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Provvedimento del 15 marzo 2018 [8990403]

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[doc. web n. 8990403]

Provvedimento del 15 marzo 2018

Registro dei provvedimenti
n. 165 del 15 marzo 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 24 gennaio 2018 presentato da XX e YY, rappresentati e difesi dall’avv. Maria Vittoria Falzea, nei confronti di BPER Banca S.p.A. con il quale i ricorrenti, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”), hanno chiesto:

- di ottenere la comunicazione in forma intelligibile di tutti i dati personali che li riguardano contenuti: a) nel contratto di conto corrente ed annessa apertura di credito intestato alla ditta individuale “Azienda Agricola XX” e nelle convenzioni successive; b) negli estratti conto periodici, comprensivi di conto scalare, a far data dall’inizio del rapporto sino alla chiusura del conto corrente; 

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare la nota del 15 febbraio 2018 con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste degli interessati;

VISTA la nota del 22 febbraio 2018 con la quale la resistente ha:

- eccepito che le richieste formulate dai ricorrenti non sarebbero qualificabili come istanze di accesso ai dati previste ai sensi dell’art. 7 del Codice, bensì come richieste di accesso alla documentazione bancaria esercitabili nel rispetto della normativa di riferimento;

- trasmesso ai ricorrenti copia della documentazione contrattuale nonché degli estratti conto dal 30 giugno 2006 (primo rendiconto trimestrale disponibile, stante il termine decennale di conservazione della documentazione di cui agli artt. 119, comma 4, Testo Unico Bancario di cui al d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385,  e 2220 c.c.) al 31 ottobre 2008, essendo il conto corrente stato estinto nell’ottobre 2008; 

VISTA la nota inviata in data 2 marzo 2018 con la quale i ricorrenti hanno preso atto del riscontro fornito dalla controparte, di cui si sono dichiarati soddisfatti, ribadendo unicamente la richiesta di liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

RILEVATO che, nel caso di specie, la disciplina in materia di protezione dei dati personali risulta applicabile avendo gli interessati correttamente esercitato i diritti di cui all’art. 7 del Codice, chiedendo al titolare del trattamento la comunicazione dei propri dati riferiti al rapporto di conto corrente con annessa apertura di credito intrattenuto dalla predetta azienda agricola con la resistente;

RILEVATO che, nel corso del procedimento, la resistente ha attestato  di aver fornito ai ricorrenti copia della documentazione richiesta e ritenuto che tale riscontro possa essere considerato sufficiente consentendo di dichiarare non luogo a provvedere in merito, ai sensi dell’art. 149, comma 2, del Codice;

VISTE le decisioni dell’Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di BPER Banca S.p.A. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione dei riscontri forniti nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l’ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi a BPER Banca S.p.A. che dovrà liquidarli direttamente a favore dei ricorrenti; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero. 

Roma, 15 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
8990403
Data
15/03/18

Tipologie

Decisione su ricorso