5.1);

• siano utilizzati, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ad esclusione di quelli relativi ai soggetti che hanno esercitato l’opposizione (punto 5.3);

• siano accessibili, da parte dell’Agenzia delle entrate, al fine di fornire assistenza ai contribuenti in relazione alla dichiarazione precompilata, nonché ai fini delle attività di controllo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (con particolare riguardo all’art. 36-ter, comma 3-bis), nonché al fine di semplificare l’esibizione dei documenti da parte del contribuente, considerato che, come dichiarato dall’Agenzia, “l’articolo 36-ter, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, inserito dall’articolo 4-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, in vigore dal 30 giugno 2019, ha previsto che ai fini dei controlli formali delle dichiarazioni sono considerate inefficaci le richieste ai contribuenti di documenti relativi a informazioni disponibili nell’Anagrafe tributaria o a dati trasmessi da parte di soggetti terzi, salvo che la richiesta riguardi la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi” (punto 5.4);

•  siano conservati entro i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi e quindi fino al 31 dicembre del sesto anno successivo ad ogni anno d’imposta, al cui scadere saranno integralmente e automaticamente cancellati (punto 5.5);

- la sicurezza nella trasmissione dei dati sia garantita dal canale di trasmissione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, mediante l’adozione delle misure riguardanti il controllo degli accessi al sistema e la cifratura del canale trasmissivo, mentre, la sicurezza degli archivi del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria sia garantita da adeguate misure che prevedono un sistema di autorizzazione degli accessi e di tracciamento e monitoraggio delle operazioni, con conservazione dei dati per il tempo previsto dalla normativa di riferimento (punto 6);

- il contribuente che voglia esercitare la facoltà di opposizione all’inserimento delle spese per l’istruzione scolastica in dichiarazione precompilata possa farlo comunicandola, all’Agenzia delle entrate, dal 1° gennaio fino al termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui all’art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, con riferimento ai dati relativi all’anno precedente, fornendo le informazioni contenute nel fac-simile pubblicato sul sito internet dell’Agenzia; con riferimento alle spese sostenute e/o alle erogazioni liberali effettuate a partire dall’anno 2021, sarà altresì possibile per il contribuente esercitare tale facoltà comunicandola direttamente al soggetto destinatario della spesa e/o dell’erogazione al momento di sostenimento della spesa e/o effettuazione dell’erogazione, o comunque entro il 31 dicembre dell’anno in cui la spesa è stata sostenuta e/o l’erogazione è stata effettuata (punto 9);

RILEVATO, in particolare, che, con specifico riferimento ai dati relativi alle erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici non deliberate dagli organi scolastici, suscettibili di implicare il trattamento di categorie particolari di dati personali, sulla base delle interlocuzioni intercorse con l’Ufficio del Garante, lo schema in esame è stato integrato dall’Agenzia delle entrate al fine di introdurre le ulteriori garanzie, già previste in relazione alle erogazioni liberali agli enti del Terzo settore (la cui disciplina è contenuta nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 34431 del 9 febbraio 2018, su cui il Garante aveva espresso parere favorevole l’8 febbraio 2018 con il provv. n. 66, doc. web n. 7772714), stabilendo, nello specifico, che:

- i dati delle erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici non deliberate dagli organi scolastici, relativi ai soggetti che hanno esercitato l’opposizione, siano tempestivamente e integralmente cancellati dallo specifico archivio dedicato (punto 5.2);

- i medesimi dati, relativi ai soggetti che non abbiano effettuato l’accesso alla dichiarazione precompilata, direttamente o tramite gli altri soggetti autorizzati, entro la data in cui viene resa disponibile la dichiarazione precompilata relativa all’anno successivo, siano tempestivamente e integralmente cancellati (punto 5.6);

RILEVATO, altresì, che i canali di trasmissione dei dati da parte dei soggetti obbligati e le relative misure di sicurezza risultano essere stati già favorevolmente valutati da parte del Garante nei pareri espressi al riguardo (cfr. in particolare, provv. n. 63 del 18 febbraio 2016, doc. web n. 4716389);

RITENUTO, pertanto, di dover esprimere parere favorevole sullo schema di provvedimento in esame che prevede misure volte ad assicurare la conformità alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al trattamento dei dati personali relativi alle erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici non deliberate dagli organi scolastici;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal vice segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIO’ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 57, par. 1, lett. c), del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate inerente la “Comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese per la frequenza scolastica ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 10 agosto 2020”.

Roma, 15 ottobre 2020

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi