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Parere su uno schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze recante le disposizioni in materia di abilitazione all’assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie - 11 luglio 2018 [9038247]

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[doc. web n. 9038247]

Parere su uno schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze recante le disposizioni in materia di abilitazione all’assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie - 11 luglio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 416 dell'11 luglio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero dell’economia e delle finanze;

Visto l’articolo 36, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito Regolamento);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; 

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

Il competente ministero ha richiesto il parere del Garante su uno schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze recante le disposizioni in materia di abilitazione all’assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie, in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall’articolo 9, comma 1, lett. e) del decreto legislativo n. 156 del 2015.

L’articolo 12 del predetto decreto legislativo n. 546 del 1992, dopo aver individuato, al comma 3, i soggetti abilitati all'assistenza tecnica presso le Commissioni tributarie (fra cui avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro, se iscritti nei rispettivi albi professionali), al comma 4 stabilisce per alcune di tali categorie di professionisti, quale condizione per l’esercizio dell’assistenza, l’obbligo di iscrizione in un apposito elenco tenuto dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicato nel sito internet del medesimo dicastero.

Il medesimo comma 4 prevede che le modalità di tenuta dell'elenco, nonché i casi di incompatibilità, diniego, sospensione e revoca della iscrizione anche sulla base dei principi contenuti nel codice deontologico forense siano definite, appunto, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare, sentito il Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

RILEVATO

1. Lo schema di decreto, corredato dalla relazione illustrativa (RI), dall’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), dall’analisi tecnico normativa (ATN) e dalla relazione tecnica (RT), si compone di 19 articoli.

L’articolo 1 dello schema prevede l’istituzione dell’elenco dei soggetti abilitati all’assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie presso la Direzione della giustizia tributaria, definendo succintamente l’oggetto del regolamento in esame con il richiamo ai principi contenuti nel codice deontologico forense, ai quali l’intera disciplina si ispira. 

All’articolo 2, viene individuata la competenza della Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle Finanze relativamente alla formazione e alla tenuta dell’elenco dei soggetti abilitati (comma 2), mentre l’articolo 3, prescrive i requisiti generali richiesti per l'iscrizione nel suddetto elenco dei soggetti abilitati.

Accanto ai requisiti di carattere soggettivo richiesti in capo all’istante (tra i quali ad esempio quelli di essere cittadino italiano o di un altro Stato appartenente all'Unione Europea e godere del pieno esercizio dei diritti civili), si richiede  che lo stesso non debba trovarsi in situazioni giuridicamente rilevanti che possano porsi in contrasto con i principi di autonomia, prestigio e professionalità. Il richiedente l’iscrizione, infatti, non deve trovarsi in una condizione di incompatibilità con l'esercizio della professione e non deve essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive.

Sempre all’articolo 3, viene previsto, inoltre, un controllo annuale, anche a campione, da parte della Direzione della Giustizia Tributaria, sui requisiti degli iscritti e sull’assenza di cause di incompatibilità, mediante richiesta di informazioni alle amministrazioni, agli enti ed ai soggetti interessati.

L’art. 5 descrive le modalità mediante le quali la domanda di iscrizione deve essere compilata e ne prescrive il relativo contenuto, rispetto al quale, si prevede che per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, la domanda debba altresì contenere, ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio 7 febbraio 1994, n. 174 (“Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche") una dichiarazione che attesti il godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza, di essere in possesso, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

Il medesimo articolo 5 dello schema, inoltre, regola le modalità di inoltro della domanda di iscrizione che deve essere presentata esclusivamente per via telematica all’indirizzo PEC della Direzione della giustizia tributaria, secondo le prescrizioni elencate dal richiamato articolo 65 del Codice dell’amministrazione digitale di cui al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, mediante posta elettronica certificata (PEC) nominativa, di cui il richiedente l’iscrizione sia titolare (comma 3).

Come si legge nella relazione illustrativa dello schema, tale ultima previsione  risulterebbe “conforme con le disposizioni del D.L. n. 185/08, convertito dalla L. n. 2 del 28 gennaio 2009, che ha introdotto l’obbligatorietà della Posta Elettronica Certificata per professionisti iscritti in albi e per le imprese in forma societaria. E’ altresì in linea con il nuovo articolo 16-bis del D.lgs. n. 546/92 e con il successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163 che ha esteso l’utilizzo delle modalità telematiche anche al processo tributario”.

L’articolo 6 individua la documentazione che i soggetti interessati sono tenuti ad allegare alla domanda, differenziandola a seconda della sezione dell’elenco in cui si richiede l’iscrizione, tra cui attestazioni comprovanti il rapporto di dipendenza con alcuni enti, la cui sussistenza consente l’iscrizione nell’elenco (comma 2); attestazioni, ai sensi del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, che rilevino la sussistenza o meno casi di incompatibilità disciplinati dall’articolo 9 (comma 3); l’onere di allegare una foto, al fine di poter predisporre la tessera di riconoscimento di cui all’articolo 10 (comma 4).

L’articolo 7 descrive l’iter procedimentale finalizzato ad ottenere l’iscrizione e regola le modalità di integrazione della domanda, nonché i casi e la disciplina di emanazione dell’eventuale provvedimento di diniego.

L’articolo 8 illustra le caratteristiche proprie della tessera di difensore autorizzato all’assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie. Essa è rilasciata dalla Direzione della giustizia tributaria in seguito all’iscrizione, è nominativa, munita di foto e contiene l’indicazione della sezione dell’elenco nella quale il soggetto è iscritto, il numero di iscrizione e l’eventuale termine di validità. 

L’articolo 9 precisa che l’attività di assistenza tecnica non può essere esercitata,  qualora tra gli iscritti e i giudici delle Commissioni tributarie regionali, vi siano particolari cause di incompatibilità (es. esercizio attività di impresa, qualità di socio illimitatamente responsabile ecc.) o rapporti di coniugio, convivenza e parentela fino al secondo grado e di affinità in primo grado, unione civile. 

L’articolo 10 dello schema di decreto, dopo aver richiamato i principi del codice deontologico forense, obbliga l’iscritto ad uniformare la sua condotta ai predetti principi in via generale e, specificamente, nei rapporti con il cliente, con la parte assistita, con la controparte e con gli altri professionisti (comma 3).

Come si legge nella relazione illustrativa dello schema, infatti, il regolamento in esame si ispira al codice deontologico forense il quale, come sancito dal comma 3 dell’articolo 3 della legge professionale n. 247 del 2012, “stabilisce le norme di comportamento che l’avvocato è tenuto ad osservare in via generale e, specificamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri professionisti. Il codice deontologico espressamente individua fra le norme in esso contenute quelle che, rispondendo alla tutela di un pubblico interesse al corretto esercizio della professione, hanno rilevanza disciplinare. Tali norme, per quanto possibile, devono essere caratterizzate dall’osservanza del principio della tipizzazione della condotta e devono contenere l’espressa indicazione della sanzione applicabile”.

Il mancato rispetto dei predetti doveri comporta, a seconda della gravità della violazione, la sospensione o la revoca dell’iscrizione nell’elenco. Nelle ipotesi di violazioni meno gravi che non comportano la sospensione o la revoca, la Direzione della giustizia tributaria segnala all’iscritto, a mezzo PEC o altro mezzo idoneo,  le violazioni delle norme deontologiche e di legge.

L’articolo 11 dello schema contiene l’elenco dei provvedimenti che la Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle Finanze può emettere, tra cui il diniego, la sospensione e la revoca dell’iscrizione e disciplina il procedimento di contestazione, nell’ottica di garantire il contraddittorio tra le parti e assicurare una piena dialettica procedimentale. Viene stabilito che la notizia dei fatti rilevanti, idonei a dar luogo a provvedimenti di sospensione e di revoca, sia acquisita dall’autorità giudiziaria, dalle parti processuali, dai difensori e da chiunque ne abbia avuto conoscenza.

Gli articoli 14, 15 e 16 dello schema, disciplinano rispettivamente le ipotesi in cui  la Direzione della giustizia tributaria può procedere alla revoca dell’iscrizione, alla sospensione cautelare e alla cancellazione dell’iscritto dall’elenco.

Gli ultimi articoli dello schema contengono disposizioni relative alla pubblicazione dell’elenco sui siti istituzionali del Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 17 dello schema), quelle sull’entrata in vigore del Regolamento ed in ultimo la disciplina transitoria. In tale contesto viene, precisato l’obbligo a carico dell’Agenzia delle entrate di trasmettere alla Direzione della giustizia tributaria elenchi nazionali, inclusivi degli elenchi finora tenuti da ciascuna Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate, aggiornati in formato.xls, nei quali sono riportati i dati identificativi dei soggetti autorizzati, gli estremi dei provvedimenti autorizzativi, eventuali casi di sospensione o di revoca.

I suddetti dati, aggiornati con le variazioni intervenute a seguito di nuove iscrizioni o cancellazioni delle medesime, sono trasmesse dalla Direzione centrale del personale dell’Agenzia delle entrate alla Direzione della giustizia tributaria, su supporti informatici la cui matrice è fornita da quest’ultima.

RITENUTO

2. Esaminato lo schema di decreto, il Garante non rileva particolari profili di criticità sotto il profilo della protezione dei dati personali, risultando lo schema, nel suo complesso, conforme ai principi di cui all’articolo 5 e ai presupposti di liceità stabiliti dagli articoli 6 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679, pienamente applicabile dal 25 maggio scorso e che si ritiene doveroso citare nel preambolo del decreto. 

Occorre infatti considerare che fra i requisiti di liceità del trattamento, il Regolamento comprende la necessità per il titolare di adempiere ad un “obbligo legale” o di eseguire “un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, di cui è investito” oppure, qualora i dati oggetto del trattamento siano relativi a condanne penali o reati, la circostanza che il trattamento avvenga “sotto il controllo dell’autorità pubblica o……[sia] autorizzato dal diritto….degli Stati membri”, nel rispetto della specifica disciplina di settore per la quale, peraltro, il Regolamento prevede, in questi casi, una apposita “riserva” normativa a favore degli Stati membri (cfr. art. 6, paragrafi 1, lett. c) ed e), 2 e 3, e  art. 10, Reg.).

Da questo punto di vista, tenuto anche conto della natura regolamentare dello schema di decreto oggetto di parere, il trattamento dei dati contenuti nella domanda di iscrizione all’elenco o comunque necessari per adottare i provvedimenti di diniego, di sospensione o di revoca dell’iscrizione, che possono essere anche relativi a condanne penali o reati, appare supportato da adeguata base giuridica (cfr. art. 12 d. lg. n. 546/92 e artt. da 11 a 16 dello schema).  

Si rileva, altresì, che dallo schema di decreto non si evincono i dati che l’elenco deve contenere e, in particolare, se questo debba o meno recare l’indicazione dei fatti che hanno dato luogo all’adozione dei provvedimenti di sospensione e revoca dell’iscrizione, oltre che alla notizia degli stessi. 

In proposito, andrebbe precisato quali dati sono contenuti nell’elenco e che la prevista annotazione dei provvedimenti di sospensione e cancellazione dall’elenco avviene senza alcun riferimento ai relativi presupposti. 

3. Per quanto riguarda il profilo della sicurezza, lo schema prevede in molteplici suoi articoli (cfr. articoli 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15), l’utilizzo della PEC per le comunicazioni fra i richiedenti e la Direzione della giustizia tributaria, indicandola in particolare quale modalità esclusiva per la presentazione della domanda di iscrizione e per la trasmissione della copia integrale dei provvedimenti previsti all’articolo 11 dello schema.

In considerazione del fatto che la documentazione inviata via PEC potrebbe contenere dati degli interessati relativi alle categorie di cui all’articolo 10 del Regolamento (“giudiziari”, secondo la terminologia già adoperata dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003), appare necessario prevedere un rafforzamento delle misure volte a tutelare la riservatezza della trasmissione di tali atti e documenti.

A tal fine, si suggerisce di integrare l’articolato prevedendo che l’oggetto del messaggio e il contenuto della PEC sia il più possibile generico. Inoltre, sarebbe utile prevedere che l’Amministrazione adotti, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento, misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, anche al fine di garantire uno standard di riservatezza particolarmente rafforzato ed elevato in relazione alla particolare natura dei dati (es. mettendo a disposizione degli interessati una casella di posta elettronica dedicata), fornendo specifiche istruzioni a coloro che trattatino i dati in questione (art. 29 del Regolamento).

4. Con riferimento, infine, alla pubblicazione dell’elenco degli iscritti sui siti istituzionali del Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 17 dello schema), considerato il principio di finalità del trattamento di cui all’articolo 5, par. 1, lett. b), del Regolamento, si ritiene opportuno raccomandare l’adozione di cautele idonee ad impedire l’indicizzazione e il download massivo dei dati in esso contenuti.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze recante le disposizioni in materia di abilitazione all’assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie, in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con le osservazioni di cui ai punti 3 e 4. 

Roma, 11 luglio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia