g-docweb-display Portlet

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Massimo Farina - 1° marzo 2018 [8998652]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 8998652]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Massimo Farina - 1° marzo 2018

Registro dei provvedimenti
n. 126 del 1° marzo 2018 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, nell’ambito di un’indagine delegata di polizia giudiziaria scaturente da un’attività istituzionale, il Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di finanza di Trento, a fronte della concessione di specifico nulla osta della Procura della Repubblica di Rovereto datato 19 luglio 2016, ha accertato che il sig. Massimo Farina Cod. fisc.:FRN MSM75B13L174N, nato a Tione di Trento (Tn), il 13 febbraio 1975, titolare della omonima ditta individuale P.Iva: 01870500228 con sede in Rovereto (Tn), via Circonvallazione n. 5/A, ha utilizzato carte di credito prepagate del circuito Lottomaticard, attraverso l’intestazione fittizia delle stesse a ventotto soggetti terzi ignari (così come constato attraverso l’escussione ai sensi dell’art. 351 c.p.p. di 27 dei soggetti terzi ignari nonché, per il ventottesimo soggetto terzo ignaro, in base alle risultanze documentali e bancarie), attribuendo fraudolentemente a questi ultimi le movimentazioni finanziarie effettuate e quindi senza che fosse stato acquisito il loro consenso ai sensi dell’art. 23 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito denominato “Codice”); 

VISTO il verbale nr. 1 datato 22 settembre 2016, che qui si intende integralmente richiamato, con cui sono state contestate al sig. Massimo Farina, titolare dell’Impresa Individuale Farina Massimo, ventotto violazioni tutte previste dall’art. 162, comma 2-bis del Codice, per aver utilizzato carte di credito prepagate del circuito Lottomaticard, attraverso l’intestazione fittizia delle stesse, in tempi diversi, a ventotto soggetti terzi ignari, attribuendo fraudolentemente a questi ultimi le movimentazioni finanziarie effettuate;

RILEVATO dal rapporto predisposto dal Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di finanza di Trento, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 689/1981, che non risulta effettuato il pagamento in misura ridotta;

CONSIDERATO che la parte non risulta essersi avvalsa delle facoltà previste dall’art. 18 della legge n. 689/1981 (non presentando all’Autorità scritti difensivi né chiedendo di essere ascoltata);

RILEVATO, pertanto, che Massimo Farina, titolare dell’Impresa Individuale Farina Massimo, ha effettuato un trattamento di dati personali, utilizzando carte di credito prepagate del circuito Lottomaticard, attraverso l’intestazione fittizia delle stesse, in tempi diversi, a ventotto soggetti terzi ignari, attribuendo fraudolentemente a questi ultimi le movimentazioni finanziarie effettuate, omettendo di acquisire il consenso, in violazione dell’art. 23 del Codice;

VISTO l’art. 162, comma 2-bis, del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell’art. 167 del Codice, tra le quali quelle di cui all’art. 23, del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro per ciascuna delle ventotto violazioni contestate;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell’art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell’opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l’ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione di cui all’art. 162, comma 2-bis deve essere quantificato nella misura di euro 10.000,00 (diecimila) per ciascuno dei ventotto rilievi, per un importo complessivo pari a euro 280.000,00 (duecentottantamila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

a Massimo Farina Cod. fisc.:FRN MSM75B13L174N, nato a Tione di Trento (Tn), il 13 febbraio 1975, titolare della omonima ditta individuale P.Iva: 01870500228 con sede in Rovereto (Tn), via Circonvallazione n. 5/A, di pagare la somma complessiva di euro 280.000,00 (duecentottantamila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni previste dall’art. 162, comma 2-bis del medesimo Codice;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 280.000,00 (duecentottantamila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero. 

Roma, 1° marzo 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia