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Provvedimento in tema di sospensione dei termini previsti per la definizione dei procedimenti presso il Garante per la protezione dei dati personali - 30 aprile 2020 [9333182]

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VEDI AVVISO in tema di sospensione dei termini previsti per la definizione dei procedimenti
presso il Garante per la protezione dei dati personali
 

 

[doc. web n. 9333182]

Provvedimento in tema di sospensione dei termini previsti per la definizione dei procedimenti presso il Garante per la protezione dei dati personali - 30 aprile 2020

Registro dei provvedimenti
n. 80 del 30 aprile 2020

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il dott. Antonello Soro, presidente, la dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e la prof.ssa Licia Califano, componenti e il dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), con particolare riferimento agli articoli 57 e 58;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lg. 10 agosto 2018, n. 101), con particolare riferimento all'articolo 156, comma 3, lettera a), ai sensi del quale il Garante per la protezione dei dati personali (di seguito “Garante” o anche “Autorità”), con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, definisce l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio, anche ai fini dello svolgimento dei compiti e all'esercizio dei poteri ad esso assegnati dagli articoli da 140-bis a 144, 154, 154-bis, 157, 158, 160, del medesimo Codice;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni apportate da ultimo con legge 11 febbraio 2005, n. 15, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, qualora non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui il procedimento deve concludersi;

VISTO il regolamento del Garante n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio del Garante (deliberazione 28 giugno 2000, n. 15, in G.U. 13 luglio 2000, n. 162) e, in particolare, l'art. 13, comma 2, che prevede l'adozione di disposizioni sulla durata dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Autorità;

VISTO il regolamento del Garante n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali (deliberazione 4 aprile 2019, n. 98, in G.U. 8 maggio 2019, n. 106);

VISTO il regolamento del Garante n. 2/2019 concernente l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi presso il Garante per la protezione dei dati personali (deliberazione 4 aprile 2019, n. 99, in G.U. 9 maggio 2019, n. 107);

VISTO l’art. 103, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito   in   legge   con   modificazioni dalla 24 aprile 2020, n. 27) recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel quale si dispone che “ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento”;

VISTO l’art. 37, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, nel quale si dispone che “il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020”;

PRESO ATTO pertanto dell’esigenza di individuare i casi da dover sottrarre, per ragioni di urgenza, al periodo di sospensione sopra indicato;

RITENUTO che detti casi possano essere individuati dall’Ufficio nei procedimenti:

a) connessi all’attuale emergenza sanitaria;

b) in cui sussistano le condizioni per il configurarsi di un pregiudizio imminente ed irreparabile;

c) in cui il carattere di estrema urgenza sia riconosciuto anche sulla base di motivata istanza delle parti;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15, comma 1 del predetto regolamento n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

DELIBERA

il periodo di sospensione dei termini di cui agli artt. 103, comma 1, del d.l. 18 marzo 2020, n. 18, e 37, del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, non si applica, secondo i termini di cui in motivazione, ai procedimenti innanzi al Garante:

a) connessi all’attuale emergenza sanitaria;

b)  in cui sussistano le condizioni per il configurarsi di un pregiudizio imminente ed irreparabile;

c) in cui il carattere di estrema urgenza sia riconosciuto anche sulla base di motivata istanza delle parti.

La sussistenza delle sopra menzionate condizioni dovrà essere esplicitamente indicata alle parti a cura dell’Unità organizzativa procedente.

Roma, 30 aprile 2020

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
9333182
Data
30/04/20

Argomenti


Tipologie

Deliberazione