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Provvedimento del 29 marzo 2018 [8994724]

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[doc. web n. 8994724]

Provvedimento del 29 marzo 2018

Registro dei provvedimenti
n. 193 del 29 marzo 2018 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 5 febbraio 2018 nei confronti di Eurovita S.p.A. da XX, con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”), ha chiesto:

- di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati riferiti al conteggio delle rivalutazioni intervenute sul capitale assicurato in relazione ad una polizza vita da lui sottoscritta;

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente, con riferimento alla polizza in questione, stipulata in data 8 dicembre 2017 con Bayerische Vita S.p.A. la quale aveva successivamente mutato la propria denominazione sociale in Ergo Previdenza S.p.A., a sua volta confluita in Eurovita S.p.A., ha chiesto in particolare di conoscere i dati relativi al conteggio delle rivalutazioni intervenute sul capitale assicurato in conformità “all’art. 4 delle Condizioni di Assicurazione a Termine Fisso con Rivalutazione Annua, al Punto A) della Clausola di Rivalutazione e all’art. 4 del Regolamento”;

VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare, la nota del 19 febbraio 2018 con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell’interessato;

VISTA la nota del 1° marzo 2018 con la quale la resistente, nel richiamarsi all’allegata nota del 4 gennaio 2018 con la quale avrebbe fornito pronto riscontro alle richieste del ricorrente anteriormente alla proposizione del ricorso, ha sostenuto:

- che tali richieste riguardano, a proprio avviso, “aspetti operativi propri del prodotto” assicurativo sottoscritto dal ricorrente “e non già dati personali, come definiti dalla lett. b) dell’art. 4 del Codice”;

- di aver comunque indicato, in una tabella allegata alla missiva del 4 gennaio 2018, “il conteggio analitico relativo alla determinazione del valore del capitale lordo spettante alla scadenza della polizza in oggetto, calcolato in base a quanto stabilito dalle Condizioni Speciali di Polizza”, nonché, in un prospetto riassuntivo, il dettaglio dei premi versati dal ricorrente;

- di aver precisato, nella citata nota, che “a partire dall’anno 2003 i rendimenti finanziari sono stati inferiori rispetto al tasso tecnico del 4% , e pertanto il capitale non ha subito rivalutazioni” e che “parte dei premi versati nel corso della durata contrattuale è stata utilizzata per la copertura delle garanzie accessorie complementari alla polizza, che non concorrono alla formazione del capitale”;

VISTA la nota del 6 marzo 2018 con la quale il ricorrente si è dichiarato soddisfatto del riscontro fornito dalla resistente pur ribadendo la richiesta di liquidazione delle spese del procedimento;

RILEVATO, in base a quanto emerso nel corso dell’istruttoria, che la richiesta avanzata nell’interpello preventivo e nel successivo atto di ricorso attiene ad aspetti di carattere contrattuale essendo rivolta sostanzialmente ad ottenere il conteggio delle rivalutazioni applicate dalla resistente al capitale assicurato in base alle condizioni speciali di polizza contrattualmente in vigore e non a già a dati personali riferiti al ricorrente secondo la definizione contenuta nell’art. 4, comma 1, lett. b), del Codice;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 148, comma 1, lett. b) del Codice, non rientrando la relativa richiesta fra i diritti che l’interessato può esercitare ai sensi dell’art. 7 del Codice, pur dovendosi dare atto che la resistente ha fornito un riscontro in merito al quale il ricorrente si è dichiarato soddisfatto;

RITENUTO che sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento in ragione dell’inammissibilità del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile il ricorso; 

b) dichiara compensate le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero. 

Roma, 29 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
8994724
Data
29/03/18

Tipologie

Decisione su ricorso