g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 13 dicembre 2018 [9075345]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 9075345]

Provvedimento del 13 dicembre 2018

Registro dei provvedimenti
n. 505 del 13 dicembre 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”); 

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 4 settembre 2018 dal sig. XX, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Bianculli, nei confronti di Google LLC, con il quale l’interessato ha chiesto la rimozione dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nome e cognome di 5 URL indicati nel reclamo, in quanto rinvianti ad articoli relativi ad un procedimento penale al termine del quale lo stesso è stato condannato, nel novembre 2005, a due anni, due mesi e venti giorni di reclusione per il reato di violenza sessuale aggravata (con condanna resa definitiva per effetto della pronuncia resa dalla Corte di Cassazione nel luglio 2007); 

CONSIDERATO che, come riferito dal reclamante, il 2 luglio 2008 il Tribunale di Sorveglianza gli ha concesso l’affidamento in prova ai servizi sociali e, in seguito, il 25 agosto 2009, ha dichiarato estinta la pena;

CONSIDERATO che il reclamante ha evidenziato, in particolare:

di aver ottenuto nel 2010 l’abilitazione all’esercizio della professione forense, iscrivendosi presso l’Ordine degli Avvocati di XX;

che l’abilitazione suddetta è stata preceduta da un dibattito all’interno del predetto Ordine, che è stato riportato da diversi quotidiani a livello nazionale, taluni dei quali hanno evidenziato come il codice deontologico forense prescrivesse standard etici molto alti per gli appartenenti alla categoria, anche nella loro vita privata;

di aver espiato la pena e quindi di non potersi ammettere, in virtù dei principi sanciti dalla Costituzione (e in particolare dall’art. 27, terzo comma, Cost.), una violazione dei suoi diritti fondamentali, anche in considerazione del comportamento impeccabile tenuto negli anni successivi;

di avere diritto, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati, Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito Regolamento), alla cancellazione dei dati che lo riguardano, per violazione degli art. 5 e 6 del Regolamento, in quanto tutti i dati personali dovrebbero essere conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali questi sono trattati, e comunque senza violare “i diritti fondamentali e personalissimi dell’individuo, tra i quali rientrano il diritto all’immagine e alla reputazione”, che sarebbe danneggiato dalla persistente disponibilità, in rete, dei dati in questione;

di aver diritto, in via subordinata, all’applicazione del diritto all’oblio secondo i principi fissati dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 13 maggio 2014 nel caso C-131/12, considerato che le informazioni trattate dal motore di ricerca sono obsolete, non più pertinenti e prive di ogni interesse pubblico, dal momento che l’ultima pronuncia giurisdizionale relativa alla sua vicenda è intervenuta nel 2007;

di non rivestire alcun ruolo di rilievo pubblico tale da giustificare un interesse preponderante della comunità alla conoscibilità di dette informazioni;

di aver inviato, prima della proposizione del reclamo, una richiesta di deindicizzazione avente ad oggetto gli URL in questione a Google, da questi non accolta;

VISTA la nota del 20 settembre 2018 con la quale questa Autorità ha chiesto a Google di fornire riscontro alle richieste del reclamante e di far conoscere se avesse intenzione di adeguarsi ad esse;

VISTA la nota del 4 ottobre 2018 con la quale Google, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Berliri, Massimiliano Masnada e Alberto Bellan, ha comunicato di non ritenere sussistenti i presupposti per poter accogliere l’istanza dell’interessato, in quanto: 

il link all’ URL indicato con il n. 1 nella nota di Google sopra citata non viene restituito dal motore di ricerca a fronte di ricerche effettuate a partire dal nome del reclamante;

manca il requisito del trascorrere del tempo per i restanti URL indicati con i nn. 2, 3, 4 e 5 nella nota di Google sopra citata, in quanto i contenuti contestati risalgono al aprile 2010 e riportano informazioni riguardanti un procedimento penale per reati gravissimi, al termine del quale il reclamante è stato condannato per violenza sessuale aggravata su una bambina di tre anni;

rileva, altresì, il ruolo pubblico del reclamante, quale avvocato, ragion per cui vi sarebbe l’interesse pubblico ad avere il massimo accesso alle notizie riguardanti il procedimento penale che lo ha riguardato;

le notizie diffuse riguardano un procedimento giudiziario concernente reati gravi: alla luce del grave reato oggetto di condanna, è evidente l’interesse del pubblico ad avere accesso alle notizie relative al procedimento penale che ha coinvolto il reclamante, secondo quanto affermato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza sopra citata 13 maggio 2014 e nelle “Linee Guida” sulla sua attuazione adottate dal Gruppo Art. 29 il 26 novembre 2014;

nel contemperamento degli interessi tra diritto all’oblio e interesse pubblico alla reperibilità della notizia, rileva la natura giornalistica della notizia stessa a cui rinviano gli URL;

RILEVATO che ai sensi dell’art. 55, par. 1, del Regolamento, il Garante è competente a eseguire i compiti assegnati e ad esercitare i poteri nei confronti di Google LLC, in quanto stabilita in Italia attraverso Google Italy e che, anche ai sensi dell’art. 56, par. 2, del Regolamento, il trattamento effettuato da Google LLC, nella fattispecie in esame, incide in modo sostanziale sugli interessati unicamente nel territorio italiano;

PRESO ATTO che l’URL contraddistinto con il n. 1 non viene restituito dal motore di ricerca a fronte di ricerche effettuate a partire dal nome del reclamante e, pertanto, questa Autorità non ritiene, nel caso di specie, che ci siano gli estremi per l’adozione di ulteriori provvedimenti;

CONSIDERATO, che l’ultima pronuncia giurisdizionale sul caso in questione è stata resa nel 2007, ma che nel 2010 la notizia è stata rivitalizzata per effetto del dibattito che ha accompagnato l’iscrizione all’ordine degli avvocati di XX;

RITENUTO che, alla luce dei criteri espressamente individuati dal Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali, indipendentemente dal lasso di tempo intercorso, non vi siano i presupposti per la richiesta deindicizzazione, sussistendo un interesse pubblico alla conoscenza delle vicende in questione, anche in considerazione dell’attività professionale svolta dal reclamante e della gravità dei reati per il quale egli è stato condannato, posto che i suoi potenziali clienti e il pubblico in genere hanno diritto a prendere conoscenza di tale vicende, e che, quindi, debba, tuttora, ritenersi prevalente l’interesse del pubblico ad accedere alle notizie in questione (cfr. provv. del 9 novembre 2017, doc. web 7521518);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

VISTA la documentazione in atti;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici; 

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f) del Regolamento:

1) prende atto che l’URL contraddistinto con il n. 1 non viene restituito dal motore di ricerca a fronte di ricerche effettuate a partire dal nome del reclamante e, pertanto, questa Autorità non ritiene, nel caso di specie, che ci siano gli estremi per l’adozione di ulteriori provvedimenti;

2) dichiara il reclamo infondato rispetto agli URL contraddistinti con i nn. 2, 3, 4 e 5 per le ragioni di cui in premessa. 

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 13 dicembre 2018 

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia