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Provvedimento del 22 maggio 2018 [9009352]

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[doc. web n. 9009352]

Provvedimento del 22 maggio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 352 del 22 maggio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 28 marzo 2018 da XX nei confronti di Eni S.p.A. con il quale il ricorrente, non ritenendosi soddisfatto del riscontro ottenuto, ha ribadito le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”) ed ha chiesto:

la conferma dei dati personali che lo riguardano e la comunicazione degli stessi in forma intelligibile;

la comunicazione dell’origine, delle finalità, delle modalità e della logica applicata al trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili od incaricati; 

la cancellazione od il blocco dei dati trattati in violazione di legge con attestazione che tale operazione sia stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati siano stati comunicati o diffusi;

la registrazione dell’opposizione al trattamento dei dati personali che lo riguardano per finalità di comunicazione commerciale;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento; 

CONSIDERATO, in particolare, che il ricorrente ha lamentato di aver ricevuto chiamate promozionali da parte di un soggetto (tale Planet Group) che ha dichiarato di essere in possesso delle fatture a lui intestate e di agire quale “responsabile esterno del trattamento di Eni Luce e Gas”;

VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare, la nota del 16 aprile 2018 con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell’interessato;

VISTE le note del 24 e del 30 aprile 2018 con le quali Eni S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Massimiliano Masnada, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva tenuto conto del fatto che:

“il titolare del trattamento rispetto ai (…) dati personali [che lo riguardano] (…), nonché rispetto ai rapporti con i teleseller outbound e telemarketing utilizzati per promuovere il prodotto gas e luce, non è Eni, bensì la società Eni gas e luce S.p.A. (“EGL”)”, società quest’ultima che, “pur facendo parte del Gruppo Eni ed utilizzando alcuni servizi forniti a livello centralizzato da Eni, è del tutto autonoma a fronte della cd. “societarizzazione” e della contestuale cessione da Eni a EGL del ramo di azienda Retail Market Gas & Power con effetto dal 30.06.2017”;

a partire da tale data i contratti teleseller e telemarketing sono stati trasferiti ad EGL, dandone comunicazione ai partner commerciali, tra i quali quello individuato dal ricorrente nell’atto introduttivo e che risulta formalmente nominato responsabile del trattamento; 

l’interpello preventivo dell’1.12.2017 è stato correttamente proposto dal ricorrente tramite pec diretta nei confronti del titolare del trattamento Eni Gas e Luce, pertanto il ricorso avrebbe dovuto essere diretto al medesimo soggetto;

in un’ottica di collaborazione con la clientela le richieste del sig. XX sono state trasmesse ad EGL al fine di effettuare le opportune verifiche sui rapporti intercorsi tra il medesimo ed il partner commerciale da esso indicato;

VISTA la nota del 15 maggio 2018 con la quale Eni gas e luce S.p.A. ha comunicato le informazioni richieste dall’interessato, rilevando, in particolare, che:

quest’ultimo è stato informato della cessione del ramo di azienda da Eni S.p.A. ad EGL “unitamente alla bolletta relativa al periodo giugno-ottobre 2017”;

Planet Group è un teleseller outbound di EGL il cui contratto è stato trasferito da Eni S.p.A., precisando che tale società non dispone delle fatture degli utenti EGL;

il numero telefonico del sig. XX è stato “inserito nella black list di EGL contenente i numeri da non contattare in data 19.04.2018”;

VISTA la nota del 17 maggio 2018 con la quale il ricorrente ha rappresentato, tra l’altro, che l’attività promozionale posta in essere da Planet Group sarebbe avvenuta senza il suo consenso; 

PRESO ATTO del riscontro con il quale Eni S.p.A. ha dichiarato, nel corso del procedimento, di non essere titolare del trattamento dei dati personali del ricorrente rispetto alle operazioni dallo stesso individuate, circostanza che appare essere nota allo stesso ricorrente tenuto conto del fatto che l’interpello preventivo è stato effettuato nei confronti di Eni gas e luce S.p.A., pur dovendosi rilevare che quest’ultima ha fornito all’interessato, nel corso del procedimento, le informazioni richieste; 

RITENUTO in ragione di quanto sopra, di dover dichiarare inammissibile il ricorso ai sensi del combinato disposto degli artt. 148, comma 1, lett. c), del Codice;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento, in particolare in ragione dell’inammissibilità del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso inammissibile;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 22 maggio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia