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Parere sulla proposta di disposizione integrativa dell’articolo 4 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 recante “Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino”, istitutiva del nucleo preposto al controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese dalle imprese - 12 giugno 2019 [9123419]

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[doc. web n. 9123419]

Parere sulla proposta di disposizione integrativa dell’articolo 4 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 recante “Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino”, istitutiva del nucleo preposto al controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese dalle imprese - 12 giugno 2019

Registro dei provvedimenti
n. 128 del 12 giugno 2019

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Vista la richiesta di parere della Provincia autonoma di Trento;

Visto l’articolo 36, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito Regolamento);

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito Codice);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal Segretario generale ai sensi dell’articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

PREMESSO

1. La Provincia autonoma di Trento ha trasmesso a questa Autorità per il prescritto parere di competenza ai sensi dell’articolo 36, par. 4 del Regolamento, una disposizione integrativa dell’articolo 4 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 recante “Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino”, approvata dalla Giunta provinciale nella seduta del 12 aprile 2019 e destinata all’ulteriore esame del Consiglio provinciale.

In particolare, la proposta prevede l’inserimento, nel citato articolo 4 (“Razionalizzazione e semplificazione dei controlli sulle imprese”), di un ulteriore comma (4-ter) che istituisce un nucleo preposto al controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese dalle imprese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.  Il nucleo, nell’ambito di tale attività, può avvalersi delle risultanze dei controlli effettuati da altre strutture provinciali e rende disponibili i risultati delle sua attività nel Registro unico dei controlli provinciali (RUCP), già previsto dall’articolo 4-bis della medesima legge n. 10 del 2012, avente lo scopo di raccogliere “i dati concernenti i controlli di competenza della Provincia e dei suoi enti strumentali, dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, delle comunità e dei comuni”.

RILEVATO

2. La legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 prevede all’articolo 4, comma 4-bis, al fine di razionalizzare e semplificare i controlli sulle imprese, l’istituzione del Registro unico dei controlli provinciali (RUCP), il quale raccoglie i dati concernenti i controlli di competenza della Provincia e dei suoi enti strumentali, dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, delle comunità e dei comuni, anche al fine di coordinare e programmare l’attività di vigilanza.

Nel medesimo comma si prevede che il sistema informatizzato del RUCP sia organizzato in modo da assicurare il rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali e che i dati siano messi a disposizione degli enti partecipanti, nei limiti di quanto necessario per l'attività di controllo di loro competenza, e - specificamente - del personale autorizzato.

Si prevede altresì che, con regolamento, vengano definite le modalità di attuazione del Registro e, in particolare, “le tipologie dei dati personali e le operazioni di trattamento effettuate nell'ambito del RUCP, i termini di conservazione dei dati, le misure di sicurezza per garantire la protezione dei dati dai rischi di perdita di riservatezza, integrità e accessibilità, le misure per assicurare il tempestivo riscontro in caso di esercizio dei diritti da parte dell'interessato”.

Il nuovo comma 4-ter stabilisce che con il regolamento di cui al comma 4-bis, vengano individuate le modalità di attuazione della nuova disposizione normativa, “necessarie per il rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali prevedendo, in particolare, le tipologie dei dati personali  le operazioni di trattamento effettuate, i termini di conservazione dei dati, le misure di sicurezza per garantire la protezione dei dati dai rischi di perdita di riservatezza, integrità e accessibilità, le misure per assicurare il tempestivo riscontro in caso di esercizio dei diritti da parte dell’interessato”.

RITENUTO

3. Esaminato nel suo complesso l’articolo 4 della legge provinciale n. 10 del 2012 e, in particolare, il comma 4-ter, il cui testo viene sottoposto a preventivo parere di questa Autorità, si rileva, in via preliminare, che la disciplina in esso contenuta riguarda un’attività di controllo effettuata “sulle imprese”, riguardo alle quali non trovano, in generale, applicazione le norme del Regolamento (UE) 2016/679.

Il Regolamento, infatti, contiene norme relative alla protezione dei dati personali delle sole persone fisiche (artt. 1 e 4 del Reg.) ed esclude le persone giuridiche dal novero dei soggetti “interessati” (cfr. considerando n. 14 del Reg.)

Rispetto in particolare alle imprese, nella disciplina di protezione dei dati personali di cui al Regolamento non è prevista alcuna tutela per i dati identificativi delle stesse o comunque ad esse riferiti (ad es.: denominazione, ragione sociale, ecc.), mentre resta salva la qualifica di “interessati” riconosciuta ai liberi professionisti, nonché alle persone fisiche il cui nominativo figuri nella ragione sociale di imprese individuali o di società di persone o anche a quelle che rivestano una carica sociale all’interno dell’impresa. 

Ciò posto, si rileva che la norma di legge provinciale che si intende introdurre non presenta, di per sé, alcuna criticità sotto il profilo della protezione dei dati personali, in quanto essa si limita a rinviare la disciplina degli aspetti di protezione dati ad un successivo regolamento che non risulta ancora adottato e il cui schema la Provincia si impegna ad inviare a questa Autorità per il prescritto parere.
Il regolamento dovrà, infatti, disciplinare le modalità di attuazione del comma 4-ter, nonché  quelle di attuazione del Registro di cui al comma 4-bis del medesimo articolo 4 della legge provinciale e, in particolare,  le tipologie dei dati personali da inserirvi, le operazioni di trattamento effettuate, i termini di conservazione, le misure di sicurezza da adottare per prevenire rischi di perdita, integrità e accessibilità e le misure per assicurare il tempestivo riscontro in caso di esercizio dei diritti da parte dell'interessato.

Ciò premesso, rilevato che l’articolo 4, comma 4-ter, della legge n. 10 del 2012 non presenta, allo stato, profili di particolare interesse rispetto alla protezione dei dati personali, il Garante non ha osservazioni da formulare sulla proposta di disposizione normativa in questione e si riserva di esprimere le proprie valutazioni sullo schema di regolamento citato in occasione del previsto parere.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere favorevole, nei termini di cui in motivazione, sulla proposta di disposizione integrativa dell’articolo 4 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 recante “Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino” (comma 4-ter), istitutiva del nucleo preposto al controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese dalle imprese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Roma, 12 giugno 2019

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia