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Provvedimento del 3 maggio 2018 [9003030]

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[doc. web n. 9003030]

Provvedimento del 3 maggio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 269 del 3 maggio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 13 marzo 2018 da XX  rappresentato e difeso dall’avv. Margherita Simonetta Verlingieri nei confronti di BCC Credito Cooperativo San Marco dei Cavoti e del Sannio-Calvi con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”), ha chiesto:

- di ottenere la comunicazione in forma intelligibile di tutti i dati personali a lui riferiti contenuti negli estratti conto di chiusura di n. 15 libretti di deposito a risparmio aperti presso la citata Banca;

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare la nota del 30 marzo 2018 con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell’interessato;

VISTA la nota inviata in data 9 aprile 2018 con la quale la resistente, richiamandosi ad una precedente nota del 23 febbraio 2018 trasmessa al ricorrente anteriormente alla proposizione del ricorso, ha sostenuto:

- come l’istanza avanzata dal ricorrente sia volta in realtà ad ottenere la documentazione bancaria ai sensi dell’art. 119 del Testo Unico Bancario (d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385);

- che negli estratti conto di chiusura dei rapporti bancari in questione, non sarebbero contenuti dati personali del ricorrente, in quanto “gli unici riferimenti anagrafici si trovano ovviamente nelle intestazioni dei rapporti e neppure in tutte”;

- che “trattandosi di libretti di depositi movimentabili solo per contanti, le descrizioni ivi riportate riguardano solo il tipo di operazione (…) seguita da numeri”;

- di aver comunque provveduto ad estrapolare alcuni dati personali contenuti negli estratti conto di chiusura dei libretti di deposito a risparmio interessati, senza tuttavia indicare i dati numerici;

VISTA la nota di replica trasmessa in data 16 aprile 2018 con quale il ricorrente ha contestato il riscontro ottenuto da controparte sostenendo come il concetto di “dato personale” non possa ritenersi limitato ai soli “dati identificativi e che anche il dato numerico, riferito alla singola operazione riportata nell’estratto conto di chiusura dei rapporti, rappresenti un suo dato personale; 

VISTA la nota trasmessa in data 19 aprile 2018 con la quale, pur ribadendo le considerazioni già espresse nel precedente scritto difensivo, la Banca resistente ha inviato, in adesione spontanea alle richieste del ricorrente, copia degli estratti di chiusura dei libretti di deposito a risparmio in questione;

RILEVATO preliminarmente che, nel caso di specie, la disciplina in materia di protezione dei dati personali risulta applicabile avendo l’interessato correttamente esercitato i diritti di cui all’art. 7 del Codice, tenuto conto del fatto che, sia nell’atto di interpello preventivo che nel successivo ricorso, è contenuta la sua richiesta diretta ad ottenere la comunicazione dei dati personali che lo riguardano contenuti negli estratti conto di chiusura dei libretti di deposito a risparmio interessati, fra i quali vanno ricompresi anche i dati numerici relativi alle singole operazioni a valere su tali rapporti;

RITENUTO, alla luce degli elementi e della documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria, di dover dichiarare, ai sensi dell’art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo la resistente fornito, seppur nel corso del procedimento, un riscontro sufficiente alle richieste del ricorrente;

VISTE le decisioni dell’Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico del titolare del trattamento in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito nel corso del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l’ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero. 

Roma, 3 maggio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia