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Provvedimento del 29 marzo 2018 [8991539]

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[doc. web n. 8991539]

Provvedimento del 29 marzo 2018

Registro dei provvedimenti
n. 189 del 29 marzo 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 16 gennaio 2018 da XX, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Renato Milasi, nei confronti di Google LLC (già Google Inc.) e Google Italy s.r.l., con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”), ha chiesto:

- la rimozione di cinque URL, specificamente individuati nell’atto introduttivo del procedimento, in quanto reperibili in associazione al proprio nome e cognome e riconducibili a cinque articoli pubblicati su quattro diversi blog di informazione e sull’archivio on-line di una testata giornalistica in relazione ad alcune vicende giudiziarie nelle quali lo stesso è rimasto coinvolto e che si sarebbero concluse in senso a lui favorevole;

VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare, la nota datata 31 gennaio 2018 con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché la nota del 13 marzo 2018 con la quale è stata disposta, ai sensi dell’art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la conclusione del procedimento;

VISTA la nota del 7 febbraio 2018 con la quale Google ha comunicato, “a seguito di un riesame del caso e alla luce delle informazioni aggiuntive disponibili, di aver accolto l’istanza di rimozione” in ordine agli URL oggetto di richiesta;

VISTA la nota del 16 febbraio 2018 con la quale il ricorrente ha sostenuto che gli Url in questione, contrariamente a quanto sostenuto dalla controparte, risultavano ancora indicizzati dal motore di ricerca;

VISTA la nota del 5 marzo 2018 con la quale Google ha confermato che “ad oggi tutti gli Url oggetto di ricorso appaiono correttamente deindicizzati per il nome del ricorrente”;

VISTA la nota del 6 marzo 2018 con la quale il ricorrente ha confermato la definitiva rimozione di tutti gli Url indicati nell’atto introduttivo chiedendo contestualmente la rimozione di ulteriori Url, diversi da quelli oggetto di ricorso;

VISTA la nota del 12 marzo 2018 con la quale Google ha dichiarato di aver accolto l’istanza di rimozione degli ulteriori Url indicati dal ricorrente nella nota del 6 marzo 2018, “nuovi e diversi rispetto agli Url oggetto di ricorso”;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell’art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo la resistente fornito, seppur nel corso del procedimento, un riscontro sufficiente alle richieste del ricorrente, dichiarando (con attestazione della cui veridicità l’autore risponde ai sensi dell’art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante”) di aver effettuato la rimozione di tutti gli URL indicati nell’atto introduttivo reperibili in associazione al nominativo del medesimo;

RITENUTO viceversa di dover dichiarare inammissibile il ricorso, ai sensi dell’art. 148, comma 1, lett. b), del Codice, in ordine alla richiesta di rimozione degli ulteriori URL indicati solo nel corso del procedimento, pur dovendosi dare atto che la resistente ne ha confermato la rimozione;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara inammissibile il ricorso in ordine alla richiesta di rimozione degli Url indicati solo nel corso del procedimento.Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 29 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
8991539
Data
29/03/18

Tipologie

Decisione su ricorso