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Provvedimento del 15 marzo 2018 [8990275]

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[doc. web n. 8990275]

Provvedimento del 15 marzo 2018

Registro dei provvedimenti
n. 163 del 15 marzo 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante e regolarizzato in data 16 gennaio 2018 da XX nei confronti di ATM – Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”), ha chiesto:

di ottenere la comunicazione dei dati personali che lo riguardano detenuti dalla società resistente, delle finalità dei trattamenti effettuati su di essi, nonché dei nominativi  dei soggetti, eventualmente anche esterni, nominati responsabili del trattamento; 

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare, la nota del 31 gennaio 2018 con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente; 

VISTA la memoria del 14 febbraio 2018 con la quale il titolare del trattamento ha fornito riscontro all’interessato comunicando le informazioni richieste;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell’art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo la resistente fornito un sufficiente riscontro, sia pure solo nel corso del procedimento;

VISTE le decisioni dell’Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 350,00 a carico di ATM – Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. di Parma in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito nel corso del procedimento; 

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l’ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 350,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero. 

Roma, 15 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
8990275
Data
15/03/18

Tipologie

Decisione su ricorso