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Provvedimento del 18 aprile 2018 [8995652]

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[doc. web n. 8995652]

Provvedimento del 18 aprile 2018

Registro dei provvedimenti
n. 242 del 18 aprile 2018 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 16 gennaio 2018 da XX, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Bauro, nei confronti di Enrico Di Giacomo in qualità di direttore ed editore del sito Internet www.stampalibera.it, con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”), ha chiesto:

- la rimozione dal predetto sito Internet di un articolo pubblicato il 26 marzo 2014 con riferimento ad alcuni procedimenti penali nei quali è rimasto coinvolto e, in ogni caso, l’adozione di tutte le misure tecnologicamente necessarie per renderlo inaccessibile mediante i comuni motori di ricerca;

-  in subordine, l’aggiornamento delle notizie riportate in detto articolo;

-  la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

CONSIDERATO, in particolare, che il ricorrente ha lamentato il pregiudizio derivante dalla facile reperibilità su internet di informazioni inesatte ed obsolete, tenuto conto del fatto che:

- lo stesso non avrebbe mai detenuto quote della società operante nel settore delle energie alternative la cui proprietà gli viene attribuita nell’articolo contestato;

- le vicende giudiziarie ivi menzionate sarebbero da tempo definite atteso che in relazione a due dei procedimenti penali (pendenti dinanzi al Tribunale di Marsala e Milano) egli è stato assolto con formula piena, mentre nell’ultimo procedimento citato, quello pendente dinanzi al Tribunale di Brindisi, è stata da tempo emessa una pronuncia di incompetenza territoriale;

VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare, la nota datata 6 febbraio 2018 con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché le note del 15 e 19 marzo 2018 con le quali è stata disposta, ai sensi dell’art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la conclusione del procedimento;

VISTA la nota del 27 febbraio 2018 con la quale il ricorrente ha ribadito le richieste formulate nei confronti del titolare del trattamento rimaste inevase; 

VISTA la nota del 28 marzo 2018 con la quale il resistente ha sostenuto di aver cancellato l’articolo oggetto di contestazione;

VISTA la nota del 9 aprile 2018 con la quale il ricorrente ha dichiarato di ritenersi soddisfatto del riscontro ottenuto dalla controparte ribadendo, nei confronti di quest’ultima, la richiesta di liquidazione delle spese del procedimento;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell’art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo il resistente fornito, seppur nel corso del procedimento, un riscontro sufficiente alle richieste del ricorrente del quale quest’ultimo si è dichiarato soddisfatto;

VISTE le decisioni dell’Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo in euro 500,00, da addebitarsi nella misura di euro 200,00 a carico di Enrico Di Giacomo, in qualità di editore del sito Internet www.stampalibera.it, in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l’ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, da addebitarsi nella misura di euro 200,00 a carico di Enrico Di Giacomo, in qualità di editore del sito Internet www.stampalibera.it, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero. 

Roma, 18 aprile 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
8995652
Data
18/04/18

Tipologie

Decisione su ricorso