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Parere sullo schema di decreto del MIUR in tema di Modifiche al Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati - 14 febbraio 2019 [9102022]

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[doc. web n. 9102022]

Parere sullo schema di decreto del MIUR in tema di Modifiche al Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati - 14 febbraio 2019

Registro dei provvedimenti
n. 43 del 14 febbraio 2019

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

Visto l’articolo 36, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito Regolamento);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la prof.ssa Licia Califano;

PREMESSO

1. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha richiesto il parere del Garante su uno schema di decreto concernente “Modifiche al Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati approvato con decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45”.

Il decreto trova fondamento normativo nell’articolo 4 (rubricato “Dottorato di ricerca”) della legge 3 luglio 1998, n. 210 (modificato dall’articolo 19, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240), recante “Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo”.

In particolare, il comma 2 del predetto articolo stabilisce che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare su proposta dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), siano disciplinate le “modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato, quale condizione necessaria ai fini dell'istituzione e dell'attivazione dei corsi, e le condizioni di eventuale revoca dell'accreditamento, nonché le modalità di individuazione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca di cui al primo periodo [..]. Il medesimo decreto definisce altresì i criteri e i parametri sulla base dei quali i soggetti accreditati disciplinano, con proprio regolamento, l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi e il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, il numero, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio [..]”.

Il presente schema di regolamento si propone di modificare, con riguardo ad alcuni profili, l’attuale disciplina recante le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e i criteri per l’istituzione e la disciplina degli stessi da parte degli enti accreditati, così come prevista nel decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca dell’8 febbraio 2013, n. 45.

RILEVATO

2. Lo schema di decreto si compone di 2 articoli, il primo dei quali, nei suoi 12 commi, contiene disposizioni modificative del predetto decreto n. 45 del 2013; in particolare:

- il comma 1 incide sull’articolo 1 del decreto n. 45/2013, eliminando la definizione di Comitato di esperti per la politica di ricerca (CEPR);

- il comma 2, lett. a), (sostituendo il comma 1 dell’articolo 2 del decreto n. 45/2013), precisa il quadro di riferimento internazionale e nazionale in cui si inserisce la procedura che porta all’accreditamento dei corsi di dottorato, in coerenza con le linee guida definite dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentita l’ANVUR, tenuto conto le linee generali di indirizzo al sistema universitario e agli indirizzi condivisi a livello europeo;

- il comma 3, modifica l’articolo 3, comma 5, del richiamato decreto in tema di accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato, prevedendo, in un’ottica di rafforzamento della partecipazione degli Atenei alla procedura di accreditamento in atto, che gli stessi possano presentare eventuali controdeduzioni, nello stesso termine di sessanta giorni previsto per l’espressione del parere da parte dell’ANVUR sulla domanda di accreditamento;

- dal comma 4 al comma 12 vengono ridefiniti i requisiti per l’accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato di ricerca; previste modifiche alla disciplina attuale per la determinazione dell’importo delle borse di studio e per i “dottorati innovativi”, definiti ulteriori criteri per ripartire il finanziamento ministeriale tra i soggetti accreditati a svolgere i corsi di dottorato.

L’articolo 2, infine, contiene la clausola di invarianza finanziaria.

RITENUTO

3. Lo schema di decreto in esame - già sottoposto al Garante in versioni differenti nell’aprile e nel settembre del 2018 -  è stato da ultimo modificato tenendo conto delle osservazioni fornite dall’Autorità nel corso di incontri di lavoro e di contatti anche informali intercorsi con i competenti uffici del ministero.

L’originaria versione del testo sottoposto a parere conteneva (ai commi 12 e 13 dell’art. 1) due ulteriori disposizioni di modifica del decreto ministeriale n. 45 del 2013 (agli artt. 13 e 14), in base alle quali, sul presupposto che il finanziamento dei corsi di dottorato dovesse essere ancorato anche al criterio della “qualità della ricerca scientifica dei dottorandi e dei dottori di ricerca raccordata con le diverse tipologie di dottorato”, il MIUR per finalità di promozione dei corsi a livello anche internazionale e di accreditamento e valutazione degli stessi, metteva a disposizione dell’ANVUR i dati statistici relativi alle carriere dei dottorandi disponibili nell’Anagrafe nazionale degli studenti e sulla produzione scientifica dei dottorandi e dei dottori di ricerca acquisiti dagli Atenei.

In particolare nel corso dell’ultimo incontro di lavoro (tenutosi il 17 ottobre 2018) sono emerse alcune criticità delle disposizioni in questione sotto il profilo della protezione dei dati, in relazione alla effettiva natura dei dati che si intendeva rendere disponibili all’ANVUR (definiti nel testo “dati statistici”) rispetto alle finalità legittimamente perseguibili dalla predetta agenzia.

A seguito degli approfondimenti effettuati l’Amministrazione ha ritenuto di stralciare tali disposizioni dal decreto.

In ragione di tale stralcio lo schema non presenta disposizioni che incidono sulla protezione dei dati personali, pertanto il Garante non ha osservazioni da formulare sul testo esaminato.

Resta soltanto, sul piano formale, l’esigenza di perfezionare il preambolo del decreto sopprimendo il riferimento alla legge 31 dicembre 1996 n. 675, ormai abrogata, e sostituendo le parole “VISTA la comunicazione al Garante….” sino alla fine con le seguenti: “ACQUISITO il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi del citato Regolamento U.E. 2016/679, espresso nell’adunanza del…….”.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca concernente “Modifiche al Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati, approvato con decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45”.

Roma, 14 febbraio 2019

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia