g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 15 gennaio 2020 [9284633]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 9284633]

Provvedimento del 15 gennaio 2020

Registro dei provvedimenti
n. 13 del 15 gennaio 2020

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo, presentato al Garante ai sensi dell’art. 77 del Regolamento in data 18 ottobre 2018, con il quale XX, rappresentato e difeso dall’avv. XX, ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione, dai risultati di ricerca reperibili in associazione al suo nominativo, di un URL rinviante ad un articolo giornalistico del XX 2016 dal titolo “XX” (https://...), articolo contenente una foto che lo ritrae insieme ad altri «individui riuniti attorno ad un tavolo  di un ristorante di Roma tutti intenti nel porre in essere il c.d. “saluto romano”» ;

CONSIDERATO che l’interessato ha rappresentato che:

«l’immagine era stata scattata da uno dei partecipanti alla cena circa due anni prima rispetto alla data dell’articolo» e, senza il suo consenso espresso e a sua insaputa, veniva successivamente pubblicata su Facebook dall’autore dello scatto;

la fotografia veniva successivamente ripresa dal giornale “Next Quotidiano” e collegata alla sua candidatura alle elezioni municipali con la lista “XX”, oscurando i volti di tutti i ripresi tranne il suo;

in ragione della portata lesiva di tale immagine, ha quindi formulato a Google LLC una richiesta di rimozione del relativo l’Url quale risultato associato al suo nominativo, richiesta tuttavia rigettata dalla Società;

tale pubblicazione non è giustificata da alcuna attualità, né dal ruolo rivestito dallo stesso, e lede significativamente il suo diritto all’immagine quale tutelato dagli artt. 10 cod. civ. e 97 della legge n.633/1941; inoltre, «in quanto espressiva del suo orientamento politico», è avvenuta in assenza del suo consenso scritto, come richiesto dall’art.26 del “Vecchio Codice della Privacy”;

la legittimità di detta pubblicazione non è neanche giustificabile alla luce del diritto di cronaca, il cui regime speciale di cui agli artt. 136 e ss. del Codice va interpretato in senso restrittivo e conseguentemente, tenuto anche conto dell’orientamento giurisprudenziale in materia, «l’informazione oggetto dell’articolo poteva senz’altro risultare completa e corretta anche senza la pubblicazione del [suo] volto»;

VISTA la nota del 16 gennaio 2019 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento;

VISTA la nota del 31 gennaio 2019 con la quale Google LLC ha comunicato di non poter aderire alle richieste dell’interessato eccependo:

a) l’inammissibilità della richiesta

in quanto basata sulla pretesa violazione del diritto all’’immagine, laddove il reclamo presentato dal reclamante ai sensi ell’art.77 del Regolamento (UE) 2016/679 può riguardare unicamente asserite violazioni del Regolamento stesso;

in quanto argomentata «sulla base delle norme del D.l.gs. 196/2003, che è stato abrogato da diversi mesi», assumendo invece rilevanza quale parametro normativo di riferimento l’art. 17 del Regolamento (Diritto alla cancellazione - “diritto all’oblio”);

b) l’infondatezza della richiesta di deindicizzazione in ragione del

l’insussistenza del requisito del trascorrere del tempo, trattandosi di pubblicazione avvenuta nel maggio del 2016;

ruolo pubblico del reclamante, per l’attività politica svolta all’epoca della pubblicazione, in quanto candidato con il movimento politico “XX” alle elezioni municipali di Roma del 2016, nonché –conformemente alle “Linee Guida” WP Art. 29 del 26 novembre 2014 − per l’attività professionale svolta successivamente, quale imprenditore e consulente per importanti società internazionali;

la natura giornalistica dell’articolo il quale «riporta informazioni sui problemi con la giustizia e sulle convinzioni XX di alcuni candidati di XX alle elezioni Amministrative di Roma del 2016» corredate da una fotografia in cui «alcuni dei suddetti candidati, tra cui il reclamante, sono intenti ad esibirsi in una piazza di Roma, in un locale all’aperto», circostanza questa (il comportamento in pubblico) che rende il trattamento lecito alla luce della disposizione di cui all’art.137, comma 3, ultimo periodo del d.lgs 196/2003 aggiornato al d.lgs.101/2018;

VISTA la nota del 13 febbraio 2019 con la quale l’interessato, nel ribadire la propria richiesta contesta le eccezioni formulate dal titolare affermando, con riferimento alla inammissibilità:

a) che il reclamo è posto a tutela delle violazioni della normativa in materia di dati personali «senza fare alcun riferimento esclusivo alle norme del GDPR» e che «il D.lgs 196/2003 costituisce ancora il Codice in materia di protezione dei dati personali ... adeguato alle diposizioni del GDPR» attraverso il D.lgs.10 agosto 2018, n. 101; inoltre, che tali eccezioni non sono state rilevate in sede di risposta al suo interpello preventivo e appaiono contraddittorie laddove lo invitava a rivolgersi al Garante;
con riferimento al merito:

b) l’avvenuta violazione da parte del sito-fonte “Next Quotidiano” dei limiti al diritto di cronaca indicati dalla giurisprudenza e previsti dalle disposizioni specifiche contenute nel Codice; ciò, per aver pubblicato, unitamente all’informazione della sua candidatura, «immagini e frasi assolutamente non pertinenti con il contesto», a carattere denigratorio; inoltre, per aver acquisito in modo improprio la fotografia che lo ritrae (da un profilo Facebook di terzi che l’aveva pubblicata a sua insaputa), la quale rappresenta, invero, un gesto di «assoluta natura privata»... realizzato in un «contesto tutt’altro che politico» e in ragione di ciò «di per sé innocuo»;

VISTA la nota del 14 ottobre 2019 con cui il reclamante, a seguito di richiesta dell’Ufficio, ha specificato l’URL relativo all’immagine di cui viene chiesta la deindicizzazione;

VISTA la nota del 4 novembre 2019 con cui Google LLC, eccependo un «illecito ampliamento del thema decidendum» e opponendosi «all’estensione dell’ambito del presente giudizio all’URL Nuovo», evidenzia l’inesigibilità tecnica e giuridica della rimozione di quest’ultimo, in quanto riferito a una pagina che include molteplici risultati, e ribadisce comunque la propria decisione di non dare seguito alla richiesta di deindicizzazione per i motivi esposti nei suoi precedenti scritti;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

come comunicato da Google alle Autorità di controllo europee, il trattamento di dati personali connesso all’utilizzo del proprio motore di ricerca da parte degli utenti risulta direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC avente sede negli Stati Uniti;

la competenza del Garante a trattare i reclami proposti nei confronti della società resistente risulta pertanto fondata sull’applicazione dell’art. 55, par. 1, del Regolamento in quanto la società risulta stabilita all'interno del territorio italiano tramite Google Italy, secondo i principi fissati dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 13 maggio 2014 (causa C-131/12);

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

RILEVATA la necessità di precisare che le contestazioni formulate dal reclamante in ordine all’asserita violazione dei limiti del diritto di cronaca e, in particolare, della disciplina in materia di trattamento dei dati nell’esercizio dell’attività giornalistica di cui agli artt. 136-139 del Codice (non abrogata – come affermato da Google LLC − bensì parzialmente modificata dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101) non possono essere rivolte al motore di ricerca in quanto relative a profili attinenti al trattamento effettuato da altro titolare – il sito (Next Quotidiano) che ha pubblicato l’articolo e la fotografia di cui si discute −  e che, essendo il reclamo rivolto invece ad ottenere un provvedimento di cancellazione da parte di Google LLC, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per invocare il diritto all’oblio occorre tenere conto dei criteri individuati dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea e dalle “Linee Guida” sopra citate (le quali, peraltro, hanno ben evidenziato la necessità di considerare tale distinzione di titolarità);

RILEVATO, alla luce dei predetti criteri, che

i contenuti riconducibili all’URL di cui è richiesta la rimozione risalgono ad un'epoca recente (2016) e rivestono interesse pubblico in quanto atti a dare conto degli orientamenti politici – manifestati in un contesto pubblico - di alcune persone candidate a rappresentare gli interessi di una comunità, su mandato del movimento politico “XX”;

l’interessato ha un ruolo di rilievo nella vita pubblica, per il fatto stesso di essere stato individuato, all’interno del citato movimento politico, quale candidato idoneo ad assumere responsabilità politico-amministrative − e quindi, peraltro, potenzialmente idoneo ad essere riproposto per altri incarichi analoghi − e altresì per l’attività svolta successivamente, in qualità di professionista-consulente aziendale (ciò, in linea con i criteri forniti al riguardo dalle citate Linee Guida del WP29);

il tema oggetto dell’articolo mantiene un carattere di attualità, in quanto riguarda un candidato a posizioni politico-amministrative, che effettua in pubblico un gesto – il saluto romano – configurabile anche come reato (cfr. Cass. pen., sez. I, sentenza 16/05/2019 n° 21409); circostanza che induce pertanto a ritenere tuttora sussistente l’interesse della collettività alla conoscibilità di dette informazioni (cfr. anche Corte di giustizia nella causa C-136/17 (24 settembre 2019);

RITENUTO pertanto di dover considerare il reclamo infondato;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento, dichiara il reclamo infondato.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 15 gennaio 2020

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia